Disciplina dell'apicoltura. T.U. C. 115, C. 507.


(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Comitato pareri V Bilancio
Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo l'11 novembre 1999.
25 maggio 2000



Marco SUSINI (DS-U) relatore, osserva che il provvedimento, recante norme per la disciplina dell'apicoltura, consiste nel testo unificato, approvato dalla Commissione di merito, di due proposte di legge d'iniziativa parlamentare. Esso è stato già esaminato dal Comitato permanente per i pareri nelle sedute del 29 aprile e dell'11 novembre 1999. Nella prima occasione il Comitato ha deliberato di richiedere al Governo la relazione tecnica, la quale, debitamente vistata dal Ministero del Tesoro, è stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 29 ottobre 1999. Nella seconda seduta il Comitato, dopo aver ascoltato le dichiarazioni del sottosegretario Solaroli, ha rinviato l'esame del provvedimento, per chiarire con i ministeri interessati - interpellati al riguardo mediante apposite note - taluni aspetti problematici del testo.
In data 13 dicembre 1999 è pervenuta una nota del Ministero delle finanze, mentre non risultano tuttora pervenute le osservazioni da parte del Ministero per le politiche agricole. Per quanto di competenza del Comitato permanente per i pareri, fa presente, in riferimento agli articoli 2, 3 e 5, i quali riconducono l'attività apistica nell'ambito dell'attività agricola, applicano ai relativi prodotti la normativa dell'IVA agricola ed estendono la qualifica di coltivatore diretto ai produttori apistici, che il sottosegretario Solaroli ha rilevato come la relazione tecnica predisposta dal Ministero per le politiche agricole non consideri gli effetti finanziari (di carattere fiscale e previdenziale) recati da tali disposizioni, confermando pertanto i dubbi espressi in merito dal relatore.
L'articolo 4, commi 1 e 2, modificando la tabella A allegata al decreto del 26 ottobre 1972, n. 633, estende ai pròpoli, alla gelatina reale ed alla cera d'api vergine in pani o fogli il regime IVA previsto per il miele e rende applicabile a tali prodotti il regime speciale per i produttori agricoli in materia di detrazione forfetaria dell'IVA, attualmente applicabile soltanto al miele naturale e alla cera d'api greggia. Tali norme dovrebbero comportare, secondo la relazione tecnica, una riduzione molto modesta del gettito tributario. In merito a tali disposizioni il sottosegretario Solaroli ha espresso tuttavia avviso contrario, in considerazione della loro incompatibilità con la disciplina europea in materia di IVA, che esporrebbe il paese al rischio di consistenti sanzioni comunitarie. Analogo avviso contrario è stato espresso dal Ministero delle finanze nella lettera del 13 dicembre 1999, nella quale si indica che, oltre a creare un possibile contrasto con la normativa comunitaria, la norma determinerebbe comunque una perdita di gettito erariale.
Il Servizio bilancio ha osservato in proposito che la valutazione della relazione tecnica risulta sostanzialmente condivisibile, ribadendo come la norma determini effettivamente una riduzione di gettito, non specificamente rilevata dalla relazione tecnica, riferita in particolare alle preparazioni alimentari cedute direttamente dai produttori agricoli ai consumatori. Infatti, i prodotti in questione (pròpoli, gelatina reale) passano dall'aliquota del 10 per cento prevista dal regime ordinario IVA all'aliquota del 9 per cento prevista per il regime speciale per gli agricoltori. Tale perdita di gettito risulterebbe per altro assai modesta, in considerazione dell'esiguità dei volumi scambiati.
Secondo quanto affermato nella relazione tecnica trasmessa, le norme di cui all'articolo 4, comma 8, e 8, comma 2, che prevedono la pubblicazione delle metodiche ufficiali di analisi del miele e la comunicazione alle aziende sanitarie locali delle denuncie di apiari ed alveari e sulla cui onerosità il relatore aveva chiesto un chiarimento al Governo, non appaiono invece suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 7 prevede l'adozione da parte del Ministero per le politiche agricole di un documento programmatico cui è demandata la definizione degli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico. In ordine agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, quantificati dall'articolo 17 in 17 miliardi annui a decorrere dal 2000, il Sottosegretario Solaroli ha concordato con l'opportunità, già evidenziata dal relatore, di precisare che tale onere costituisce limite massimo di spesa.
Per quanto attiene all'articolo 11, il quale estende ai produttori apistici gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale per l'agricoltura, a fronte delle perplessità espresse dal relatore circa gli effetti finanziari della disposizione ed in merito alla sufficienza delle disponibilità del Fondo (profilo di cui la relazione tecnica non dà conto), il Sottosegretario Solaroli ha affermato che, sulla base della normativa attuale il fondo di solidarietà nazionale opera in favore dei produttori agricoli e, pertanto, non sembra ricomprendere i produttori apistici, che rientrano nel comparto zootecnico.
L'articolo 12, non considerato dalla relazione tecnica, estende ai consorzi apistici di cui al regio decreto-legge n. 2079 del 1925, convertito dalla legge n. 562 del 1926 (di cui si dispone l'abrogazione), i quali si trasformino in associazioni di produttori apistici o di apicoltori, il beneficio dei contributi regionali di cui alla legge n. 674 del 1978. Per quanto riguarda gli effetti finanziari di tali disposizioni, il Sottosegretario Solaroli ha rilevato come essa abbia carattere solo programmatico, limitandosi a prevedere per le regioni la facoltà di concedere i contributi in questione nell'ambito della normativa regionale.
In merito all'articolo 13, il quale riconosce l'Istituto nazionale di apicoltura come ente di diritto pubblico, il relatore aveva rilevato l'opportunità che il Governo chiarisse se dalla disposizione potessero derivare maggiori oneri, sia per la possibilità per l'ente in questione di ricevere ulteriori finanziamenti dal Ministero competente, sia in conseguenza dall'inquadramento del personale nel comparto relativo al personale statale. La relazione tecnica indica che esso dovrebbe comportare effetti finanziari trascurabili; per altro, secondo il Sottosegretario Solaroli, la disposizione risulterebbe superata dal decreto legislativo di riforma degli istituti di ricerca del settore, tra i quali è compreso anche l'Istituto richiamato.
Sull'articolo 14, relativo al riconoscimento dell'attività di impollinazione come attività agricola, la relazione tecnica, sostanzialmente condivisa dal relatore, rilevava come l'agevolazione fiscale disposta dalla norma determinerebbe una riduzione di gettito di importo limitato. Il Sottosegretario ha per altro evidenziato come la disposizione appaia in contrasto con i vincoli comunitari in materia di IVA, oltre a risultare indeterminata nel contenuto, non chiarendo quale aliquota fiscale si renderebbe applicabile. Il Ministero delle finanze, nella lettera del 13 dicembre 1999, nel rimettersi alle valutazioni del Ministero per le politiche agricole circa l'equiparazione fiscale dell'attività di impollinazione a quelle agricole ai fini della determinazione del reddito, non ritiene invece di sollevare alcun rilievo sulla nuova formulazione dell'articolo, in quanto la disposizione, non prevedendo più l'applicazione ai prodotti dell'apicoltura dell'aliquota IVA prevista per i prodotti agricoli, non sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria.
In ordine all'articolo 16, il quale affida alle regioni la determinazione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme contenute nel provvedimento, il Ministero delle finanze eccepisce che la disposizione introdurrebbe una deroga alla disciplina sanzionatoria in materia fiscale, come definita dai decreti legislativi n. 471, 472 e 472 del 1997, risultando pertanto opportuno escludere le violazioni fiscali dall'ambito di applicazione della disposizione.
L'articolo 17 pone l'onere derivante dall'attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 7, determinato in 10 miliardi annui a decorrere dal 2000, a carico del Fondo speciale di parte corrente di cui al bilancio triennale 1999-2001. Il relatore ha in proposito rilevato la necessità di specificare quale sia l'accantonamento di Fondo speciale utilizzato, facendo presente che, nell'ambito dei fondi speciali previsti dalla legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per il 2000), l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole presenta una disponibilità sufficiente a fronteggiare l'onere in questione per il solo 2000. Infine, ha segnalato la necessità di modificare la clausola di copertura nel senso di fare riferimento piuttosto che al bilancio triennale 2000-2002 piuttosto che a quello 1999-2001.
Il sottosegretario ha inoltre evidenziato la mancanza di copertura finanziaria, non risultando nel Fondo speciale iscritto nel bilancio 2000-2002 alcuna finalizzazione afferente al contenuto del provvedimento. Con riferimento all'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle politiche agricole, esso risulta allo stato capiente per il solo anno 2000, risultando sprovvisto di risorse per gli anni 2001 e 2002.

Il sottosegretario Santino PAGANO, con riferimento agli articoli 2, 3 e 5, rileva come il Ministero per le politiche agricole non abbia ancora fornito alcun elemento in merito alla riconduzione dell'attività apistica nell'ambito dell'attività agricola, circa il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto ai produttori apistici, nonché riguardo all'applicabilità della normativa sull'IVA agricola ai relativi prodotti. Per quanto riguarda l'articolo 4, commi 1 e 2 ribadisce come tali norme, oltre a comportare una riduzione, invero molto modesto, del gettito tributario, appaiono in contrasto con la disciplina europea in materia di IVA. Per quanto riguarda l'articolo 7 occorre concorda con il rilievo del relatore circa l'opportunità di chiarire che l'onere di 10 miliardi costituisce limite massimo di spesa; ribadisce altresì, in ordine all'articolo 11 qualora non sia sciolta la riserva circa la riconducibilità dell'attività apistica a quella agricola, che il fondo di solidarietà nazionale non sembra operare nei confronti dei produttori apistici. Per quanto attiene all'articolo 12, tale norma assume carattere esclusivamente programmatico, non comportando pertanto conseguenze finanziarie; la disposizione dell'articolo 13, relativa al riconoscimento del carattere di ente di diritto pubblico all'istituto nazionale di apicoltura, appare invece superata in considerazione della riforma degli istituti di ricerca operata dal recente decreto legislativo in materia. Non ritiene di sollevare alcun rilievo in riferimento all'articolo 14, ricordando altresì, in merito all'articolo 16 l'opportunità di escludere le violazioni fiscali dall'ambito di applicazione della disposizione, che affida alle regioni la determinazione di sanzioni amministrative per l'inadempimento delle norme recate dal provvedimento. Concorda con l'opportunità di specificare, all'articolo 17, quale sia l'accantonamento di fondo speciale utilizzato per la copertura finanziaria, nonché di far riferimento al bilancio triennale 2000-2002; sottolinea, per altro, come nell'accantonamento di parte corrente relativa al Ministero delle politiche agricole non sia prevista alcuna finalizzazione e non siano presenti le necessarie disponibilità finanziarie.

Guido POSSA (FI) sottolinea come la trasformazione dell'istituto nazionale di apicoltura in ente di diritto pubblico operata dall'articolo 13 determini sicuramente maggiori oneri per la finanza pubblica, la cui consistenza deve pertanto essere valutato dal Comitato, indipendentemente dagli interventi normativi realizzatisi in materia: chiede pertanto ulteriori chiarimenti in merito.

Marco SUSINI (DS-U) relatore, sottolinea l'opportunità di sollecitare al Ministero per le politiche agricole la trasmissione degli elementi informativi sul provvedimento da tempo richiesti, in quanto ciò appare indispensabile per consentire un proficuo esame dell'atto normativo.

Antonio BOCCIA, presidente, si riserva di investire il Presidente della questione sollevata dal relatore, al fine di sensibilizzare opportunamente il Governo sulla questione.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta del prossimo martedì 30 maggio.
N.d.R La seduta non si è svolta