CIRCOLARE del 24-02-2000
recante
"Linee guida per l'applicazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione del miele."
In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

 

Alle Amministrazioni pubbliche interessate LL. SS.

Alle Organizzazioni Professionali Apicole LL. SS.

All’Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo
Via Palestro, 81
00185 ROMA

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI

Con la presente circolare, che sostituisce le circolari n° 12 del 1° dicembre 1997, n° 4 del 28 maggio 1998 e n° 2 del 16 marzo 1999, si forniscono le indicazioni e i chiarimenti necessari per l'applicazione del Regolamento del Consiglio n° 1221/97, del 25 giugno 1997 e del Regolamento di attuazione della Commissione n° 2300/97, del 20 novembre 1997, relativi alle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, secondo le indicazioni di seguito riportate.
Ai fini della presente circolare si intende per:

  • apicoltore: chiunque detenga alveari;

  • produttore apistico: chiunque eserciti attività apistica a fini economici e commerciali;

  • forme associate: le Associazioni e loro Unioni e Federazioni, le Società, le Cooperative e i Consorzi.

Qualora le scadenze indicate nella presente circolare dovessero cadere in giorni festivi, i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo.


LINEE DIRETTRICI DI APPLICAZIONE DELLE AZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DEL REG. 1221/97.

L'articolo 1, paragrafo 1 del Reg. 1221/97 prevede che ogni Stato membro debba predisporre un programma annuale nel quale includere le azioni intese a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione del miele.
Si reputa opportuno premettere che i programmi di seguito specificati usufruiscono di finanziamenti pubblici, di cui il 50% è a carico del FEOGA e il restante 50% è a carico del Fondo di Rotazione gestito dal Ministero del Tesoro e, pertanto, i benefici di detti finanziamenti devono essere accessibili a tutti gli interessati.
Il programma nazionale redatto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di seguito denominato "Ministero", è composto da sottoprogrammi, elaborati dagli Organismi regionali interessati ed eventualmente da altri Enti.
I sottoprogrammi contengono misure che mirano:

  1. a migliorare la produzione e la commercializzazione del prodotto;

  2. a consentire all’apicoltore di ottenere una conoscenza precisa delle qualità del miele raccolto;

  3. a favorire una migliore valorizzazione del prodotto.

I sottoprogrammi devono contenere, in forma analitica:

  • le azioni e le sottoazioni per le quali viene richiesto il finanziamento;

  • la spesa complessiva preventivata, con l’indicazione della quota a carico dei privati e della quota pubblica, a sua volta suddivisa in importi finanziati con fondi nazionali ed importi finanziati con fondi europei;

  • la lista delle Organizzazioni di categoria che collaborano alla stesura dei sottoprogrammi;

  • l’aggiornamento dei dati relativi al patrimonio apistico e i dati strutturali disponibili.

Gli Enti partecipanti trasmettono al Ministero, Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali- Ufficio carni- Via XX Settembre, 20 00187 ROMA – improrogabilmente entro il 15 marzo di ogni anno, il proprio sottoprogramma corredato di un dettagliato preventivo di spesa per singola azione, al fine di consentire la predisposizione del programma nazionale da presentare all’Unione Europea entro il 15 aprile di ogni anno.
Il Ministero provvede a notificare alla Commissione dell’U.E. il programma nazionale per ottenere l'approvazione ed il conseguente finanziamento di pertinenza comunitaria.
Qualora gli Organismi Regionali presentino sottoprogrammi il cui ammontare complessivo ecceda la quota di cofinanziamento comunitario spettante all'Italia, il Ministero provvede ad operare una ripartizione dei fondi disponibili sulla base del numero di alveari censiti e/o stimati nelle regioni che abbiano presentato un sottoprogramma, adottando un criterio univoco.
Le Regioni e Provincie autonome che, in fase di ripartizione dei fondi disponibili, vedano ridotta la spesa massima ammissibile al cofinanziamento comunitario rispetto a quanto preventivato, possono ridurre proporzionalmente gli importi riservati a ciascuna azione del loro sottoprogramma o, in alternativa, decidere di ridistribuire i fondi loro assegnati tra le varie azioni. A partire da questa fase non è più possibile inserire nuove azioni e sottoazioni.
In entrambi i casi occorre nuovamente trasmettere al Ministero, nel più breve tempo possibile e comunque entro la data del 30 settembre di ogni anno, i sottoprogrammi con le modifiche apportate nella ripartizione dei fondi.
Il Ministero, una volta ricevuti i sottoprogrammi modificati, provvederà alla rielaborazione del programma nazionale, ricalcolando gli importi riservati a ciascuna azione, trasmettendone una copia all’Organismo pagatore.
Per Organismo pagatore si intende: "l’Azienda di Stato per gli Interventi di Mercato Agricolo in liquidazione", nonché quelli istituiti e riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del 17 maggio 1999, n. 165 e che di seguito, per semplicità, si indicherà come "AIMA ".
Ai sensi dell’articolo 4bis del Reg. CE n° 2300/97 i limiti finanziari di ciascuna azione possono essere maggiorati o ridotti del 10%, fermo restando il massimale totale del programma annuo. Qualsiasi modifica ai sottoprogrammi dovrà costituire oggetto di specifica richiesta al Ministero che provvederà a produrre, ove si dovesse superare il predetto limite del 10%, analoga istanza alla Commissione della Unione Europea per la conseguente approvazione.
Il Ministero curerà la sollecita divulgazione alle parti interessate delle Decisioni mediante le quali l’Esecutivo comunitario autorizza il cofinanziamento dei programmi nazionali.
I programmi devono essere portati a termine improrogabilmente entro il 31 agosto dell’anno successivo a quello della presentazione, per consentire all’A.I.M.A. di effettuare l’iter amministrativo previsto entro il termine del 15 ottobre, stabilito dalla normativa comunitaria.


INTERVENTI AMMESSI

Le azioni ammissibili sono quelle individuate dall’articolo 1, paragrafo 2 del Reg. CE n° 1221/97, vale a dire:

  1. assistenza tecnica agli apicoltori e ai laboratori di smielatura delle associazioni di apicoltori per migliorare le condizioni di produzione e di estrazione del miele;

  2. lotta contro la varroasi e malattie connesse, nonché il miglioramento delle condizioni di trattamento degli alveari;

  3. razionalizzazione della transumanza;

  4. provvedimenti di sostegno a favore dei laboratori di analisi delle caratteristiche chimico-fisiche del miele;

  5. collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione dei programmi di ricerca in materia di miglioramento qualitativo del miele.

Possono essere considerate azioni ammissibili al cofinanziamento tutte quelle misure che non abbiano già beneficiato di analoghi finanziamenti di tipo strutturale ai sensi del Reg. CE n° 1257/1999 sullo sviluppo rurale.
All’allegato 1 della presente circolare viene indicata la codifica e la relativa descrizione analitica delle azioni e sottoazioni ammissibili al cofinanziamento, le relative percentuali di contribuzione pubblica nonché i soggetti beneficiari.
All’allegato 2 viene data indicazione delle spese ritenute comunque non ammissibili.
Materiali, attrezzature ed apparecchiature varie, il cui uso ed utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d’uso e di proprietà.
Tale periodo minimo viene stabilito in cinque anni per arnie e attrezzature similari, dieci anni per impianti, macchinari e arredi per locali ad uso specifico e opere per la sistemazione del suolo.
Tali attrezzature devono essere rendicontate nell’anno di riferimento del programma qualora il costo unitario sia fino a 1.000.000 di lire; nel caso in cui il costo unitario sia superiore, va rendicontata annualmente solamente la relativa quota di ammortamento.
Tutte le attrezzature che hanno beneficiato del contributo ai sensi del Reg. Ce 1221/97 devono essere identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l’anno di approvazione del programma (aa), la provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l’azienda, da predisporre secondo le indicazioni delle Regioni.
I risultati di tutte le attività volte al miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele dovranno essere divulgati utilizzando quanto previsto dalla misura relativa all’assistenza tecnica.


ULTERIORI COMPITI DI PERTINENZA DEGLI ORGANISMI REGIONALI

Gli Organismi regionali provvedono:

  • a predisporre, nell’ambito della propria autonomia organizzativa ed amministrativa, tutte le procedure necessarie per l’attuazione dei sottoprogrammi di competenza;

  • alla ricezione delle domande di finanziamento ed alla verifica della loro regolarità e completezza;

  • alla valutazione dell’ammissibilità al finanziamento e della titolarità del richiedente il beneficio alle azioni richieste;

  • al collaudo dei suddetti progetti, nei tempi che gli Organismi riterranno opportuni e comunque non oltre il 10 settembre;

  • alla rendicontazione delle spese sostenute, in relazione alle domande presentate, con la predisposizione degli elenchi di liquidazione;

  • ad inviare all’A.I.M.A.- Unità Organizzativa XII, Via Palestro, 81, 00185 ROMA, in un’unica soluzione, una copia delle domande loro pervenute,entro le ore 18 del 15 aprile di ogni anno;

  • a trasmettere all'A.I.M.A., entro il 10 settembre di ogni anno, gli elenchi di liquidazione cartacei redatti sull’apposito modello, nonché il relativo supporto magnetico, entrambi predisposti e distribuiti dall’A.I.M.A.; unitamente al predetto elenco deve essere trasmesso l’elenco delle aziende sottoposte a controlli in loco con annotato l’esito.


COMPITI DI PERTINENZA DELL’A.I.M.A.

L’A.I.M.A. provvede:

  • alla ricezione delle copie delle domande;

  • alla ricezione degli elenchi di liquidazione e dei beneficiari controllati;

  • al controllo finale sulla liquidazione degli importi da erogare in funzione del finanziamento attribuito per singolo Ente e di altre cause che possano impedire il finanziamento legato a singoli beneficiari per effetto di qualche inadempienza;

  • ad eventuali controlli e verifiche a campione riguardanti le rendicontazioni regionali;

  • alla trasmissione alle Regioni dell’elenco delle domande che presentino anomalie ai fini dell’erogazione dei contributi, per consentire una definizione delle stesse;

  • alla rendicontazione da presentare all’Unione Europea in relazione alle somme erogate;

  • alla predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento ai fini dell'erogazione contestuale del finanziamento comunitario e nazionale entro il 15 ottobre di ogni anno.


RIPARTIZIONE DELLE SOMME AMMESSE AL COFINANZIAMENTO

Ogni anno, con apposite Decisioni della Commissione, sono approvati i programmi presentati dagli Stati membri ed il finanziamento, attualmente di 15 milioni di Euro, viene ripartito in funzione del numero di alveari comunicati dai singoli Stati, ai sensi dell’articolo 3 del Reg. CE n° 2300/97.
Il FEOGA finanzia le spese impegnate a partire dal giorno successivo alla data della comunicazione della decisione comunitaria allo Stato membro purchè non antecedenti la data del 1° settembre di ciascun anno.
In ambito nazionale la ripartizione del finanziamento fra Regioni e Provincie autonome viene determinata adottando il medesimo criterio di fissazione degli importi a livello di singolo Stato membro dell'Unione, ovverosia sulla base del numero degli alveari, o solo censito o solo stimato, nel territorio di giurisdizione delle singole Regioni e Provincie e del recupero e redistribuzione delle somme non impegnate da taluni Enti in sede di preventivo di spesa.
Nel predisporre i sottoprogrammi, si raccomanda di formulare una previsione di spesa che sia aderente all’effettiva utilizzazione, al fine di evitare sprechi di risorse finanziarie non più recuperabili.
Nel caso dovesse verificarsi tale circostanza, il Ministero si riserva, di intesa con le Regioni, l’adozione di misure tese ad una più razionale distribuzione della quota finanziaria assegnata all’Italia.


PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Possono accedere alla concessione dei finanziamenti gli apicoltori ed i produttori apistici in regola con la denuncia di detenzione delle arnie e in possesso di Partita IVA, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, singoli o nelle loro forme associate, nonché gli Enti. Qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita IVA devono rilasciare apposita dichiarazione.
Gli interessati devono presentare domanda di finanziamento in triplice copia, su modelli stampati e distribuiti a cura dell’A.I.M.A.. La domanda di finanziamento deve essere indirizzata all'Organismo regionale all'Agricoltura in cui ha sede legale il richiedente il beneficio.
Per l’autentica della sottoscrizione della domanda di contributo, il produttore e/o gli Enti interessati devono fare riferimento alle norme stabilite dalle leggi 15 maggio 1997, n° 127, 6 luglio 1998, n° 191 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n° 403.
Per l’eventuale acquisizione della certificazione antimafia le Regioni e le Provincie autonome provvederanno a conformarsi alle disposizioni del D.P.R. 3 giugno 1998, n° 252, recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.


CONTROLLI

L’azione di controllo viene operata dall’Amministrazione che ha redatto il sottoprogramma.
Per i controlli amministrativi deve essere costituito un fascicolo per singolo beneficiario, che contenga:

  • la documentazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione (documento di riconoscimento, certificazione di iscrizione all'Ufficio IVA, ecc.);

  • copia conforme all’originale dei documenti contabili ed i relativi adempimenti di quietanza, da cui si evinca la data di emissione dei documenti giustificativi, che dovrà essere successiva a quella di approvazione del programma nazionale;

  • la documentazione relativa alla regolarità degli Statuti di costituzione delle società, dei libri dei soci e, se necessario, del certificato antimafia; per le Associazioni di produttori, il verbale del Consiglio di Amministrazione dal quale risulti l’approvazione del programma;

  • il riscontro tra le spese sostenute e documentate e le voci di spesa approvate, nonché le relative registrazioni contabili, ove prescritto, e la corrispondenza tra l'importo totale di spesa e quello relativo alla documentazione esibita.

I rappresentanti dell’Amministrazione regionale verificano le dichiarazioni rese dal beneficiario (ai sensi della legge del 4 gennaio 1968, n° 15) in ordine:

  • Alla data di inizio dei lavori e degli acquisti e del loro completamento (se ultimati);

  • Al fatto che le spese effettuate e documentate, oggetto della richiesta di pagamento, concernono il progetto approvato; che le attrezzature e/o i macchinari acquistati per la realizzazione del piano siano nuovi di fabbrica, tranne i casi descritti nell’allegato 2; che non siano stati praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma, tranne quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa presentati e che, a fronte di tali documenti, non sono state emesse dai fornitori note di accredito in favore del beneficiario;

  • Per gli acquisti di materiale durevole, all’uso esclusivo per il conseguimento delle finalità perseguite e la durata connessa al periodo di ammortamento;

  • All’indicazione dell’importo delle spese complessivamente sostenute e documentate (al netto dell’IVA qualora trattasi di soggetto di imposta);

  • Al non aver richiesto e ottenuto allo stesso titolo contributi da parte di altri Enti e Organismi nazionali e comunitari;

  • Alla corretta esecuzione, nonchè alla rispondenza tra quanto realizzato e quanto contabilizzato per le parti di opere non controllate e/o non più controllabili;

  • Alla consapevolezza che, in caso di mendaci dichiarazioni, incorrerà nelle sanzioni stabilite dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

I controlli presso Enti e/o aziende beneficiarie si rendono necessari per verificare lo stato di attuazione delle singole misure richieste, nonché per acquisire gli elementi contabili e giustificativi delle spese sostenute.
E’ facoltà dell’A.I.M.A. programmare, di intesa con gli Enti che partecipano al programma nazionale, l'espletamento sia di controlli amministrativi sia di sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale e la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda, nonché la presenza e la corretta registrazione della documentazione contabile.
L’attività di controllo su materiale ed attrezzature soggetti a spostamenti extra regionali, anche permanenti, per effetto del nomadismo potrà essere esercitata in collaborazione tra gli Enti interessati.
I controlli amministrativi dovranno essere integrati da sopralluoghi in azienda nella misura ritenuta più opportuna e comunque non inferiore al 30% delle domande pervenute, intesi a verificare il rispetto delle condizioni per la concessione della contribuzione nazionale e comunitaria.
Qualora, ad una prima fase di controllo risulti difficoltoso il reperimento dell’azienda, il controllore potrà preavvisare, con un margine di tempo non superiore a 48 ore, il titolare dell’azienda e/o dell'Ente, tramite telegramma.
Qualora le arnie di un’azienda apistica subiscano spostamenti, i responsabili sono tenuti a darne preventiva comunicazione all’organismo di controllo, il quale ne informa per iscritto l’A.I.M.A., nel termine dei dieci giorni precedenti la variazione, indicando il luogo dove le arnie stesse verranno posizionate.
Il campione delle domande soggette a controllo in loco è individuato sulla base di una preventiva analisi dei rischi e tenendo conto dei seguenti parametri:

  • ammontare dei contributi;

  • numero degli alveari per i quali sono richiesti i contributi;

  • esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli anni precedenti;

  • ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con quanto dichiarato in domanda.

Di ogni sopralluogo deve essere redatto un verbale sulla base del modello sintetico descritto in allegato 3, al quale dovrà essere allegata una relazione dettagliata in riferimento alle azioni attuate.
Il verbale di controllo deve indicare in maniera chiara il nome e cognome del controllore, nonché la data e l’ora del controllo stesso; esso deve contenere, inoltre, un apposito spazio riservato ad eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.
Il verbale deve essere redatto in duplice copia: una copia deve essere rilasciata all’azienda visitata, e l’originale è trattenuto dall’Organismo regionale di controllo. Entrambe le copie devono essere firmate dal controllore e controfirmate dal soggetto controllato.
Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda o presso l'Ente interessato, si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in domanda, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione alle autorità competenti, si provvede d’ufficio, in caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, all’esclusione dell’interessato dal beneficio del contributo per l'anno civile considerato o anche per l'anno civile successivo.


MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Il fascicolo per singolo beneficiario deve contenere tutti i documenti necessari a comprovare le spese sostenute e quietanzate e ogni altro documento ritenuto utile per una completa istruttoria; è necessario che ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute per l’attuazione del programma in questione riporti la dicitura ‘ai sensi del Reg. CE n° 1221/97’, in modo da risultare che la spesa documentata è stata cofinananziata dalla UE e dallo Stato Italiano.
I fascicoli devono rimanere disponibili presso gli Enti di competenza per i controlli che potrebbero essere effettuati dall'A.I.M.A. e dalla Unione Europea.
Entro il termine perentorio del 10 settembre di ogni anno gli Enti interessati fanno pervenire all'A.I.M.A. – Unità Organizzativa XII – gli elenchi di liquidazione, suddivisi a livello provinciale per azione e sottoazione e l’elenco dei beneficiari sottoposti a controllo in loco con l’indicazione dell’esito degli stessi.
Detti elenchi sono trasmessi su supporto cartaceo, sottoscritto da un responsabile, e su supporto magnetico, entrambi prodotti e distribuiti dall'A.I.M.A., che curerà direttamente la necessaria assistenza.
Si richiama l'attenzione degli Organismi partecipanti al programma sul rispetto del predetto termine ultimo di rendicontazione, trascorso il quale non risulta possibile attivare le procedure di rimborso dell’aiuto e il conseguente addebito delle spese al FEOGA - Sez. Garanzia, entro il 15 ottobre di ciascun anno.
Gli Organismi partecipanti al programma devono attuare le procedure ed essere assoggettati ai controlli previsti dal Reg. (CE) n. 1663/95, relativo alle procedure di liquidazione dei conti FEOGA sezione Garanzia.
L'A.I.M.A. provvede nel più breve tempo possibile ad informare le Amministrazioni interessate circa l'avvenuto pagamento relativo agli elenchi trasmessi.


COMUNICAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI ATTUAZIONE ED ALLE SPESE SOSTENUTE.

Gli Organismi partecipanti al programma forniscono al Ministero e all’A.I.M.A. una sintetica relazione informativa dello stato di attuazione del sottoprogramma e, ove necessario, le osservazioni ritenute opportune da tenere in considerazione per i programmi successivi, nonché i dati consuntivi delle azioni realizzate.
Tali informazioni devono pervenire al Ministero non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
Per adempiere, inoltre, alle disposizioni dell’articolo 2, comma 3 del Reg. CE n° 2300/97, che prescrive che lo Stato membro è tenuto a comunicare all’Unione Europea entro il 15 dicembre i risultati delle ricerche applicate alla lotta alla varroa, gli Enti che abbiano incluso tale azione nel proprio sottoprogramma devono trasmettere i risultati al Ministero non oltre il 15 novembre di ciascun anno.


DISPOSIZIONI FINALI

Si richiama l’attenzione sulle scadenze indicate nella presente circolare:

a) Fase di programmazione:

  • 15 marzo per l'invio dei programmi regionali e ministeriali,;

  • 30 settembre per l’invio dei programmi eventualmente riformulati dopo la notifica delle decisioni dell’Esecutivo comunitario.

b) Fase di attuazione:

  • 15 aprile per l’invio all’A.I.M.A. delle copie delle domande pervenute;

  • 10 settembre per la consegna all’A.I.M.A. degli elenchi di liquidazione ai fini dell’erogazione del finanziamento in favore dei beneficiari e dell’elenco dei beneficiari sottoposto a controllo;

  • 31 agosto termine di effettuazione delle spese.

c) Comunicazioni:

  • 15 novembre per la trasmissione dei risultati della lotta alla varroa;

  • 31 dicembre per le relazioni sulle azioni concluse.

E’ condizione essenziale per l’approvazione del sottoprogramma che gli Enti regionali comunichino contestualmente anche i dati sulla consistenza, censita e stimata, del proprio patrimonio apistico, per assicurare l'adozione di metodologie di rilevazione uniformi su tutto il territorio nazionale.

IL MINISTRO


ALLEGATO 1

Azioni % Beneficiari
A. ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI APICOLTORI   Istituti di ricerca, Enti e forme associate
a1 corsi di aggiornamento e formazione 90%  
a2 seminari e convegni tematici 100%  
a3 azioni di comunicazione : sussidi didattici, abbonamenti schede ed opuscoli informativi 90%  
a4 assistenza tecnica alle aziende 85%  
a5 individuazione e applicazione di tecniche avanzate per il trasferimento delle conoscenze sulle innovazioni in apicoltura 100%  
B LOTTA ALLA VARROASI E MALATTIE CONNESSE    
b1 Incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi in apiario per l'applicazione dei mezzi di lotta da parte degli esperti apistici; distribuzione dei presidi sanitari appropriati 80% Istituti di ricerca, Enti e forme associate
b2 Indagini sul campo finalizzate all'applicazione di strategie di lotta alla varroa caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari; materiale di consumo per i campionamenti 100% Istituti di ricerca, Enti e forme associate
b3 Acquisto di arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti 60% Apicoltori,produttori e forme associate
b4 Acquisto degli idonei presidi sanitari 50% Enti e forme associate
C RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA    
c1 Mappatura aree nettarifere; cartografia, raccolta dati sulle fioriture o flussi di melata; spese per la diffusione con vari mezzi dei dati raccolti. 100% Istituti di ricerca, Enti e forme associate
c2 Acquisto arnie, macchine ed attrezzature, materiali vari per l'esercizio del nomadismo, realizzazione piazzole 50% Produttori apistici e loro forme
D PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DEI LABORATORI DI ANALISI   associate che esercitino il nomadismo
Istituti di ricerca, Enti e forme associate
d1 Acquisto strumentazione 50%  
d2 Realizzazione di laboratori d'analisi finalizzati alla verifica della qualità dei mieli 50%  
d3 Presa in carico di spese per le analisi chimico-fisiche, melissopalinologiche e residuali 80%  
E COLLABORAZIONE CON ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA   Enti ed Istituti di ricerca
e1 Miglioramento qualitativo del miele mediante analisi fisico-chimiche e microbiologiche, studi di tipizzazione in base all'origine botanica e geografica. 100%  
 

ALLEGATO 2 - Voci di spesa non ammissibili

  • Acquisto di automezzi targati
  • Acquisto elaboratori elettronici
  • Spese per l’immatricolazione di mezzi stradali
  • Spese di manutenzione e riparazione
  • Spese di trasporto per la consegna di materiali
  • IVA recuperabile, rimborsabile, compensabile
  • Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili
  • Spese generali in misura maggiore del 5% della sottoazione di riferimento ( * )
  • Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche
  • Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali
  • Acquisto di materiale usato

( * ) Le spese generali fino al 2% non devono essere documentate; superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate.