Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 299/1
REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti

.................................
(46) L’apicoltura, che è un settore dell’agricoltura, è caratterizzata dalla diversità delle condizioni di produzione e delle rese e da una pluralità di operatori economici sparsi, sia a livello di produzione che di commercializzazione. Inoltre, l’intervento comunitario rimane necessario a causa della propagazione della varroasi in più Stati membri in questi ultimi anni e dei problemi che questa malattia comporta per la produzione di miele, tanto più che non si riesce a eradicarla completamente e va trattata con prodotti autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura nella Comunità, è opportuno elaborare programmi nazionali triennali comprendenti assistenza tecnica, lotta contro la varroasi, razionalizzazione della transumanza, gestione del ripopolamento degli alveari nella Comunità e cooperazione a programmi di ricerca sull’apicoltura e i prodotti dell’apicoltura finalizzati al miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione di tali prodotti. Questi programmi nazionali dovrebbero essere cofinanziati dalla Comunità.
(48) Poiché le considerazioni politiche che hanno motivato l’introduzione dei regimi di aiuto per l'apicoltura e la bachicoltura rimangono tuttora valide, questi regimi di aiuto dovrebbero essere incorporati nel presente regolamento.

Sezione VI
Disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura

Articolo 105
Ambito di applicazione

1. Al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura gli Stati membri possono predisporre un programma nazionale triennale (in seguito denominato «programma apicolo»).
2. In deroga all’articolo 180, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano: a) al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure che beneficiano di un sostegno comunitario ai sensi della presente sezione; b) agli aiuti nazionali specifici per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli che siano concessi a favore della produzione o del commercio. Gli aiuti di cui alla lettera b) sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione all'atto della comunicazione dei programmi apicoli di cui all’articolo 109.

Articolo 106
Misure che possono beneficiare dell'aiuto
Le misure che possono essere incluse nel programma apicolo sono le seguenti:
a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori;
b) lotta contro la varroasi;
c) razionalizzazione della transumanza;
d) misure di sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;
e) misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario;
f) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell’apicoltura e dei prodotti dell’apicoltura.
Sono escluse dal programma apicolo le azioni finanziate dal FEASR conformemente al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1).

Articolo 107
Studio sulla struttura del settore dell’apicoltura a livello della produzione e della commercializzazione Per poter beneficiare del cofinanziamento di cui all’articolo 108, paragrafo 1, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura del settore dell’apicoltura nei loro rispettivi territori a livello della produzione e della commercializzazione.

Articolo 108
Finanziamento
1. La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi apicoli nella misura del 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.
2. Le spese relative alle azioni realizzate nell'ambito dei programmi apicoli sono effettuate dagli Stati membri entro il 15 ottobre di ogni anno.

Articolo 109
Consultazione
Il programma apicolo è elaborato in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali rappresentative e con le cooperative del settore apicolo. Esso è presentato alla Commissione per approvazione.

Articolo 110
Modalità di applicazione La Commissione fissa le modalità di applicazione della presente sezione.