24.8.1999 L 222/1 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) n. 1804/1999 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1999

che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di

produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

[ Modalità di attuazione del regolamento CE n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 2000]

[C. APICOLTURA E PRODOTTI DELL'APICOLTURA]

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CEE) n. 2092/91 ( 4 ) dispone che la Commissione formuli proposte in merito ai principi e alle misure specifiche di controllo relativi alla produzione biologica di animali, di prodotti animali non trasformati e di prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale entro il 30 giugno 1995;

(2) i consumatori manifestano un interesse crescente per i prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici e questi prodotti sono quindi oggetto di una domanda sempre maggiore;

(3) le produzioni animali contribuiscono ad estendere la gamma dei prodotti biologici e permettono alle aziende operanti in questo settore di intraprendere attività complementari che costituiscono una fonte di reddito considerevole;

(4) il presente regolamento armonizza le norme relative alla produzione, all'etichettatura e al controllo delle specie animali più importanti; per talune specie, diverse da quelle acquatiche, per le quali il presente regolamento non contempla norme di produzione, è opportuno ai fini della tutela dei consumatori armonizzare almeno i requisiti in materia di etichettatura e il sistema di controllo; per i prodotti dell'acquacoltura tali norme dovrebbero essere elaborate al più presto;

(5) inoltre, nelle aziende che operano con metodi di produzione biologica, l'allevamento costituisce un elemento fondamentale per l'organizzazione della produzione agricola, in quanto soddisfa il fabbisogno di materie organiche e di elementi nutritivi del terreno agricolo, contribuendo così a migliorare il suolo e a sviluppare un'agricoltura durevole;

(6) per evitare danni all'ambiente, in particolare alle risorse naturali come il suolo e l'acqua, l'allevamento praticato con metodi biologici deve in linea di massima prevedere uno stretto legame tra questa produzione e la terra, una prassi di avvicendamenti poliennali adeguati e l'alimentazione del bestiame con prodotti vegetali coltivati con metodi biologici nella stessa azienda;

(7) per evitare l'inquinamento delle acque ad opera dei composti azotati, le aziende che praticano l'allevamento con metodi di produzione biologica dovrebbero disporre di un'adeguata capacità di stoccaggio e di piani per lo spargimento delle deiezioni zootecniche solide e liquide;

(8) ai fini della conservazione e della valorizzazione del potenziale delle zone abbandonate, la pastorizia praticata secondo i metodi dell'agricoltura biologica costituisce un'attività quanto mai appropriata;

(9) occorre promuovere un'ampia diversità biologica e la scelta delle razze dovrebbe essere operata in funzione della loro capacità di adattamento alle condizioni ambientali esistenti;

(10) gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti ottenuti sulla loro base non sono compatibili con i metodi di produzione biologici; per conservare la fiducia dei consumatori nella produzione biologica non si dovrebbero utilizzare organismi geneticamente modificati, loro parti e prodotti ottenuti sulla loro base in prodotti recanti il marchio di produzione con metodi biologici;

(11) omissis n.d.r

(12) omissis n.d.r

(13) omissis n.d.r

(14 omissis n.d.r

(15) omissis n.d.r

(16) l'uso in forma preventiva di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica non è consentito nell'agricoltura biologica;

(17) omissis n.d.r

(18) omissis n.d.r

(19) omissis n.d.r

(20) omissis n.d.r

(21) l'apicoltura, date le sue peculiarità, necessita di apposite disposizioni, in particolare al fine di garantire la disponibilità di risorse pollinifere e nettarifere adeguate in termini quantitativi e qualitativi;

(22) tutti gli operatori che commercializzano prodotti derivanti da animali allevati con metodo biologico dovrebbero essere soggetti a un controllo regolare e uniforme; le informazioni concernenti le entrate e le uscite di animali nella e dall'azienda, nonché le cure somministrate, dovrebbero essere indicate permanentemente in un registro tenuto a disposizione presso l'azienda;

(23) le differenze regionali per quanto riguarda l'agricoltura e le condizioni climatiche rendono necessari periodi transitori per taluni metodi e per le caratteristiche dei locali di stabulazione e degli impianti;

(24) la diversità dei metodi seguiti nella produzione biologica di animali esistente attualmente tra gli Stati membri rende necessario che questi ultimi possano applicare sul loro territorio norme più rigorose per gli animali ed i prodotti animali;

(25) a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91, le indicazioni nell'etichettatura, nel materiale pubblicitario o documenti commerciali considerati dal consumatore come un riferimento ad un metodo di produzione biologico sono riservate ai prodotti ottenuti conformemente a tale regolamento;

(26) il consumatore ritiene in genere che determinate indicazioni siano un riferimento ad un metodo di produzione biologico;

(27) è tuttavia necessario prevedere un periodo transitorio per consentire ai titolari di un marchio di adeguare la loro produzione ai requisiti dell'agricoltura biologica a condizione che tale periodo transitorio sia concesso solo ai marchi che portano le suddette indicazioni e per i quali la presentazione della domanda di registrazione è avvenuta prima della pubblicazione del regolamento (CEE) n. 2092/91, e che il consumatore sia informato in modo opportuno del fatto che tali prodotti non sono conformi al metodo di produzione biologico,

( 1 ) GU C 293 del 5.10.1996, pag. 23.

( 2 ) GU C 133 del 28.4.1997, pag. 29.

( 3 ) GU C 167 del 2.6.1997, pag. 55.

( 4 ) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 330/1999 della Commissione (GUL 40 del 13.2.1999, pag. 23).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

<<Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti sotto indicati, nella misura in cui rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico:

a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati; anche gli animali e i prodotti animali non trasformati, nella misura in cui i principi che regolano la produzione e le norme specifiche di controllo applicabili figurino negli allegati I e III;

b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati desti nati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale;

c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi, non contemplati dalla lettera a) con effetto dall'entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui al paragrafo 3.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora l'allegato I non fissi norme dettagliate di produzione per talune specie animali, si applicano le norme in materia di etichettatura e di controllo previste rispettivamente all'articolo 5 e agli articoli 8 e 9 per tali specie e i relativi prodotti, ad eccezione dell'acquacoltura e dei prodotti dell'acquacoltura. In attesa dell'inserimento di norme dettagliate di produzione si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, accettate o riconosciute dagli Stati membri.

3. Entro il 24 agosto 2001, la Commissione presenta,conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, una proposta di regolamento sui requisiti in materia di etichettatura e di controllo e le misure cautelative per i prodotti menzionati al paragrafo 1, lettera c), purché tali requisiti si riferiscano al metodo di produzione biologico.

In attesa dell'adozione del regolamento di cui al primo comma, ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c) si applicano norme nazionali in conformità della legislazione comunitaria o, in mancanza di queste, norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri."

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si considera che un prodotto reca indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono caratterizzati dalle indicazioni che sono in uso in ciascuno Stato membro, che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6 e in particolare sono caratterizzati dai termini in appresso o dai corrispondenti termini derivati (come bio, eco, ecc.) o diminutivi in uso, soli o combinati,

salvo che detti termini non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o nei mangimi o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con il metodo di produzione:

- in spagnolo: ecológico,

- in danese: økologisk,

- in tedesco: ökologisch, biologisch,

- in greco: biokocijü,

- in inglese: organic,

- in francese: biologique,

- in italiano: biologico,

- in olandese: biologisch,

- in portoghese: biológico,

- in finlandese: luonnonmukainen,

- in svedese: ekologisk."

3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Il presente regolamento si applica, fatte salve le altre disposizioni comunitarie o nazionali, in conformità del diritto comunitario riguardante i prodotti specificati all'articolo 1, quali le disposizioni che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il controllo, compresa la normativa in materia di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali."

4) All'articolo 4, paragrafo 3 la definizione di "preparazione" è sostituita dalla seguente:

"3) "preparazione": le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti agricoli (compresa la macellazione e il sezionamento per i prodotti animali) nonché il condizionamento e/o modifiche apportate all'etichettatura relativamente alla presentazione del metodo di produzione biologico apportate all'etichettatura dei prodotti freschi, conservati e/o trasformati;"

5) ....25)omissis n.d.r.

Articolo 2 Per conformarsi ai periodi di conversione di cui all'allegato I, parti B e C, il periodo trascorso anteriormente al 24 agosto 2000 è preso in considerazione qualora l'operatore possa dimostrare in modo soddisfacente per l'autorità o l'organismo ispettivo che durante tale periodo ha prodotto in conformità delle disposizioni nazionali vigenti o, in mancanza, delle norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a partire dal 24 agosto 2000, tuttavia i divieti concernenti l'uso di organismi geneticamente modificati e loro derivati di cui al presente regolamento ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera h), all'articolo 5, paragrafo 5, lettera f), all'articolo 5 bis, lettera i), all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 6, paragrafo 2,lettera a) e all'allegato 1, sezione B, paragrafo 4.18, del regolamento (CEE) 2092/91, sono immediatamente applicabili. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999.
Per il Consiglio Il Presidente K. HEMILÄ

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C. APICOLTURA E PRODOTTI DELL'APICOLTURA

1. Principi generali

1.1. L'apicoltura è un'attività importante che contribuisce alla protezione dell'ambiente e alla produzione agroforestale attraverso l'azione pronuba delle api.

1.2. La qualificazione dei prodotti dell'apicoltura come ottenuti con metodo di produzione biologica è strettamente connessa sia alle caratteristiche dei trattamenti per arnie che alla qualità dell'ambiente. Detta qualificazione dipende inoltre dalle condizioni di estrazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura.

1.3. Qualora un operatore gestisca varie unità apicole nella medesima area, tutte le unità devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento. In deroga a tale principio, un operatore può gestire unità non conformi al presente regolamento a condizione che siano rispettate le disposizioni dello stesso salvo quelle enunciate al punto 4.2 per l'ubicazione degli apiari. In tal caso, il prodotto non può essere venduto con riferimenti al metodo di produzione biologica.

2. Periodo di conversione

2.1. I prodotti dell'alveare possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologica soltanto se le condizioni del presente regolamento sono state rispettate per almeno un anno. Durante il periodo di conversione la cera deve essere sostituita conformemente ai requisiti di cui al punto 8.3.

3. Origine delle api

3.1. Nella scelta delle razze occorre tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie. È privilegiato l'uso di razze europee di apis mellifera e dei loro ecotipi locali.

3.2. Gli apiari devono essere costituiti attraverso la divisione di colonie o l'acquisto di alveari o sciami provenienti da unità conformi alle disposizioni del presente regolamento.

3.3. Come prima deroga, previa approvazione dell'autorità o dell'organismo di ispezione, gli apiari esistenti nell'unità di produzione che non sono conformi alle norme contenute nel presente regolamento possono essere convertiti.

3.4. Come seconda deroga, l'acquisto di sciami nudi provenienti da allevamenti convenzionali è autorizzato per un periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 fatto salvo l'obbligo di osservare il periodo di conversione.

3.5. Come terza deroga, la ricostituzione di apiari è autorizzata dall'autorità o dall'organismo di controllo in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi, quando non siano disponibili apiari conformi al presente regolamento, con l'obbligo di rispettare un periodo di conversione.

3.6. Come quarta deroga, per il rinnovo degli apiari il 10% all'anno di api regine e sciami non conformi alle disposizioni del presente regolamento può essere incorporato nell'unità di produzione biologica a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione.

4. Ubicazione degli apiari

4.1. Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non è praticabile l'apicoltura che risponda ai requisiti posti dal presente regolamento. L'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo un inventario cartografico su scala adeguata dei siti di impianto delle arnie, come previsto all'allegato III, parte A1, sezione 2, primo trattino.[compilare una descrizione completa dei locali di stabulazione, dei pascoli, degli spiazzi liberi, dei parchetti all'aperto, ecc., nonché, se del caso, dei locali adibiti al magazzinaggio, al condizionamento e alla trasformazione degli animali, dei prodotti animali, delle materie prime e dei fattori produttivi;] In mancanza di tale designazione, l'apicoltore è tenuto a fornire all'autorità o all'organismo di controllo adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dal presente regolamento.

4.2. L'ubicazione degli apiari deve:

a) garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti e l'accesso all'acqua per le api;

b) essere tale che nel raggio di 3 km a far centro dalla postazione dell'apiario le fonti di bottinaggio siano costituite essenzialmente da coltivazioni con metodo di produzione biologico e/o flora spontanea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 6 e dall'allegato I del presente regolamento e da coltivazioni non soggette alle disposizioni del presente regolamento ma sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale quali, ad esempio, quelle descritte nei programmi concepiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 (*****), prive di un'influenza significativa sulla qualificazione della produzione apicola come ottenuta con metodo di produzione biologica;

c) mantenere una distanza sufficiente da qualsiasi fonte di produzione non agricola potenzialmente contaminanti quali centri urbani, autostrade, aree industriali, discariche, inceneritori di rifiuti, ecc. Le autorità o gli organismi di controllo stabiliscono misure volte ad assicurare il rispetto di tale requisito.

I requisiti suesposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.

5. Nutrizione

5.1. Alla fine della stagione produttiva agli alveari devono essere lasciate scorte abbondanti di miele e di polline, sufficienti per superare il periodo invernale.

5.2. La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora sia in pericolo la sopravvivenza dell'alveare a causa di condizioni climatiche estreme. Essa deve essere effettuata con miele biologico, preferibilmente della stessa unità biologica.

5.3. Come prima deroga al punto 5.2 le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare

per la nutrizione artificiale l'uso di sciroppo o melassa di zucchero ottenuti con metodo di produzione biologico in luogo del miele ottenuto con metodo di produzione biologico, segnatamente quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche che provocano la cristallizzazione del miele.

5.4. Come seconda deroga l'autorità o l'organismo di controllo possono autorizzare per la nutrizione artificiale, per un periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 l'uso di sciroppo di zucchero, melassa di zucchero e miele non conformi alle disposizioni del presente regolamento.

5.5. Nel registro degli apiari devono essere indicate le seguenti informazioni relative all'uso di nutrizione artificiale: tipo di prodotto, date, quantità e arnie interessate.

5.6. Non è consentito nell'apicoltura che risponde ai requisiti di cui al presente regolamento l'utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nei punti da 5.1 a 5.4.

5.7. La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l'ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della melata.

6. Profilassi e cure veterinarie

6.1. La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:

a) selezione di opportune razze resistenti;

b) applicazione di talune pratiche che favoriscono un'elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad esempio: periodico rinnovo delle regine, sistematica ispezione degli alveari al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario, controllo della covata maschile negli alveari, periodica disinfezione dei materiali e delle attrezzature, distruzione del materiale contaminato o delle sue fonti, periodico rinnovo della cera e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.

6.2. Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono ammalate o infestate, esse devono essere curate immediatamente ed eventualmente isolate in apposito apiario.

6.3. L'uso di medicinali veterinari nell'apicoltura che risponde ai requisiti di cui al presente regolamento deve essere conforme ai seguenti principi:

a) essi possono essere utilizzati se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario;

b) i prodotti fitoterapici ed omeopatici sono preferiti ai medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura;

c) qualora l'uso dei suddetti prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per debellare una malattia o un'infestazione che rischia di distruggere le colonie, possono essere utilizzati medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario o di altre persone autorizzate dallo Stato membro, fatti salvi i principi di cui alle lettere a) e b);

d) è vietato l'uso di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica per trattamenti preventivi;

e) fatto salvo il principio di cui alla lettera a) nei casi di infestazione da Varroa jacobsoni possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché le seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.

6.4. In aggiunta ai suddetti principi sono autorizzati i trattamenti veterinari o i trattamenti per arnie,favi ecc. che sono obbligatori ai sensi del diritto comunitario o nazionale.

6.5. Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera conforme alle disposizini del presente regolamento. Successivamente esse saranno soggette a un periodo di conversione di un anno.

6.6. I requisiti di cui al precedente punto non si applicano ai prodotti menzionati al punto 6.3,lettera e).

6.7. Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro e dichiarare all'organismo o autorità di controllo, prima che i prodotti siano commercializzati con la denominazione biologica, il tipo di prodotto (indicando anche i principi attivi in esso contenuti) e i dettagli della diagnosi; la posologia; il metodo di somministrazione; la durata del trattamento e il periodo di attesa raccomandato.

7. Metodi di gestione zootecnica e identificazione

7.1. È vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura.

7.2. È vietata la spuntatura delle ali delle api regine.

7.3. È permessa la sostituzione della regina attraverso la soppressione della vecchia regina.

7.4. È ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione da Varroa jacobsoni.

7.5. È vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura.

7.6. Nel registro è indicata la zona in cui è situato l'apiario e sono identificate le arnie. Si deve informare l'organo o l'autorità di controllo circa lo spostamento di apiari entro un termine convenuto con l'organo o l'autorità in questione.

7.7. Si prenderà particolare cura nell'assicurare un'adeguata estrazione e trasformazione ed un adeguato stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti saranno registrate.

7.8. L'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura devono essere registrate nel registro dell'apiario.

8. Caratteristiche delle arnie e materiali utilizzati nell'apicoltura

8.1. Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.

8.2. Ad eccezione dei prodotti menzionati al punto 6.3, lettera e), nelle arnie possono essere utilizzate solo sostanze naturali quali propoli, cera e oli vegetali.

8.3. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. A titolo di deroga, in particolare nel caso di nuovi impianti, o durante il periodo di conversione la cera convenzionale può essere autorizzata dall'organo o dall'autorità di controllo in circostanze eccezionali, qualora la cera prodotta biologicamente non sia disponibile in commercio e purché provenga da opercoli.

8.4. È vietato l'impiego di favi che contengano covate per l'estrazione del miele.

8.5. Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i prodotti elencati nell'allegato II, parte B. sezione 2.[Rodenticidi- ndr]

8.6. Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.

8.7. Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell'apicoltura sono permesse soltanto le sostanze appropriate elencate nell'allegato II, parte E.

ndrPRODOTTI AUTORIZZATI PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DEI LOCALI DI STABULAZIONE E DEGLI IMPIANTI (AD ES. ATTREZZATURA E UTENSILI) Saponi a base di sodio e di potassio Acqua e vapore Latte di calce Calce Calce viva Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina) Soda caustica Potassa caustica Acqua ossigenata Essenze naturali di vegetali Acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico Alcole Acido nitrico (attrezzatura da latteria) Acido fosforico (attrezzatura da latteria) Formaldeide Prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mammelle e attrezzature per la mungitura Carbonato di sodio

(*) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/98 (GU) L 291 del 30.10.1998, pag. 10).

(**) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(***) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/2/CE (GU L 25 del 28.1.1997, pag. 24).

(****) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33.

(*****) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE)n. 2772/95 (GU L 288 dell'1.12.1995, pag. 35)."