Legge regionale3 agosto 1998, n. 20.

Normeper la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte.



Art.1.
(Finalità)

1. La Regione Piemontesi propone con la presente legge di:
a) disciplinare, tutelare e sviluppare l'apicoltura regionale;
b) migliorare l'allevamento delle api e le relative produzioni;
c) favorire un adeguato sfruttamento della flora di interesse apistico;
d) assicurare all'agricoltura ed alla forestazione l'indispensabile attivita'pronuba;
e) tutelare, valorizzare e promuovere i prodotti dell'apicoltura piemontese.
2. L'apicoltura e' attivita' agricola e si colloca nell'economia agricolae forestale regionale contribuendo alla conservazione dell'ambiente e degliecosistemi naturali, al miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioniagricole e forestali, in particolare di quelle frutticole.

Art.2.
(Definizioni)

1. Ai fini dellapresente legge si intende per:
a) "apicoltore": chiunque detiene alveari;
1) "apicoltore produttore apistico": chiunque esercita attivita'apistica ai fini economici e commerciali;
2) "apicoltore amatoriale": chiunque alleva api senza finalita'economiche e commerciali;
b) "arnia": il contenitore per api;
c) "alveare": l'arnia contenente una famiglia di api;
d) "apiario": un insieme unitario di alveari;
e) "postazione": il sito di un apiario;
f) "apiario di svernamento": la postazione dove abitualmente siconclude e si inizia il ciclo annuale di spostamenti nomadi;
g) "apiario stanziale": l'apiario che non viene generalmente spostatonel corso dell'anno;
h) "apiario nomade": l'apiario che viene spostato una o piu' voltenel corso dell'anno;
i) "nomadismo": conduzione dell'allevamento apistico che prevedeuno o piu' spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;
l) "prodotti dell'alveare": prodotti dell'allevamento delle apie loro derivati.

Art.3.
(Commissioneapistica regionale)

1. E' istituita pressol'Assessorato regionale all'agricoltura la Commissione apistica regionale,composta da:
a) l'Assessore regionale all'agricoltura che la presiede;
b) il responsabile del Settore regionale "Sviluppo delle produzionianimali", o suo delegato, il quale funge da Presidente in caso di assenzadell'Assessore;
c) il responsabile del Settore regionale "Sanità animale edigiene degli allevamenti", o suo delegato;
d) un rappresentante del Dipartimento di entomologia e zoologia applicateall'ambiente dell'Universita' degli Studi di Torino;
e) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricolemaggiormente rappresentative a livello regionale;
f) un rappresentante per ognuna delle associazioni dei produttori apisticilegalmente riconosciute dalla Regione;
g) un tecnico apistico che opera nell'assistenza tecnica specifica per ognunadelle associazioni dei produttori apistici che, su incarico della stessa,esercitano tale attivita';
h) un componente del Comitato apistico piemontese in rappresentanza dellealtre organizzazioni apistiche operanti nella Regione.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Settore "Sviluppodelle produzioni animali".
3. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale,dura in carica per tutta la durata della legislatura e continua, comunque,la propria attivita' fino al rinnovo degli organi regionali.
4. Ai lavori della Commissione possono essere chiamati a partecipare operatoried esperti delle materie poste all'ordine del giorno.
5. Le sostituzioni di membri della Commissione sono effettuate con decretodel Presidente della Giunta regionale su richiesta della stessa organizzazione,associazione od istituto che aveva designato il membro da sostituire.
6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno lameta' dei componenti ed i pareri sono validi quando sono adottati con ilvoto della maggioranza dei presenti.
7. La partecipazione ai lavori della Commissione e' gratuita.
8. La Commissione apistica regionale svolge i seguenti compiti:
a) propone programmi e iniziative per lo sviluppo, il sostegno e la tuteladel comparto apistico;
b) esprime parere consultivo sulle proposte di istruzioni per l'applicazionedella presente legge, di cui all'articolo 31, comma 2;
c) esprime parere obbligatorio per la regolamentazione della distanza degliapiari e degli spostamenti di quelli nomadi, nonche' per la soluzione dellecontroversie e dei contenziosi relativi al posizionamento degli alvearinella pratica del nomadismo;
d) esprime parere consultivo sui piani di profilassi di cui all'articolo18, comma 1;
e) esprime parere obbligatorio sull'ammissione delle domande di iscrizioneall'albo degli allevatori di api regine di cui all'articolo 26, sulla sospensioneo cancellazione dell'iscrizione, sulla soluzione dei contenziosi e delleproblematiche inerenti l'allevamento e la produzione di api regine;
f) esprime parere consultivo relativamente a tutte le materie e le problematicheinerenti le finalita' e l'applicazione della presente legge.

Art.4.
(Riconoscimentodell'attività apistica)

1. L'apicoltura effettuatada apicoltori produttori apistici e' riconosciuta attivita' imprenditorialeagricola di tipo zootecnico.
2. I proventi derivanti dall'attivita' apistica sono considerati redditiagricoli ai fini del possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titoloprincipale di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttivedel Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura).A tale scopo ed ai fini della determinazione dell'ampiezza aziendale, vieneattribuito all'allevamento di ciascun alveare un numero di giornate lavorativeconvenzionali pari a quelle adottate per l'applicazione delle leggi regionalie dei regolamenti comunitari relativi al miglioramento dell'efficienza dellestrutture agrarie. Le giornate lavorative vengono raddoppiate nel caso incui l'apicoltore produttore apistico si dedichi alla produzione di api reginee di pappa reale, o pratichi il servizio di impollinazione.

Art.5.
(Formazioneprofessionale ed assistenza tecnica)

1. L'apicoltura e'riconosciuta materia di formazione professionale, di assistenza tecnicae divulgazione in agricoltura.

Art.6.
(Incentivia favore dell'apicoltura)

1. Al fine di sosteneree sviluppare l'apicoltura piemontese, possono essere concessi contributiin conto capitale per la realizzazione delle seguenti attivita' ed iniziative:
a) costruzione, ristrutturazione e ammodernamento delle strutture aziendalidi lavorazione e conservazione della produzione degli alveari;
b) acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione e la commercializzazionedei prodotti degli alveari, acquisto o ammodernamento degli apiari;
c) allevamento e selezione di api regine di razza ligustica finalizzatialla formazione di ceppi adatti alle condizioni climatiche e nettariferedel Piemonte e con ottimale resistenza alle patologie ed alle parassitosi;
d) adeguamento alle norme igienico-sanitarie dei locali di lavorazione deiprodotti dell'alveare;
e) sostituzione delle regine presenti negli allevamenti all'interno dellezone di rispetto, di cui all'articolo 27, con api regine di razza ligustica;
f) assistenza tecnica apistica da erogare a tutti gli apicoltori;
g) formazione ed aggiornamento professionale degli apicoltori;
h) promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoiprodotti;
i) programmi di ricerca;
l) ogni altra iniziativa utile allo sviluppo ed all'incremento quali-quantitativodell'apicoltura e dei suoi prodotti.
2. I contributi sono concessi nella seguente misura:
a) fino al 33,75 per cento nelle zone di montagna e 26,25 per cento nellezone di collina e pianura, per la realizzazione delle iniziative di cuial comma 1, lettere a) e d);
b) fino al 22,50 per cento nelle zone di montagna e 15 per cento nelle zonedi collina e pianura, per la realizzazione delle iniziative di cui al comma1, lettere b), c), e) ed l);
c) fino all'80 per cento per la realizzazione dell'attivita' di cui al comma1, lettera f);
d) fino al 90 per cento per la realizzazione dell'attivita' di cui al comma1, lettera g);
e) fino al 50 per cento per le attivita' di cui al comma 1, lettera h);
f)) fino al 60 per cento per le attività di cui al comma 1 letterai).

Art.7.
(Concessionedei contributi)

1. Gli apicoltoriproduttori apistici, singoli od associati, possono beneficiare dei contributiprevisti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma1, lettere a), b), c), d), e) ed l).
2. Gli apicoltori amatoriali possono beneficiare dei contributi previstiper la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 6, comma 1, letterae). Possono, altresi', beneficiare dei contributi previsti per la realizzazionedegli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d),ed l) purche', entro un anno dal godimento degli stessi, acquisiscano tuttii requisiti dell'apicoltore produttore apistico e si impegnino a proseguiretale attivita' per almeno cinque anni, pena la restituzione delle sommepercepite, maggiorate degli interessi calcolati con le stesse modalita'previste dalla legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 (Applicazione in Piemontedel Regolamento delle Comunita' Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985,relativo al miglioramento e all'efficienza delle strutture agrarie).
3. Le associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute dallaRegione possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo 6, comma1, lettere f), g), h) ed i).
4. Gli enti e gli istituti di ricerca, per approfondimenti scientifici promossidalla Regione Piemonte o da altri enti, possono beneficiare dei contributiprevisti all'articolo 6, comma 1, lettera i).

Art.8.
(Forestazioneproduttiva)

1. La Regione provvedea promuovere l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico, privilegiandoquelle autoctone, nei programmi di rimboschimento, negli interventi perla difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo delle colture officinali.

Art.9.
(Serviziodi impollinazione)

1. La Regione riconosceil ruolo dell'impollinazione a mezzo delle api nella tutela dell'ambientee nella produzione agricola e forestale e si impegna ad assumere tutte leiniziative atte a diffonderla.

Art.10.
(Risorsenettarifere)

1. Il nettare, lamelata, il polline ed il propoli sono risorse naturali, da raccogliersiper il bene pubblico.
2. L'Assessorato regionale all'agricoltura, entro due anni dall'entratain vigore della presente legge, provvede, in collaborazione con le associazionidei produttori apistici legalmente riconosciute, con i Servizi veterinaridelle Aziende sanitarie locali (ASL), con gli enti locali, con le amministrazionidegli enti di gestione delle aree protette, a redigere mappe mellifere emappe di dislocazione e posizionamento degli apiari esistenti.
3. Le mappe sono messe a disposizione di tutte le organizzazioni apisticheoperanti nella regione e degli enti pubblici con specifiche competenze inmateria.

Art.11.
(Normedi sicurezza)

1. Gli apiari devonoessere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transitoe a non meno di cinque dai confini di proprieta' pubbliche o private. L'apicoltorenon e' tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicatiesistono dislivelli di almeno due metri, o se sono interposti, senza soluzionidi continuita', muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggiodelle api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri. Sonocomunque fatti salvi gli accordi intervenuti fra le parti interessate.
2. Il rispetto delle distanze si applica:
a) a partire dall'entrata in vigore della legge per gli apiari di nuovoimpianto e dal momento del loro insediamento per gli apiari nomadi;
b) entro un anno dall'entrata in vigore della legge per gli apiari stanziali.

Art.12.
(Censimentodel patrimonio apistico regionale)

1. Tutti gli apicoltori,singolarmente o tramite le loro associazioni ed organizzazioni, devono,dal 1 novembre al 31 dicembre di ogni anno, denunciare al Settore regionaleterritoriale dell'agricoltura in cui si trova l'apiario il numero deglialveari allevati. La denuncia deve specificare l'ubicazione dell'apiarioe se lo stesso viene condotto in forma stanziale e per fini economici oamatoriali.
2. La mancata denuncia comporta, oltre alla specifica sanzione amministrativadi cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), l'esclusione dai benefici previstidalle normative comunitarie, nazionali e regionali.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Settori regionali territoriali dell'agricolturainviano l'elenco degli apicoltori ed il numero dei relativi alveari possedutiai Servizi veterinari delle ASL e agli Assessorati regionali all'agricolturaed alla sanita', i quali provvederanno ad eseguire le elaborazioni che riterrannoopportune ed a mettere i relativi dati a disposizione di enti, organizzazionied associazioni interessate.
4. Tutti gli apiari esistenti sul territorio regionale, nomadi o stanziali,devono essere identificabili tramite l'apposizione di un numero di codicerilasciato, entro trenta giorni dalla denuncia dell'apicoltore, dal Settoreregionale territoriale dell'agricoltura competente per territorio.

Art.13.
(Denunciamalattie)

1. Chiunque possiedeo detiene alveari deve comunicare al Servizio veterinario dell'ASL competenteper territorio ogni caso di malattia diffusiva delle api soggetta a denunciaobbligatoria.

Art.14.
(Materialeinfetto)

1. E' proibito:
a) esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il materialeinfetto o sospetto di malattia;
b) abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi,miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia;
c) abbandonare alveari od apiari alla noncuranza.
2. In caso di abbandono di alveari o di materiale apistico infetto, qualorail proprietario non sia individuabile dagli organi di vigilanza, l'obbligoe l'onere della rimozione degli stessi compete al proprietario del fondo.

Art.15.
(Cessionedi famiglie di api)

1. La cessione aqualsiasi titolo di famiglie di api, di nuclei e di api regine e' consentitaa condizione che il materiale sia scortato da apposita dichiarazione delvenditore attestante che l'azienda apistica di provenienza è soggettaa controllo sanitario da parte del Servizio veterinario dell'ASL competenteper territorio. La citata dichiarazione ha una validità di diecigiorni dalla data di rilascio e deve riportare le indicazioni relative allibretto sanitario aziendale di cui all'articolo 16.

Art.16.
(Librettosanitario aziendale)

1. Ogni apicoltorepiemontese deve dotarsi del libretto sanitario aziendale rilasciato gratuitamentedal Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.

Art.17.
(Tuteladelle api da sostanze tossiche)

1. Al fine di salvaguardarel'azione pronuba delle api, sono vietati i trattamenti antiparassitari confitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee,ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusuradei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono altresì vietatise sono presenti secrezioni nettarifere extrafiorali o qualora siano infioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalciodi queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia attesoche i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in mododa non attirare piu' le api.
2. I trattamenti specifici contro le malattie crittogamiche di colture erbacee,nonche' contro le ticchiolature delle pomacee e le moniliosi delle drupaceepossono venire effettuati con prodotti selettivi, anche durante le fioriture,solamente nei casi di necessita' accertati dalla struttura regionale competente.

Art.18.
(Competenzedelle Aziende sanitarie locali)

1. Ai Servizi veterinaridelle ASL è affidata la pratica attuazione dei piani di profilassie di vigilanza predisposti dall'Assessorato regionale alla Sanità.
2. Per gli adempimenti di loro competenza le ASL possono avvalersi dellacollaborazione di specifici istituti universitari, dell'Istituto zooprofilatticosperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, delle associazioni deiproduttori apistici legalmente riconosciute e dei rispettivi tecnici apistici.

Art.19.
(Centroapistico regionale)

1. Presso l'Istitutozooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta èistituito il Centro apistico regionale al quale sono affidati i seguenticompiti:
a) fornire il necessario supporto tecnico per la stesura dei programmi regionalidi sorveglianza epidemiologica sulle malattie delle api;
b) eseguire accertamenti diagnostici su campioni prelevati nell'ambito deipiani regionali di profilassi sanitaria;
c) condurre analisi di laboratorio per verificare le caratteristiche igienico-sanitariee commerciali dei prodotti apistici;
d) svolgere indagini su campioni di api e su altri prodotti in casi sospettidi inquinamento ambientale;
e) assicurare un sufficiente supporto tecnico-operativo ai Servizi veterinaridelle ASL piemontesi;
f) collaborare a programmi di ricerca e di approfondimento scientifico promossidalla Regione o da altri istituti accreditati;
g) supportare iniziative di qualificazione sanitaria e di promozione deiprodotti apistici regionali.
2. Il Centro è dotato di apposite attrezzature e personale per ilproprio funzionamento.
3. Alle spese per la gestione e per il funzionamento del Centro contribuiscela Regione, sulla base dei programmi di attività concordati.

Art.20.
(Obiettivi)

1. La Regione Piemontesi propone di promuovere e disciplinare la pratica del nomadismo, ispirandosialle seguenti linee guida:
a) il riconoscimento del nomadismo quale pratica essenziale per l'attivita'apistica produttiva;
b) la priorita' degli apiari a conduzione produttiva e commerciale su quellia conduzione amatoriale;
c) la conservazione dei diritti acquisiti dagli apicoltori produttori apisticiche impostano abitualmente l'attivita' produttiva con postazioni nomadio stanziali;
d) la tutela delle risorse economiche degli apicoltori produttori apisticiche operano in zone montane e svantaggiate;
e) la tutela dello stato sanitario del patrimonio apistico territorialecon controlli su tutti gli apiari, a prescindere dalla forma di conduzione;
f) la tutela, mediante l'istituzione di aree di rispetto, degli allevamentidi api regine in cui si attuano programmi di selezione.

Art.21.
(Adempimentiper i nomadisti piemontesi)

1. L'apicoltore piemonteseche esercita il nomadismo puo' posizionare i propri alveari in qualsiasilocalita' del territorio regionale. Entro dieci giorni dall'avvenuto posizionamento,deve darne comunicazione al Servizio veterinario dell'ASL competente perterritorio, utilizzando la dichiarazione di provenienza su modello predispostodall'Assessorato regionale alla sanità.
2. Le controversie tra apicoltori in ordine al posizionamento degli alvearisono presentate all'Assessorato all'agricoltura, il quale decide in merito.

Art.22.
(Identificazionedegli apicoltori nomadi provenienti da altre Regioni)

1. Gli apicoltoriprovenienti da altre Regioni che esercitano il nomadismo in Piemonte devonorendere identificabili i loro apiari mediante l'apposizione di un numerodi codice, rilasciato da uno dei Settori regionali territoriali dell'agricoltura.
2. Gli stessi nomadisti sono tenuti, altresì, a:
a) comunicare, al momento dell'arrivo, al Servizio veterinario dell'ASLcompetente per territorio l'ubicazione della postazione e la consistenzadell'apiario, allegando il certificato sanitario dell'ASL di provenienzarilasciato in data non anteriore a trenta giorni;
b) rispettare tutte le normative vigenti sul territorio regionale.

Art.23.
(Adempimentiper i nomadisti provenienti da fuori regione)

1. Gli apicoltoriprovenienti da fuori regione hanno l'obbligo di presentare al Servizio veterinariolocale entro dieci giorni dal rientro in Piemonte, oltre alla dichiarazionedi provenienza di cui all'articolo 21, anche il certificato sanitario rilasciatodalla competente autorità attestante l'assenza negli apiari di malattiedenunciabili delle api. Il certificato deve essere riferito all'ultima sostaextraregionale dell'apiario.

Art.24.
(Regolamentazionedel nomadismo)

1. La Regione, dopoaver acquisito i dati sull'effettiva consistenza del patrimonio apistico,stanziale e nomade, presente sul territorio regionale, nonche' la mappaturadelle risorse mellifere agro-forestali, provvede, sentita la Commissioneapistica regionale, a regolamentare la distanza degli apiari e gli spostamentidi quelli nomadi.

Art.25.
(Obiettivi)

1. E' riconosciutal'importanza della selezione di api regine di razza ligustica, sia sottoil profilo sanitario, con formazione di ceppi resistenti alle malattie,sia sotto il profilo produttivo, con formazione di ceppi adatti alle caratteristicheclimatiche e nettarifere del Piemonte.
2. Si istituiscono, allo scopo:
a) l'albo degli allevatori di api regine;
b) le zone di rispetto sanitario e genetico.

Art.26.
(Alboregionale degli allevatori di api regine)

1. Al fine di promuoveree favorire la selezione e di sottoporre a controllo sanitario e funzionalegli allevamenti di api regine, nonche' di conseguire una maggiore qualificazionedegli operatori, e' istituito l'albo regionale degli allevatori di api regine.
2. Possono iscriversi all'albo gli allevatori di api regine che, al momentodella presentazione della relativa domanda, possiedono e si impegnano amantenere i seguenti requisiti:
a) allevare, sul territorio regionale, esclusivamente api regine appartenentialla pura razza "ligustica";
b) comprovare la razza allevata a mezzo di adeguate analisi e del DNA;
c) vendere annualmente almeno mille regine;
d) gestire almeno trecento nuclei di fecondazione;
e) partecipare ai programmi di miglioramento genetico e produttivo comunqueapprovati e promossi dalla Regione;
f) consentire tutti i controlli sanitari e genetici ritenuti necessari edopportuni dagli Assessorati regionali all'agricoltura ed alla sanita' edai Servizi veterinari delle ASL.
3. La permanenza all'albo e' subordinata al mantenimento delle condizionipreviste e possedute all'atto dell'iscrizione.
4. L'Assessorato all'agricoltura della Regione provvede a tenere e gestirel'albo, ad istruire formalmente e tecnicamente le domande di iscrizione,a comunicare agli interessati tutti i provvedimenti che li riguardano, asottoporre le domande di iscrizione e gli eventuali contenziosi alla Commissioneapistica regionale.

Art.27.
(Zonedi rispetto)

1. La Regione, alfine di salvaguardare l'attivita' di selezione negli allevamenti di apiregine i cui titolari risultano iscritti all'apposito albo, istituisce,sentita la Commissione apistica regionale, una zona di rispetto delle postazionidi fecondazione, all'interno della quale verranno effettuati controlli dicarattere sanitario e genetico.
2. E' vietato il nomadismo all'interno di tali zone di rispetto.

Art.28.
(Vigilanza)

1. La vigilanza sulrispetto delle norme e degli obblighi contenuti nella presente legge e'demandata ai competenti uffici della Regione, ai Comuni, ai Servizi veterinaridelle ASL, al Corpo forestale.
2. E' fatto obbligo agli apicoltori di consentire l'accesso nelle proprieaziende agli addetti alla vigilanza, di permettere l'effettuazione di qualsiasitipo di prelievo attinente all'attivita' apistica e di presenziare allestesse operazioni di vigilanza e di prelievo.

Art.29.
(Sanzioni)

1. Fatte salve lesanzioni previste dalle norme penali e quelle amministrative previste dalleleggi dello Stato riferite a competenze riservate allo stesso, per la violazionedelle norme e degli obblighi della presente legge si applicano, oltre chel'esclusione dagli incentivi e dai benefici previsti dalla stessa, le seguentisanzioni amministrative:
a) da lire 100 mila a lire 300 mila, nel caso di violazione al dispostodell'articolo 11, comma 1;
b) da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione al dispostodell'articolo 12, comma 1;
c) da lire 200 mila a lire 600 mila, nel caso di violazione al dispostodell'articolo 12, comma 4;
d) la sanzione amministrativa prevista all'articolo 6, comma 1, della legge2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altremalattie epizootiche degli animali), nel caso di violazione al dispostodell'articolo 13;
e) la sanzione amministrativa prevista all'articolo 6, comma 3, della l.218/1988, nel caso di violazione al disposto dell'articolo 14;
f) da lire 200 mila a lire 600 mila, nel caso di violazione ai dispostidell'articolo 15;
g) da lire 200 mila a lire 600 mila, nel caso di violazione al dispostodell'articolo 16;
h) da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione ai dispostidell'articolo 17;
i) da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione ai dispostidell'articolo 21, comma 1;
l) da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione ai dispostidell'articolo 22 e dell'articolo 23;
m) da lire 100 mila a lire 300 mila, nel caso di violazione al dispostodell'articolo 27 comma 2.
2. L'autorita' competente a determinare con ordinanza-ingiunzione la sommadovuta per le violazioni accertate e' il Presidente della Giunta regionale,fatto salvo quanto previsto in materia di sanità pubblica veterinariadall'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelegadelle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimentie bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblicae veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia).
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni dicui al comma 1, si applicano le norme ed i principi contenuti al capo Idella legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art.30.
(Disposizionifinanziarie)

1. Il finanziamentodegli interventi previsti dalla presente legge può basarsi su risorsefinanziarie di provenienza comunitaria, nazionale, regionale e degli entilocali, nonche' su contributi privati.
2. Per gli interventi di cui agli articoli 6 e 10 la spesa per l'anno 1998,1999 e seguenti verra' definita in sede di predisposizione dei relativibilanci.
3. Per l'introito dei proventi di cui all'articolo 29, stimati in lire 20milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1998 e 1999, e' istituitoun apposito capitolo di entrata nello stato di previsione dell'entrata perl'esercizio finanziario 1998 con denominazione: "Proventi connessialle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme e degli obblighiprevisti dalla legge regionale 'Norme per la disciplina, la tutela e losviluppo dell'apicoltura in Piemonte' ".

Art.31.
(Disposizionitransitorie e finali)

1. La concessionedegli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il pareredell'Unione europea sulla legge stessa.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giuntaregionale, sentita la Commissione consiliare competente e la Commissioneapistica regionale, adotta con proprio atto deliberativo le istruzioni perl'applicazione della presente legge.