MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI



-visto l'articolo 71 lettera d) del DPR 26 luglio1977, n.616 che demanda alla competenza statale l'ordinamentoe la tenuta dei Libri genealogici e dei relativi controlli funzionali;

-vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla "Disciplinadella riproduzione animale";

-visto il decreto legge n. 529 del 30 dicembre 1992che recepisce la direttiva 91/174/Cee del Consiglio del 25 marzo1991 relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinanola commercializzazione degli animali di razza;

-visto il paragrafo 114 del Piano specifico di interventoper il settore apistico, formulato da questo Ministero ed approvatodal Cipe in data 28 giugno 1990, che prevede l'affidamento dell'Albonazionale dei produttori di api regine all'Istituto Nazionaledi Apicoltura, quale organismo specializzato e responsabile delmiglioramento, genetico della specie;

-visto il R.D. n. 1049 del 16 giugno 1938 con ilquale è stato riconosciuto l'Istituto Nazionale di Apicoltura;

-viste le note n. 1210 del 21 dicembre 1995, n. 341del 30 aprile 1996 e n. 631 del 31 luglio 1996, con le quali l'IstitutoNazionale di Apicoltura. con sede in Bologna, chiede l'istituzionedell'Albo nazionale degli allevatori di api regine e l'approvazionedei relativi Dìsciplinari;

-sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricolturae delle foreste che si è espresso favorevolmente, nell'adunanzadel 16 dicembre 1996, all'istituzione del Disciplinare dell'Albonazionale degli allevatori di api regine e all'approvazione deidocumenti allegati, apportando alcune modifiche;

-ritenuto opportuno accogliere modifiche formulatedal Consiglio superiore;

-considerato che i Disciplinari così comeformulati rispondono alle esigenze di miglioramento genetico dellerazze di api allevate in Italia, nonché la tutela dellaloro integrità e specificità:

DECRETA

ARTICOLO 1

E' istituito l'Albo nazionale degli allevatori diapi regine presso l'Istituto Nazionale di Apicoltura, con sedein Bologna.

ARTICOLO 2

E' approvato e vistato il Disciplinare dell'Albonazionale degli allevatori di api regine, costituito da 18 articoli,giusto testo allegato al presente decreto (Allegato A).

ARIICOLO 3

E' approvato e vistato il Disciplinare delle Normetecniche di selezione, costituito da 4 articoli, giusto testoallegato al presente decreto (Allegato B).

ARTICOLO 4

E' approvato e vistato il Disciplinare dell'istituzionee funzionamento delle stazioni di fecondazione, costituito da4 articoli, giusto testo allegato al presente decreto (AllegatoC).

Disciplinare dell'Albo nazionale degliallevatori di api regine

Articolo 1

L'Istituto Nazionale di Apicoltura, giuridicamentericonosciuto con regio decreto 16 giugno 1938 n. 1049, istituisce,ai sensi del decreto legge n. 529 del 30 dicembre 1992, l'Albonazionale degli allevatori di api regine.

Capitolo I

Organizzazione dell'Albo

Articolo 2

L'Albo nazionale degli allevatori di api regine rappresentalo strumento per la difesa e il miglioramento della razza Apismellifera e per la protezione delle altre popolazioni autoctoneallevate in Italia ed ha pertanto la finalità di indirizzare,sul piano tecnico, l'attività di allevamento e di selezioneal fine della loro valorizzazione economica.

Le attività dell'Albo sono svolte attraversole norme di cui ai successivi articoli, sotto la vigilanza delMinistero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali.

L'Albo è strutturato in 2 sezioni corrispondentialle razze di api autoctone nel territorio italiano:

- sezione Apis mellifera ligustica,

- sezione Apis mellifera sicula,

con riserva di eventuali ampliamenti, in seguitoall'acquisizione di migliorate cognizioni genetiche su popolazioniallevate in particolari regioni del territorio nazionale.

Articolo 3

1. Allo svolgimento e al coordinamento delle attivitàdell'Albo nazionale si provvede con:

a) la Commissione tecnica centrale,

b) l'Ufficio centrale,

c) il Corpo degli esperti.

Articolo 4

La Commissione tecnica centrale svolge i seguenticompiti:

a) studia e determina i criteri e gli indirizzi generaliper il miglioramento genetico delle razze ligustica e sicula eper la protezione delle altre popolazioni autoctone allevate inItalia;

b) propone iniziative e azioni rivolte a favorirela realizzazione di zone di allevamento protette definendone lecaratteristiche e di piani unitari di selezione per la salvaguardiaed il miglioramento del patrimonio genetico;

c) definisce indirizzi e parametri di carattere biologico-tecnicoe igienico-sanitario per la conduzione degli allevamenti di apiregine e per evitare l'inquinamento del patrimonio genetico ancheattraverso l'istituzione di zone di allevamento protette e stazionidi accoppiamento;

d) delibera l'ammissione all'Albo;

e) delibera la sospensione dell'iscrizione all'Albonazionale degli allevatori di api regine allorché, in occasionedi ripetute verifiche o sopralluoghi, sia riscontrata la mancanzadei prescritti requisiti previsti dal successivo articolo 7;

f) propone eventuali modifiche al presente Disciplinaree alle norme tecniche. Della Commissione tecnica centrale fannoparte:

- un funzionario tecnico del Ministero delle RisorseAgricole Alimentari e Forestali, dallo stesso nominato, incaricatodi vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimentiprevisti dal presente Disciplinare;

- un funzionario tecnico del Ministero della Sanità,dallo stesso nominato;

- un funzionario tecnico rappresentante regionale,scelto a rotazione tra le tre regioni con maggior numero di iscrittie dalle stesse designato;

- il presidente dell'Istituto Nazionale di Apicolturao un suo delegato;

- due tecnici qualificati, esperti in apicoltura,nominati dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali,scelti fra una rosa di nominativi proposti dall'Istituto Nazionaledi Apicoltura;

- un rappresentante dell'Istituto sperimentale dizoologia agraria, nominato dal Ministero delle Risorse AgricoleAlimentari e Forestali;

- un rappresentante dell'Associazione italiana allevatoriapi regine;

- due rappresentanti degli allevatori iscritti all'Albonominati dall'Istituto Nazionale di Apicoltura.

La Commissione nomina nel suo seno un presidenteed un vice-presidente.

Le funzioni di segretario sono svolte dal direttoredell'Istituto Nazionale di Apicoltura o da un suo delegato.

Di ogni adunanza è redatto apposito verbaleche verrà firmato dal presidente e dal segretario.

La Commissione è da considerarsi validamentecostituita qualora siano state espresse le designazioni di almenometà dei suoi componenti.

Le riunioni della Commissione sono valide con lapresenza di almeno la metà dei suoi componenti e alle riunionidella Commissione possono essere invitati di volta in volta apartecipare, a titolo consultivo, esperti del settore, sceltidal presidente, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assolutadei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il votodel presidente.

La Commissione dura in carica tre anni e i suoi componentipossono essere confermati.

in assenza del presidente assume la presidenza ilvice-presidente. La convocazione della prima seduta della Commissioneneonominata è fatta dal presidente dell'Istituto Nazionaledi Apicoltura. La convocazione della Commissione è fattaalmeno quindici giorni prima della data della riunione.

Specifici incarichi di carattere tecnico possonoessere delegati a esperti nominati dalla Commissione.

Articolo 5

L'Ufficio centrale è l'insieme organizzatodi personale, strutture ed attrezzature che provvede a:

a) istruire le domande dei richiedenti;

b) effettuare, quando necessario e previo esame deidocumenti di cui al successivo articolo 8, sopralluoghi

negli allevamenti, nelle zone di allevamento protettee nelle stazioni di accoppiamento, al fine di accertare quantodichiarato nella relazione di cui al successivo articolo 8 puntoa) in ordine ai criteri e ai requisiti biotecnici necessari auna produzione qualificata nelle diverse fasi di allevamento ein modo da assicurare uniformità e tempestivitàdi esecuzione di quanto stabilito nel presente Disciplinare enelle norme tecniche; c) effettuare i campionamenti e l'esecuzionedelle analisi biometriche e biochimico-genetiche avvalendosi,per i prelievi, della eventuale collaborazione in campo degliesperti delle Associazioni apistiche;

d) espletare i compiti relativi al funzionamentodell'Albo,

e) raccogliere ed elaborare i dati relativi ai controllifunzionari e ai rilevamenti effettuati sulle colonie sottopostea valutazione;

f) individuare i riproduttori e stabilire i programmidi riproduzione da attuarsi, caso per caso, nelle varie realtàterritoriali sentito il parere della Commissione tecnica centrale.

Responsabile dell'attività dell'Uffìciocentrale, dell'applicazione del Disciplinare e delle Norme tecnichee dell'attuazione delle delibere della Commissione tecnica centraleè il direttore dell'istituto Nazionale di Apicoltura.

Articolo 6

Il Corpo degli esperti è formato datecnici designati dall'Istituto Nazionale di Apicoltura per laconduzione operativa delle varie attività inerenti ai programmidi selezione (controlli funzionari, vigilanza delle stazioni difecondazione eccetera).

Requisiti per essere nominati esperti sono:

- possedere il titolo di perito agrario o di diplomauniversitario conseguito presso facoltà di Agraria o di

Medicina veterinaria;

- aver seguito specifico corso di formazione organizzatodall'Istituto Nazionale di Apicoltura e aver superato appositaverifica;

- partecipare a iniziative di aggiornamento organizzatedall'Istituto Nazionale di Apicoltura.

In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso,il requisito del possesso del titolo dì perito agrarioo di diploma universitario conseguito presso facoltà diAgraria o di Medicina veterinaria, entrerà in vigore apartire dal I° gennaio 2000.

Capitolo II

Ammissione degli allevatori allesezioni dell'Albo

Articolo 7

L'adesione all'Albo nazionale degli allevatori diapi regine è volontaria.

Possono essere ammessi all'Albo gli allevatori diapi regine che dispongano di un numero di alveari tale da garantireil rispetto delle metodologie di allevamento previste dai programmidi miglioramento genetico predisposti dall'Ufficio centrale, sentitala Commissione tecnica centrale.

Gli allevamenti in loro possesso debbono:

a) essere costituiti da colonie d'api rispondentiai caratteri di razza prescritti nelle norme tecniche delle

rispettive sezioni;

b) essere sottoposti a controllo sanitario delloStato per quanto riguarda le malattie delle api soggette a

denuncia;

e) essere sottoposti al controllo delle metodologiedi allevamento e delle strutture in ordine ai requisiti contemplatidal programma di miglioramento genetico predisposto dai competentiorgani dell'Albo.

L'ammissione alla sezione Apis mellifera ligusticaè consentita agli allevatori che operano in tutto il territorionazionale, esclusa la Sicilia.

L'ammissione alla sezione Apis mellifera sicula econsentita ai soli allevatori che operano in Sicilia.

Articolo 8

La domanda di ammissione all'Albo deve essere presentatain duplice copia all'Ufficio centrale conformemente al modelloallegato al presente Disciplinare (allegato 1)

L'allevatore si impegna ad allevare, negli apiaricontrollati e autorizzati, solo api regine della razza corrispondentealla sezione per cui presenta domanda di ammissione, a commercializzaresoltanto api regine provenienti da detti allevamenti, a partecipareai programmi di miglioramento genetico promossi dalla Commissionetecnica centrale e ad accettare il presente Disciplinare e leeventuali successive modifiche apportate dagli organi competenti.

La domanda deve essere corredata:

  1. da una relazione redatta secondo l'allegato 2al presente Disciplinare e contenente gli elementi tecnici cheillustrino l'attività del richiedente e le caratteristichedelle strutture impiegate;
  2. da una dichiarazione rilasciata dall'Ufficiocentrale, relativa alla rispondenza dei campioni esaminati allecaratteristiche morfologiche proprie della razza alla cui sezionesi fa richiesta di ammissione;

c) dal certificato di sanità dell'allevamentorilasciato dal Servizio veterinario competente per territorio.

Articolo 9

La permanenza nell'Albo è subordinata al rispetto,da parte dell'allevatore, degli impegni assunti all'atto dell'iscrizione,all'ottemperanza delle disposizioni emanate dalla Commissionetecnica centrale e alla idoneità biotecnica e sanitariadegli allevamenti di cui all'articolo 7 del presente Disciplinare.

Capitolo III

Schede, moduli e registri dell'Albo

Articolo 10

Per il funzionamento dell'Albo sono prescritti iseguenti registri, moduli e schede:

Modello 1) Certificato di valutazione morfologicadi rispondenza alla razza, rilasciato dall'Ufficio centrale;

Modello 2) Scheda a punteggio compilata dagli espertiautorizzati dai competenti organi dell'Albo o dai singoli allevatori,previo parere favorevole della Commissione tecnica centrale;

Modello 3) Registro generale dei soggetti sottopostia selezione, tenuto dall'Ufficio centrale Modello 4) Registrodei riproduttori, tenuto dall'Ufficio centrale;

Modello 5) Certificato genealogico, rilasciato dall'Ufficiocentrale;

Modello 6) Certificato di fecondazione, che attestal'avvenuta fecondazione in stazione di accoppiamento controllata,rilasciato dall'Ufficio centrale.

Articolo 11

La scheda a punteggio per la valutazione dei caratteriproduttivi, riproduttivi e comportamentali (Modello 2), rilasciatadall'Ufficio centrale, deve essere compilata per ogni soggettosottoposto a valutazione e riconsegnata all'Ufficio centrale altermine del ciclo di valutazione.

Il registro dei riproduttori contiene i dati anagraficie di valutazione dei soggetti scelti e costituisce l'albero genealogicodella popolazione selezionata.

Articolo 12

Al termine di ogni anno solare l'Ufficio centraleprovvederà alla pubblicazione dei nomi e degli indirizzidegli allevatori iscritti all'Albo.

Capitolo IV

Identificazione dei soggetti iscrittial Registro generale

Articolo 13

Le api regine iscritte al Registro generale vannoinserite in alveari contrassegnati con una targa riportante: ladenominazione dell'Albo e della relativa sezione di appartenenza:il nome dell'allevatore; il codice identificativo del soggetto,ricavato dal Registro generale.

Capitolo V

Obblighi degli allevatori - finanziamentodell'Albo

Articolo 14

L'allevatore che ha ottenuto l'ammissione all'Albosi impegna:

1) ad osservare il presente Disciplinare nonchéle disposizioni impartite per il funzionamento dell'Albo;

2) a sottoporre le proprie colonie ai controlli divolta in volta stabiliti dai competenti organi dell'Albo;

3) a fornire, quando richiesti, chiarimenti e notizieriguardanti il proprio allevamento.

Articolo 15

L'infrazione, da parte dell'allevatore interessato,di una o più norme del presente Disciplinare comporta,a seconda dei casi, i provvedimenti seguenti:

a) ammonimento,

b) sospensione a tempo determinato dall'Albo;

e) radiazione dall'Albo;

d) denuncia all'autorità giudiziaria nel casodi comprovata frode.

I provvedimenti sono deliberati dalla Commissionetecnica centrale.

Articolo 16

Al finanziamento dell'Albo si provvede con:

a) contributi statali in applicazione di leggi inmateria zootecnica secondo le determinazioni del Ministero

delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali;

b) contributi in applicazione dì leggi dicarattere regionale o nazionale in materia di produzione e miglioramentozootecnico;

c) contributi delle Associazioni apistiche a caratterenazionale;

d) contributi da parte dell'Associazione italianaallevatori api regine;

e) quote di iscrizione:

f) eventuali altri proventi.

Capitolo VI

Disposizioni generali

Articolo 17

Le modifiche al presente Disciplinare ed alle Normetecniche d'iniziativa del Ministero delle Risorse Agricole Alimentarie Forestali o proposte dall'Istituto Nazionale di Apicoltura entranoin vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Capitolo VII

Disposizioni transitorie

Articolo 18

Gli allevatori di api regine di razza ligustica iscrittiall'omologo Albo istituito dalla Regione Emilia Romagna sarannoinseriti nell'Albo nazionale di cui al precedente articolo 1,sezione Apis mellifera ligustica a condizione che siano rispettatii requisiti stabiliti dal presente Disciplinare e dalle normetecniche.


IL MINISTRO

Disciplinare delle Norme tecniche diselezione

Capitolo I

Standard di razza

Articolo 1

Sezione Apis mellifera ligustica Spinola (1806)

Gruppo geografico di appartenenza (classificazionesecondo Ruttner, 1988): Mediterraneo centrale - Europa sud orientale.

Distribuzione

Apis mellifera ligustica è presente in tuttala penisola ed in Sardegna. Nelle zone dell'arco alpino si rinvengonoanche ibridi con le razze confinanti: Apis mellifera melliferanel versante nord ovest e nel Tirolo meridionale e Apis melliferacarnica nel versante nord est. A causa di continue e massicceimportazioni l'ape ligustica è presente anche in Siciliadove però abbondano popolazioni ibride dovute alla localeApis mellifera sicula. Tra le razze dell'Europa continentaleè quella a cui si sono opposte le più severe barrieremontuose e marine nell'espansione territoriale al termine dell'ultimaglaciazione. Tuttavia la sua adattabilità ad un ampiospettro di condizioni ambientali ha consentito alle iniziativeumane di introdurla, per le sue pregevoli caratteristiche, intutti i continenti in cui si pratica l'apicoltura, tanto che oggiessa è diffusa nel mondo più di ogni altra razza.

Caratteristiche biologiche e di comportamento

La ligustica è un'ape attiva, docile con unaspiccata attitudine all'allevamento della covata grazie anchealla particolare prolificità dell'ape regina. Nonostantel'eccezionale quantità di covata deposta ed allevata, èpoco incline alla sciamatura. Le colonie iniziano ad allevarecovata sin dalla fine dell'inverno e mantengono una estesa areadi allevamento indipendentemente dall'entità del flussonettarifero e pollinifero, sino ad autunno inoltrato. Si invernasu colonie forti, consumando molto miele. In condizioni predisponentisi verificano con facilità fenomeni di saccheggio.

Caratteristiche morfologiche

All'aspetto, Apis mellifera ligustica si distinguesoprattutto per il colore giallo-arancio dei primi tergiti addominali. Le dimensioni dell'addome sono inferiori a quelle delle altrerazze europee.

N.d.R. (Omissis tabella valori morfometrici)

Articolo 2

Sezione Apis mellifera sicula Montagano (1911)

Gruppo geografico di appartenenza (classificazionesecondo Ruttner, 1988): Mediterraneo centrale - Europa sud orientale

Distribuzione

La razza sicula è diffusa esclusivamente inSicilia, sua terra di origine. Il suo allevamento è legatoad una apicoltura di tipo tradizionale, originariamente basatasull'utilizzo dell'arnia villica (ferula) e su tecniche che riflettonole caratteristiche biologiche peculiari di quest'ape (Grassi,1871).

La posizione sistematica della sicula rispetto allealtre razze mediterranee appare incerta: tuttavia la caratterizzazionemorfologica, operata attraverso indagini biometriche sulle popolazionipresenti sull'isola in epoca precedente alla massiccia importazionedi ligustica dal continente, depone a favore dell'individualitàtassonomica dell'ape siciliana.

Negli ultimi decenni la massiccia importazione nell'isoladi api di razza ligustica, più adatte ad un'apicolturadi tipo moderno, ha compromesso l'integrità, genetica dellepopolazioni locali, tanto che oggi sono in atto iniziative peril recupero e la salvaguardia della sicula in purezza, In effettiallo stato attuale delle cose in Sicilia prevalgono popolazionidi api ibridate in modo più o meno marcato con la ligustica(Badino et al., 1984; Biondo et Al., Sinacori et al., 1995).

Caratteristiche biologiche e di comportamento

Le caratteristiche biologiche della sicula riflettonoin parte, un adattamento a condizioni ambientali di tipo subtropicale,con riferimento particolare ai fattori climatici (estate caldae secca) e al comportamento di difesa da alcuni predatori.

E' una razza abbastanza docile e dotata di buonatenuta del favo. Utilizza abbondantemente il propoli nellatarda estate e in autunno. Le colonie allevano covata e mantengonofuchi per quasi tutto l'anno, eccetto un breve periodo in novembre-dicembre. E un'ape fortemente incline alla sciamatura, soprattutto quandoè allevata nell'arnia valica tradizionale. Caratteristicasingolare è che nessuno sciame lascia l'alveare fino ache non sono nate diverse api regine, cosicché madre efiglie convivono pacificamente per un certo periodo.

Caratteristiche morfologiche

La sicula si distingue per il colore scuro. Infattii primi tergiti addominali sono completamente bruni oppure presentanosolo macchie gialle, ma non bande, che sono invece tipiche dellaligustica. I peli del torace e dell'addome sono giallastri enon grigi o bruni come nelle altre razze scure. Rispetto allaligustica inoltre, pur avendo dimensioni corporee simili, presentaali anteriori più brevi e più strette.

N.d.R. (Omissis tabella valori morfometrici)

Capitolo II

Requisiti per l'iscrizione al registrodei riproduttori

Articolo 3

Requisiti morfologici

Possesso dei caratteri di razza previsti al capitoloI del presente Disciplinare.

Articolo 4

Requisiti funzionali

a) Popolazioni locali

Ove le condizioni di allevamento abbiano consentitouna naturale panmissia, si sono formati ecotipi, che sono la rispostagenotipica ad un particolare ambiente, cioè la costituzione,in seno alle popolazioni locali, di un patrimonio genetico competitivo,resistente ed ottimale rispetto a quelle che possono essere lesollecitazioni (positive o negative) ambientali.

b) Valutazioni differenziate

Lo studio dei diversi comportamenti delle popolazionidi api nei confronti dei molteplici habitat riscontrabili sulnostro territorio metterà in luce eventuali differenziazioniai fini dell'individuazione degli ecotipi e, successivamente,della valutazione e riproduzione nel loro ambiente di origine.

La rispondenza delle colonie testate ai requisitifunzionari di razza verrà quindi di volta in volta valutatadall'Istituto Nazionale di Apicoltura in base ai valori medi deipunteggi attribuiti ad ogni caratteristica considerata, nel contestodelle tipicità somatica e genetica delle popolazioni presein esame.

IL MINISTRO


Disciplinare dell'istituzione e funzionamentodelle stazioni di fecondazione

Capitolo I

Scopi e caratteristiche delle stazionidi fecondazione

Articolo 1

La selezione delle popolazioni apistiche necessitadi piani di riproduzione controllata sia in laboratorio, con procedimentidi fecondazione artificiale, sia in condizioni di accoppiamentonaturale. Queste ultime sono realizzabili solo mediante l'utilizzadi stazioni di fecondazione ovvero di aree non popolate da apial cui interno si collocano, limitatamente al periodo di accoppiamento,le colonie dei riproduttori.

I protocolli tecnici per attuare programmi di fecondazioneartificiale sono fissati dalla Commissione tecnica centrale.

Le stazioni di fecondazione debbono assicurare uncompleto isolamento, perciò esse possono essere ubicare:

1) su piccole isole non popolate da colonie di apie distanti almeno 3 km dalla terraferma;

2) in aree di terraferma non popolate da colonieper un raggio di almeno 10 km;

Articolo 2

L'area adibita a stazione di fecondazione deve possederei seguenti requisito

- non deve essere luogo di frequentazione di apiarinomadi;

- non deve presentare caratteristiche favorevoliall'insediamento di scianti selvatici;

- non deve essere interessata da fattori ambientaliche rappresentino un ostacolo all'accoppiamento delle api (adesempio fattori climatici come venti forti eccetera).

Capitolo Il

·Organizzazione e funzionamento delle stazionidi fecondazione

Articolo 3

All'organizzazione e alla gestione delle stazionidi fecondazione provvedono, secondo le rispettive competenze,l'Ufficio centrale e il Corpo degli esperti. Al fine di garantireil regolare svolgimento delle attività di gestione e controllo,per ogni stazione di fecondazione, la Commissione tecnica centralenomina, nello specifico ambito territoriale, un responsabile sceltoall'interno del Corpo degli esperti.

Articolo 4

Gli allevatori che usufruiscono della stazione difecondazione si impegnano a pianificare le fasi di allevamentodei riproduttori secondo le indicazioni dell'Ufficio centrale,nell'ambito degli specifici piani di selezione. Si impegnanoinoltre a fornire colonie allevatrici di fuchi, in quantitàe in condizioni di forza adeguate al fine di garantire la disponibilità,nel periodo degli accoppiamenti, di un numero sufficiente di fuchisessualmente maturi.

Non devono in alcun modo essere introdotti nellastazione di fecondazione riproduttori, fuchi e api regine, chenon appartengano ai ceppi selezionati. Gli alveari di allevamentodei fuchi e i nuclei di fecondazione vanno pertanto preparatiin modo da evitare questo inconveniente. E' altresì vietatain qualsiasi momento l'introduzione di colonie di api che nonsia prevista da disposizioni tecniche in seno al programma diselezione .

IL MINISTRO