BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 settembre 1996

Approvazione disciplinare concernente le produzioni animali con metodi biologici.

Apicoltura biologica

Articolo 10
Principi generali
  1. Gli apiari devono essere ubicati in aree che assicurino la bottinatura prevalente su zone floricolespontanee o su coltivazioni biologiche che distino almeno 1 km da autostrade,strade ad alta densità di traffico, città, impianti industriali, inceneritori e discariche.
  2. Non è ammessa la presenza di apiari biologici e convenzionali presso lo stesso apicoltore.
  3. L'organismo di controllo deve essere informato della ubicazione degli apiari entro 7 giorni dall'avvenuto spostamento.
Articolo 11
Origine degli animali
  1. L'allevamento delle api deve basarsi sull'impiego delle razze Apis mellificaligustica e Apis mellifica carnica, loro ibridi od ecotipi locali.
  2. E' vietato l'acquisto di nuclei o famiglie da apicoltori convenzionali.E' ammesso l'acquisto di sciami, di pacchi d'api e di api regine anche da apicoltori convenzionali.
Articolo 12
Periodo di conversione
  1. Nel caso l'apicoltore acquisti sciami, pacchi d'api o api regine da apicoltoriconvenzionali, i prodotti dell'alveare possono essere venduti con ladenominazione biologica soltanto se le condizioni relative all'alimentazione,ai trattamenti ed all'habitat sono state rispettate per almeno due mesi.
  2. Per particolari esigenze dell'apicoltore, quali eliminazione di colonie per problemi sanitario estensione significativa dell'azienda, previo parere dell'organismo di controllo, possono essere introdotti negli allevamenti biologici nuclei o famiglie di api provenienti da allevamenti convenzionali.
    In tal caso gli alveari devono essere sottoposti ad un periodo di conversioneche prevede la totale sostituzione dei favi contenenti covata e scortecostituitesi con pratiche non conformi alla conduzione biologica dell'alveare con faviottenuti in apiari a conduzione biologica o con fogli cerei di analoga origine.
  3. Durante la conversione è obbligatorio eliminare dalle pareti dell'arnia, dal fondo, coprifavo,dagli angoli e dalle traverse superiori( distanziatori) tutta la propoliaccumulata durante lo svolgimento dell'apicoltura convenzionale.
  4. Il periodo di conversione può considerarsi concluso con la totalesostituzione dei favi da nido e melario e comunque non prima di tre mesi.
Articolo 13
Nutrizione
  1. Nella nutrizione delle api è ammesso l'utilizzo del miele tal quale contenutonei favi o sottoforma di sciroppo, nonchè il polline nei favi, purchè di provienenzabiologica.L'uso di saccarosio e di zuccheri semplici può essere autorizzato dall'organismodi controllo solamente in annate sfavorevoli che mettono in pericolo la sopravvivenzadelle famiglie o in zone particolarmente svantaggiate dal punto di vista climatico.Non è ammessa alcuna forma di nutrimento nel periodo di raccolta del miele.
Articolo 14
Materiali ed attrezzature apistiche
  1. Le arnie devono essere in legno.Il rivestimento esterno dell'arnia deve essererealizzato con vernici coloranti naturali e traspiranti.
  2. Nel caso di acquisto di alveari da apicoltori convenzionali, si ammette la presenzadi arnie diversamente verniciate per un periodo non superiore ad un anno dall'acquisto.
  3. I telaini devono essere in legno ed i fogli cerei devono essere ottenutida cera di opercoli proveniente da alveari condotti con il metodo dell'apicolturabiologica.E' ammesso l'uso di fogli cerei convenzionali solo nel caso di comprovatairreperibilità di cera proveniente da alveari condotti con il metodo biologico.
  4. Per la conservazione dei favi e della cera è ammesso l'impiego della anidride solforosa, dello zolfo e del Bacillus turingensis.
  5. Nell'affumicatore è consentita la combustione di soli vegetali secchi non lavorati;ad apertura dell'alveare l'impiego del fumo deve essere limitato per preservarela qualità del miele.
  6. La pulizia dei cassetti degli alveari con fondo antivarroa deveavvenire prima dell'instaurarsi di muffe o di insetti che si sviluppano nella rosura.
Articolo 15
Interventi sull'anatomia delle api
  1. E' vietata la pratica del taglio delle ali o delle zampe delle api regine.
  2. E' ammessa la pratica della sostituzione della regina attraverso la soppressione della regina vecchia e la pratica del taglio e distruzione della covatamaschile per contrastare lo sviluppo della varroa jacobsoni.
Articolo 16
Profilassi e cure veterinarie
  1. Nella lotta alle malattie delle api sono consentiti gli interventi omeopatici e della medicina naturale. Nella lotta alla varroa jacobsoni è autorizzato l'impiego di essenzedi origine naturale quali coadiuvanti della lotta biomeccanica. Sono pertanto ammessii seguenti prodotti: acido formico, acido lattico, acido ossalico ed olii essenziali.
  2. E' ammesso l'uso dell'acido acetico per il trattamento dei favi in magazzino per la lotta allanosemiasi.
  3. Le arnie devono essere disinfettate con ipoclorito di sodio, soda caustica ed a mezzo alte temperature.
  4. E' vietato l'impiego di prodotti di sintesi nella prevenzione e cura delle malattie delle api.
Articolo 17
Raccolta, estrazione, condizionamento e stoccaggio del miele
  1. Il miele commercializzato come biologico deve provenire esclusivamente da favida melario nei quali non sia mai stata deposta covata e deve essere raccolto solamentequando maturo. La deumidificazione del miele è ammessa solo in forma indiretta.
  2. La disopercolatura dei favi deve essere manuale o meccanica e l'estrazionetempestiva. In questa fase di lavorazione il miele non deve subiretrattamenti termici superiori a 35° C. E' ammessa la sola filtrazione statica.
  3. Lo stoccaggio del miele deve essere effettuato in recipienti di acciaio inoxo di vetro e deve avvenire in locali freschi, bui e asciutti.
  4. Il confezionamento può avvenire esclusivamente in contenitori di vetro, terracottao ceramiche atossiche e contenitori monouso,con esclusione di contenitori di plastica.E' vietata la tecnica della pastorizzazione e della sterilizzazione del miele.
Articolo 18
Produzione di polline , pappa reale, propoli e idromele
  1. Produzione di polline: è ammesso il solo essicamento all'ombra e con essicatoia fonte di calore indiretta, con termostato e a temperature inferiori ai 40° C.Il confezionamento deve essere effettuato in vasi di vetro scuro o altrimenti protetto dalla luce.La conservazione deve avvenire in luogo fresco e buio.
  2. Produzione di pappa reale: sono ammessi i cupolini in pura cera d'apibiologica ottenuta secondo la presente normativa, oppure in plastica ricopertadi cera d'api biologica.Il confezionamento deve avvenire esclusivamentein vetro, lo stoccaggio al buio a temperatura tra 0° e 4° C.
  3. Produzione di propoli: la propoli deve provenire solo da raschiamentointerno degli alveari e/o dall'uso di griglie di acciaio inox. La conservazione deve avvenire in luogo fresco e buio.
  4. Produzione di idromele : l'idromele deve essere prodotto a partireda miele biologico; è consentito l'uso di fermenti selezionati.

Il Presidente :Cecotti