DISCIPLINARE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI ALLEVATORI DI API REGINE
(Istituito con D.M. n. 20984 del 10 marzo 1997 e modificato con D.M. n.21547 del 28 maggio 1999)

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Disciplinare delle norme tecniche di selezione
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Disciplinare dell'istituzione e funzionamento delle stazioni di fecondazione


Art. 1

  1. L'Istituto Nazionale di Apicoltura, giuridicamente riconosciuto con RD 16.6.1938 n. 1049, istituisce, ai sensi del D. L. n. 529 del 30.12.1992, l'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Regine.
  2. CAPITOLO I

    ORGANIZZAZIONE DELL'ALBO

    Art. 2

    1. L'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Regine rappresenta lo strumento per la difesa e il miglioramento delle razze di Apis mellifera allevate in Italia ed ha pertanto la finalità di indirizzare, sul piano tecnico, l'attività di allevamento e di selezione al fine della loro valorizzazione economica.

    2. Le attività dell'Albo sono svolte attraverso le norme di cui ai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole.

    3. L'Albo è strutturato in 2 sezioni corrispondenti alle razze di api autoctone nel territorio italiano:

    - sezione Apis mellifera ligustica

    - sezione Apis mellifera sicula

    con riserva di eventuali specificazioni e ampliamenti, in seguito all'acquisizione di migliorate cognizioni genetiche su popolazioni allevate in particolari regioni del territorio nazionale.

    Art. 3

    1. Allo svolgimento e al coordinamento delle attività dell'Albo si provvede con:

    a) la Commissione Tecnica Centrale,

    b) l'Ufficio Centrale.

    c) il Corpo degli Esperti

    Art. 4

    1. La Commissione Tecnica Centrale svolge i seguenti compiti:

    a) determina i criteri per la tipizzazione genetica delle razze ligustica e sicula e dei rispettivi requisiti funzionali ai fini del miglioramento genetico e per la protezione delle altre popolazioni autoctone allevate in Italia;

    b) propone iniziative e azioni rivolte a favorire la realizzazione di zone di allevamento protette definendone le caratteristiche e di piani unitari di selezione per la salvaguardia ed il miglioramento del patrimonio genetico;

    c) definisce indirizzi e parametri biologico-tecnici ed igienico-sanitari per la conduzione degli allevamenti di api regine e per evitare l'inquinamento del patrimonio genetico anche attraverso l'istituzione di zone di allevamento protette e stazioni di accoppiamento;

    d) delibera l'ammissione all'Albo;

    e) delibera la sospensione dell'iscrizione all'Albo allorché, in occasione di ripetute verifiche o sopralluoghi, sia riscontrata la mancanza dei prescritti requisiti previsti dal successivo art. 7;

    f) propone eventuali modifiche al presente Disciplinare delle norme tecniche di selezione e al Disciplinare dell'istituzione e funzionamento delle stazioni di fecondazione.

    2. Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:

    - un funzionario tecnico del Ministero per le Politiche Agricole, dallo stesso nominato, incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare;

    - un funzionario tecnico del Ministero della Sanità, dallo stesso nominato;

    - un funzionario tecnico rappresentante regionale, scelto a rotazione tra le tre regioni con maggior numero di iscritti e dalle stesse designato;

    - il presidente dell'Istituto Nazionale di Apicoltura o un suo delegato;

    - 2 tecnici qualificati, esperti in apicoltura, nominati dal Ministero per le Politiche Agricole, scelti fra una rosa di cinque nominativi proposti dall'Istituto Nazionale di Apicoltura;

    - un rappresentante dell'Istituto Sperimentale di Zoologia Agraria, nominato dal Ministero per le Politiche Agricole;

    - un rappresentante dell'Associazione Italiana Allevatori Api Regine;

    - 2 rappresentanti degli allevatori iscritti all'Albo nominati dall'Istituto Nazionale di Apicoltura.

    3. La Commissione nomina nel suo seno un Presidente ed un Vice-Presidente.

    4. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore dell'Istituto Nazionale di Apicoltura o da un suo delegato.

    5. Di ogni adunanza è redatto un apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal segretario.

    6. La Commissione è da considerarsi validamente costituita qualora siano state espresse le designazioni di almeno metà dei suoi componenti.

    7. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e alle riunioni della Commissione possono essere invitati di volta in volta a partecipare, a titolo consultivo, esperti del settore, scelti dal Presidente, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

    8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

    9. La Commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati.

    10. In assenza del Presidente assume la presidenza il vice-Presidente. La convocazione della prima seduta della Commissione neonominata è fatta dal Presidente dell'Istituto Nazionale di Apicoltura. La convocazione della Commissione è fatta almeno quindici giorni prima della data della riunione.

    11. Specifici incarichi di carattere tecnico possono essere delegati a esperti nominati dalla Commissione.

    Art. 5

    1. L'Ufficio Centrale è l'insieme organizzato di personale, strutture ed attrezzature che provvede a:

    a) istruire le domande dei richiedenti;

    b) effettuare, quando necessario e previo esame dei documenti di cui al successivo art. 8, sopralluoghi negli allevamenti, nelle zone di allevamento protette e nelle stazioni di accoppiamento, al fine di accertare quanto dichiarato nella relazione di cui al successivo art. 8 punto a) in ordine ai criteri e ai requisiti biotecnici necessari a una produzione qualificata nelle diverse fasi di allevamento e in modo da assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente Disciplinare, nel Disciplinare delle norme tecniche di selezione e nel Disciplinare dell'istituzione e funzionamento delle stazioni di fecondazione;

    c) effettuare i campionamenti e l'esecuzione delle analisi biometriche e biochimico-genetiche avvalendosi, per i prelievi, della eventuale collaborazione in campo degli esperti delle Associazioni apistiche;

    d) espletare i compiti relativi al funzionamento dell'Albo;

    e) raccogliere ed elaborare i dati relativi ai controlli funzionali e ai rilevamenti effettuati sulle colonie sottoposte a valutazione;

    f) individuare i riproduttori e stabilire i programmi di riproduzione da attuarsi, caso per caso, nelle varie realtà territoriali sentito il parere della Commissione Tecnica Centrale.

    2. Responsabile dell'attività dell'Ufficio Centrale, dell'applicazione del presente Disciplinare, del Disciplinare delle norme tecniche di selezione e del Disciplinare dell'istituzione e funzionamento delle stazioni di fecondazione e dell'attuazione delle delibere della Commissione Tecnica Centrale è il Direttore dell'Istituto Nazionale di Apicoltura.

    Art. 6

    1. Il corpo degli esperti è formato da tecnici designati dall'Istituto Nazionale di Apicoltura per la conduzione operativa delle varie attività inerenti i programmi di selezione (controlli funzionali, gestione delle stazioni di fecondazione , ecc.).

    2. Requisiti per essere nominati esperti sono:

    - possedere il diploma di perito agrario oppure un diploma universitario o un diploma di laurea conseguiti presso facoltà di Agraria o di Medicina Veterinaria o altro titolo di studio attestante una qualificazione nel settore dell'apicoltura;

    - aver seguito specifico corso di formazione organizzato dall'Istituto Nazionale di Apicoltura e aver superato la relativa verifica;

  3. Gli esperti sono tenuti a partecipare alle iniziative di aggiornamento organizzate dall'Istituto Nazionale di Apicoltura.

CAPITOLO II

AMMISSIONE DEGLI ALLEVATORI ALLE SEZIONI DELL'ALBO

Art. 7

1. L'adesione all'Albo è volontaria.

2. Possono essere ammessi all'Albo gli allevatori di api regine che dispongano di un numero di alveari tale da garantire il rispetto delle metodologie di allevamento previste dai programmi di miglioramento genetico predisposti dall'Ufficio Centrale, sentita la Commissione Tecnica Centrale.

3. Gli allevamenti in loro possesso debbono:

a) essere costituiti da colonie d'api rispondenti ai caratteri di razza prescritti nelle norme tecniche delle rispettive sezioni;

b) essere sottoposti al controllo e alla vigilanza veterinaria per quanto riguarda le malattie delle api soggette a denuncia;

c) essere sottoposti al controllo delle metodologie di allevamento e delle strutture in ordine ai requisiti contemplati dal programma di miglioramento genetico predisposto dai competenti Organi dell'Albo.

4. L'ammissione alla sezione Apis mellifera ligustica è consentita agli allevatori che operano in tutto il territorio nazionale, esclusa la Sicilia, salvo le zone con particolari e documentate condizioni di isolamento verificate dall'Ufficio Centrale.

5. L'ammissione alla sezione Apis mellifera sicula è consentita ai soli allevatori che operano in Sicilia.

Art. 8

1. La domanda di ammissione all'Albo deve essere presentata in duplice copia all'Ufficio Centrale conformemente al modello allegato al presente Disciplinare (allegato 1).

2. L'allevatore si impegna ad allevare, negli apiari controllati e autorizzati, solo api regine della razza corrispondente alla sezione per cui presenta domanda di ammissione, a commercializzare soltanto api regine provenienti da detti allevamenti, a partecipare ai programmi di miglioramento genetico promossi dalla Commissione Tecnica Centrale e ad accettare il presente Disciplinare e le eventuali successive modifiche apportate dagli Organi competenti.

3. La domanda deve essere corredata:

a) da una relazione redatta secondo l'allegato 2 al presente Disciplinare e contenente gli elementi tecnici che illustrino l'attività del richiedente e le caratteristiche delle strutture impiegate;

b) da una dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Centrale, relativa alla rispondenza dei campioni esaminati alle caratteristiche morfologiche proprie della razza alla cui sezione si fa richiesta di ammissione;

c) dal certificato di sanità dell'allevamento rilasciato dal Servizio Veterinario competente per territorio.

Art. 9

  1. La permanenza nell'Albo è subordinata al rispetto, da parte dell'allevatore, degli impegni assunti all'atto dell'iscrizione, all'ottemperanza delle disposizioni emanate dalla Commissione Tecnica Centrale e alla idoneità biotecnica e sanitaria degli allevamenti di cui all'art.7 del presente Disciplinare.

 

CAPITOLO III

SCHEDE, MODULI E REGISTRI DELL'ALBO

Art. 10

2. Per il funzionamento dell'Albo sono prescritti i seguenti registri, moduli e schede:

MOD. 1) Certificato di valutazione morfologica di rispondenza alla razza, rilasciato dall'Ufficio Centrale;

MOD. 2) Scheda a punteggio compilata dagli esperti autorizzati dai competenti Organi dell'Albo o dai singoli allevatori, previo parere favorevole della Commissione Tecnica Centrale;

MOD. 3) Registro Generale dei soggetti sottoposti a selezione, tenuto dall'Ufficio Centrale;

MOD. 4) Registro dei riproduttori, tenuto dall'ufficio Centrale.

Art. 11

1. La scheda a punteggio per la valutazione dei caratteri produttivi, riproduttivi e comportamentali (MOD. 2), rilasciata dall'Ufficio Centrale, deve essere compilata per ogni soggetto sottoposto a valutazione e riconsegnata all'Ufficio Centrale al termine del ciclo di valutazione.

2. Il registro dei riproduttori contiene i dati anagrafici e di valutazione dei soggetti scelti e costituisce l'albero genealogico della popolazione selezionata.

Art. 12

  1. Al termine di ogni anno solare, l'Ufficio Centrale provvederà alla pubblicazione dei nomi e degli indirizzi degli allevatori iscritti all'Albo.

CAPITOLO IV

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI ISCRITTI AL REGISTRO GENERALE

Art. 13

  1. Le api regine iscritte al registro generale vanno inserite in alveari contrassegnati con una targa riportante: la denominazione dell'Albo e della relativa sezione di appartenenza; il nome dell'allevatore; il codice identificativo del soggetto, ricavato dal Registro Generale .

CAPITOLO V

ALBO DEGLI ESPERTI IN ANALISI SENSORIALE E IN ANALISI MELISSOPALINOLOGICA

Art. 14

  1. Per la valutazione delle produzioni ottenute a seguito dell'applicazione di programmi di miglioramento genetico ci si avvale di esperti in Analisi Sensoriale del Miele e di esperti in Analisi Melissopalinologica, iscritti in Albi regolati da appositi Disciplinari, approvati dal Ministero per le Politiche Agricole.

CAPITOLO VI

OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI - FINANZIAMENTO DELL'ALBO

Art. 15

1. L'allevatore che ha ottenuto l'ammissione all'Albo si impegna:

1) ad osservare il presente Disciplinare nonchè le disposizioni impartite per il funzionamento dell'Albo;

2) a sottoporre le proprie colonie ai controlli di volta in volta stabiliti dai competenti Organi dell'Albo;

3) a fornire, quando richiesti dai competenti Organi dell'Albo, chiarimenti e notizie riguardanti il proprio allevamento.

Art. 16

1. L'infrazione, da parte dell'allevatore interessato, di una o più norme del presente Disciplinare comporta, a seconda dei casi , i provvedimenti seguenti:

a) ammonimento;

b) sospensione a tempo determinato dall'Albo;

c) radiazione dall'Albo;

d) denuncia all'autorità giudiziaria nel caso di comprovata frode.

2. I provvedimenti sono deliberati dalla Commissione Tecnica Centrale.

Art. 17

1. Al finanziamento dell'Albo si provvede con:

a) contributi statali in applicazione di leggi in materia zootecnica secondo le determinazioni del Ministero per le Politiche Agricole.

b) contributi in applicazione di leggi di carattere regionale o nazionale in materia di produzione e miglioramento zootecnico;

c) contributi delle Associazioni apistiche a carattere nazionale;

d) contributi da parte dell'Associazione Italiana Allevatori Api Regine;

e) quote di iscrizione;

f) eventuali altri proventi.

 

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18

  1. Le modifiche al presente Disciplinare, al Disciplinare delle Norme Tecniche di selezione, al Disciplinare dell'istituzione e funzionamento delle stazioni di fecondazione, al Disciplinare dell'Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del miele e al Disciplinare dell'Albo Nazionale degli Esperti in Melissopalinologia, d'iniziativa del Ministero per le Politiche Agricole o proposte dall'Istituto Nazionale di Apicoltura o dalla Commissione Tecnica Centrale, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 19

Gli allevatori di api regine di razza ligustica iscritti all'omologo Albo istituito dalla Regione Emilia-Romagna saranno inseriti nell'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Regine di cui al precedente art. 1, - sezione Apis mellifera ligustica- a condizione che siano rispettati i requisiti stabiliti dal presente Disciplinare, al Disciplinare delle norme tecniche di selezione e al Disciplinare dell'istituzione e funzionamento delle stazioni di fecondazione.

VISTO: SI APPROVA

IL DIRETTORE GENERALE

 

(Allegato B)

DISCIPLINARE DELLE NORME TECNICHE DI SELEZIONE

CAPITOLO I

STANDARD DI RAZZA

Art. 1

SEZIONE Apis mellifera ligustica Spinola (1806)

1. Gruppo geografico di appartenenza (classificazione secondo Ruttner, 1988):

Mediterraneo centrale - Europa sud-orientale.

2. Distribuzione

Apis mellifera ligustica è presente in tutta la penisola ed in Sardegna; in quest'ultima isola sono presenti anche popolazioni ibride con A.m.mellifera. Nelle zone dell'arco alpino si rinvengono ibridi con le razze confinanti: A. m. mellifera nella parte occidentale e centrale e A. m. carnica nella parte centrale e orientale. A causa di continue e massicce importazioni, l'ape ligustica è presente anche in Sicilia dove però abbondano popolazioni ibride dovute alla locale A. m. sicula. Di tutte le razze dell'Europa continentale, la ligustica è quella che ha avuto la più piccola area originaria di distribuzione a causa delle barriere montuose e marittime entro le quali si è trovata confinata al termine dell'ultima glaciazione. Tuttavia la sua adattabilità ad un ampio spettro di condizioni climatiche ne ha permesso la colonizzazione in tutti i continenti ove sia praticata l'apicoltura, tanto che oggi essa è diffusa nel mondo più di ogni altra razza.

3. Caratteristiche biologiche e di comportamento

Le api di razza ligustica sono particolarmente attive, docili e con una spiccata attitudine all'allevamento della covata, grazie anche all'elevata prolificità dell'ape regina. Nonostante l'eccezionale quantità di covata deposta e allevata, è poco incline alla sciamatura. Le colonie iniziano ad allevare covata sin dalla fine dell'inverno e mantengono una estesa area di allevamento indipendentemente dall'entità del flusso nettarifero e pollinifero, sino ad autunno inoltrato.

4. Caratteristiche morfologiche

All'aspetto, A. m. ligustica si distingue soprattutto per il colore giallo-arancio dei primi urotergiti .

La tabella seguente riporta i valori morfometrici (media e deviazione standard) utili per la discriminazione della ligustica tra le razze presenti in Europa (Ruttner, 1978-1988; Leporati et al., 1985).

carattere

unità di misura

media

dev. standard

       

Lunghezza labbro inferiore (proboscide)

Mm

6.36

0.13

Lunghezza zampa posteriore

"

7.97

0.18

Lunghezza tergiti: T3+T4

"

4.39

0.15

Colore T2

"

1.76

0.09

Colore T2

Classi

7.59

1.43

Lunghezza peli T5

Mm

0.28

0.03

Tomentum T4

"

0.47

0.04

Lunghezza ala anteriore

"

9.21

0.18

Larghezza ala anteriore

"

3.21

0.07

Indice cubitale

Rapporto

2.55

0.41

Angolo A4

Gradi

30.03

1.98

Angolo B4

"

109.27

5.62

Angolo D7

"

98.67

3.25

Angolo E9

"

23.49

1.91

Angolo J10

"

52.13

3.05

Angolo L13

"

13.37

1.49

Angolo G18

"

93.46

2.74

Angolo K19

"

79.86

2.81

Angolo J16

"

95.60

4.15

Angolo N23

"

92.98

3.66

Angolo O26

"

36.27

3.34

 

Art. 2

SEZIONE Apis mellifera sicula Montagano (1911)

1. Gruppo geografico di appartenenza (classificazione secondo Ruttner, 1988):

Mediterraneo centrale - Europa sud-orientale

2. Distribuzione

Le api di razza sicula sono diffuse esclusivamente in Sicilia. L'allevamento delle api di questa razza è legato ad un'apicoltura di tipo tradizionale, basata sull'utilizzo dell'arnia tradizionale in ferula e su tecniche che riflettono le caratteristiche biologiche peculiari di quest'ape (Grassi, 1881).

La posizione sistematica di A. m. sicula rispetto alle altre razze mediterranee appare incerta; tuttavia la caratterizzazione morfologica, operata attraverso indagini biometriche sulle popolazioni presenti sull'isola in epoca precedente alla massiccia importazione di A. m. ligustica dal continente, depone a favore dell'individualità tassonomica dell'ape siciliana.

Negli ultimi decenni la massiccia importazione nell'isola di api di razza ligustica, più adatte a un'apicoltura di tipo intensivo, ha compromesso l'integrità genetica delle popolazioni locali, tanto che oggi sono in atto iniziative per il recupero e la salvaguardia della sicula in purezza. In effetti allo stato attuale delle cose, in Sicilia prevalgono popolazioni di api ibride (Badino et al., 1984; Biondo et al., 1991; Sinacori et al., 1995).

3. Caratteristiche biologiche e di comportamento

Le caratteristiche biologiche di A.m.sicula riflettono, in parte, un adattamento a condizioni ambientali di tipo mediterraneo e subtropicale, con riferimento particolare ai fattori climatici (estate calda e secca) e al comportamento di difesa da alcuni predatori.

E' una razza abbastanza docile e dotata di buona tenuta del favo. Utilizza abbondantemente la propoli nella tarda estate e in autunno. Le colonie allevano covata e mantengono fuchi per quasi tutto l'anno, eccetto per un breve periodo invernale, all'epoca della sciamatura ciascuna produce decine di regine contemporaneamente. E' un'ape fortemente incline alla sciamatura, soprattutto quando è allevata nell'arnia tradizionale.

4. Caratteristiche morfologiche

A.m.sicula si distingue a prima vista per il colore scuro. Infatti i primi tergiti addominali sono completamente bruni oppure presentano solo macchie gialle, ma non bande. I peli del torace e dell'addome sono giallastri e non grigi o bruni come nelle altre razze scure. Rispetto alla ligustica inoltre, pur avendo dimensioni corporee simili, presenta ali nettamente più piccole.

La tabella seguente riporta i valori morfometrici (media e deviazione standard) dei caratteri utili per la discriminazione della sicula tra le razze presenti in Europa (Ruttner, 1978-1988; Valli et al., 1985).

carattere

unità di misura

media

dev. standard

       

Lunghezza labbro inferiore (proboscide)

mm

6.25

0.26

Lunghezza zampa posteriore

"

7.95

0.23

Lunghezza tergiti: T3+T4

"

4.38

0.14

Colore T2

"

0.27

0.27

Colore T2

classi

1.56

0.93

Lunghezza peli T5

mm

0.31

0.05

Tomentum T4

"

0.78

0.07

Lunghezza ala anteriore

"

8.98

0.16

Larghezza ala anteriore

"

3.06

0.09

Indice cubitale

rapporto

2.47

0.42

Angolo A4

gradi

30.62

2.41

Angolo B4

"

104.77

6.44

Angolo D7

"

98.01

3.01

Angolo E9

"

21.29

1.87

Angolo J10

"

50.54

3.86

Angolo L13

"

14.54

1.28

Angolo G18

"

97.34

3.80

Angolo K19

"

77.58

2.90

Angolo J16

"

96.51

3.40

Angolo N23

"

90.98

3.50

Angolo O26

"

38.92

4.52

 

CAPITOLO II

Requisiti per l'iscrizione al registro dei riproduttori

Art. 3

Requisiti morfologici

1. Possesso dei principali caratteri di razza previsti al capitolo I del presente Disciplinare.

Art. 4

Requisiti funzionali

a) Popolazioni locali

Entro i limiti concessi dall'idoneità generale dell'habitat, le api si integrano negli ecosistemi di riferimento, adeguandosi con opportune risorse biologiche ed etologiche di specie, di razza e di popolazione ai fattori fisici ed alle risorse alimentari disponibili. In ciascun ambiente si sono perciò selezionati ecotipi particolari, in quanto risposte genotipiche a determinate condizioni di spazio, di clima e di assetto biocenotico.

b) Valutazioni differenziate

Lo studio dei diversi adattamenti delle popolazioni di api ai disparati ambienti reperibili nel nostro territorio consentirà di rilevare eventuali differenze utili a porre in luce ecotipi da valutare e, se opportuno, diffondere in ambienti adatti.

La rispondenza delle colonie esaminate ai requisiti funzionali di razza verrà quindi valutata caso per caso dall'Ufficio Centrale in base a cognizioni scientifiche tempestivamente aggiornate.

VISTO: SI APPROVA

IL DIRETTORE GENERALE

(Allegato C)

DISCIPLINARE DELL'ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE STAZIONI DI FECONDAZIONE

CAPITOLO I

SCOPI E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI DI FECONDAZIONE

Art. 1

1. I piani di riproduzione controllata si possono realizzare mediante la fecondazione artificiale oppure, in condizioni di accoppiamento naturale, tramite l'utilizzo di stazioni di fecondazione, ovvero di aree prive di alveari al cui interno si collocano, limitatamente al periodo di accoppiamento, le colonie dei riproduttori.

2. I protocolli tecnici per attuare programmi di fecondazione artificiale sono fissati dalla Commissione Tecnica Centrale.

3. Le stazioni di fecondazione completamente isolate possono essere ubicate:

  1. su piccole isole non popolate da colonie di api e distanti almeno 3 km dalla terra ferma;

2) in aree di terra ferma non popolate da colonie di api per un raggio di 10 km;

4. Nei casi in cui sia impossibile realizzare un completo isolamento, sentito il parere della Commissione Tecnica Centrale, si dovrà procedere alla saturazione dell'area adibita a stazione di fecondazione, con riproduttori maschili di origine controllata.

Art. 2

1. L'area adibita a stazione di fecondazione deve possedere i seguenti requisiti:

- non deve essere luogo di frequentazione di apiari nomadi;

- non deve presentare caratteristiche favorevoli all'insediamento di sciami selvatici;

- non deve essere interessata da fattori ambientali che rappresentino un ostacolo

all'accoppiamento delle api (ad esempio .fattori climatici come venti forti, ecc.)

CAPITOLO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE STAZIONI DI FECONDAZIONE

Art. 3

  1. All'organizzazione e alla gestione delle stazioni di fecondazione provvedono, secondo le rispettive competenze, l'Ufficio Centrale e il Corpo degli Esperti.

2. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di gestione e controllo, per ogni stazione di fecondazione, la Commissione Tecnica Centrale nomina, nello specifico ambito territoriale, un responsabile scelto all'interno del Corpo degli Esperti.

Art. 4

1. Gli allevatori che usufruiscono della stazione di fecondazione si impegnano a pianificare le fasi di allevamento dei riproduttori secondo le indicazioni dell'Ufficio Centrale, nell'ambito degli specifici piani di selezione. Si impegnano inoltre a fornire colonie allevatrici di fuchi, in quantità e in condizioni di forza adeguate al fine di garantire la disponibilità, nel periodo degli accoppiamenti, di un numero sufficiente di fuchi sessualmente maturi.

2. Non devono in alcun modo essere introdotti nella stazione di fecondazione riproduttori, fuchi e api regine, che non appartengano ai ceppi selezionati. Gli alveari di allevamento dei fuchi e i nuclei di fecondazione vanno pertanto preparati in modo da evitare questo inconveniente. E' altresì vietata in qualsiasi momento l'introduzione di colonie di api che non sia prevista da disposizioni tecniche in seno al programma di selezione.

VISTO: SI APPROVA

IL DIRETTORE GENERALE