Neonicotinoidi vietati fino a Giugno 2013



 
  DECRETO 25 gennaio 2013 
Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione all'impiego
 di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti le sostanze
 attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, di cui 
al decreto 25 giugno 2012. (13A00760) (GU n.25 del 30-1-2013) 

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Considerato che  le  sostanze  attive  clothianidin,  thiamethoxam,
imidacloprid e fipronil  sono  state  iscritte  nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  194  ed  ora  sono  confluite
nell'allegato  del  reg.  (CE)  n.  540/2011  in  quanto  considerate
approvate ai sensi del reg. (CE) n. 1107/2009; 
  Visto il regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che stabilisce i principi ed i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo  della  sicurezza
alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce  il  principio
di precauzione; 
  Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.  221
del  20  settembre  2008,  relativo  alla  "Sospensione   cautelativa
dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei  prodotti
fitosanitari   contenenti   le    sostanze    attive    clothianidin,
thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell' art. 13,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica  23  aprile  2001,  n.
290"; 
  Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12  marzo  2010
che modifica l'allegato  I  della  direttiva  91/414/CEE  per  quanto
riguarda le disposizioni specifiche  relative  alle  sostanze  attive
clothianidin,  thiametoxam,  imidacloprid  e  fipronil,  comprese  le
adeguate misure di attenuazione dei  rischi  per  gli  organismi  non
bersaglio, con particolare riferimento alle api da miele; 
  Considerato che l'attuazione delle misure previste dalla richiamata
direttiva da parte degli Stati  membri  comporta  la  verifica  della
reale fattibilita' della messa in opera  di  tali  disposizioni,  con
particolare riguardo alle modalita' di preparazione delle  sementi  e
alle attrezzature impiegate per la semina, al fine  di  garantire  un
elevato grado di incorporazione del  seme  nel  suolo  e  ridurre  al
minimo le perdite e il rilascio di polveri; 
  Considerato che la suddetta direttiva 2010/21/UE e' stata  recepita
con il decreto ministeriale del 15  ottobre  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale  n.  12
del 17 gennaio 2011; 
  Visto il decreto dirigenziale  25  giugno  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.  151
del  30  giugno  2012,  relativo  alla  "Proroga  della   sospensione
cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia  di  sementi
dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin,
thiamethoxam, imidacloprid e fipronil,  ai  sensi  dell'articolo  13,
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile  2001,
n. 290, fino al 31 gennaio 2013"; 
  Considerato che il suddetto decreto  prevedeva  l'acquisizione  del
parere sui risultati del progetto di monitoraggio e ricerca APENET da
parte dell'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare  (EFSA),  da
sottoporre alla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari; 
  Considerato  che  le  conclusioni  EFSA  sul  progetto  APENET  non
escludono il rischio per la salute delle  api  esposte  alle  polveri
tali sostanze,  e  indicano  la  necessita'  di  approfondire  alcuni
aspetti relativi ai fattori di rischio, agli  effetti  letali  e  sub
letali  associati  alla  presenza  di  residui  di  neonicotinoidi  e
fipronil, nonche'  all'impolveramento  delle  api  in  situazione  di
differente umidita'; 
  Considerato   che   il   suddetto   decreto    prevedeva    inoltre
l'acquisizione delle conclusioni EFSA sulle proprie  valutazioni  del
rischio nei confronti delle api, con studi condotti  specificatamente
sulle  singole   sostanze   attive   clothianidin,   thiamethoxam   e
imidacloprid, da concludersi  entro  il  31  dicembre  2012,  per  il
fipronil entro marzo 2013; 
  Considerato  che  tali  valutazioni  dell'EFSA  non  permettono  di
escludere i rischi connessi all'impiego dei neonicotinoidi utilizzati
per il trattamento  delle  sementi,  con  particolare  riguardo  agli
effetti  acuti  e  cronici  e  agli  effetti  sulle   larve   e   sul
comportamento delle api esposte a dosi sub-letali; 
  Considerato che l'EFSA ha individuato una serie di lacune nei dati,
che  dovrebbero   essere   colmate   per   consentirle   un'ulteriore
valutazione dei rischi potenziali per le  api  mellifere  e  per  gli
altri insetti impollinatori; 
  Considerato  che  dette  conclusioni,  ove  e'   stato   possibile,
riportano  per  ciascuna  sostanza   attiva   gli   usi   autorizzati
nell'Unione europea relativamente  al  trattamento  delle  sementi  e
indicano per ciascuna via di esposizione delle api, se il rischio  e'
stato identificato, se il rischio individuato e' basso o  se  non  e'
stato possibile portare a termine  la  valutazione  per  mancanza  di
dati; 
  Considerato  che  tali  conclusioni  EFSA  saranno  discusse  dalla
Commissione europea nel corso della riunione "Standing  Committee  on
the Food Chain and Animal Health-Section Plant Protection Products  -
Legislation", che si terra' il 31 gennaio-1 febbraio 2013; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
nel corso  della  riunione  del  16  gennaio  2013  ha  ravvisato  la
necessita' di prorogare in via precauzionale la sospensione di cui al
decreto 25 giugno 2012, in attesa di conoscere le  decisioni  che  la
Commissione europea avrebbe  assunto  sulla  base  delle  conclusioni
definitive EFSA, al fine di conformare i provvedimenti nazionali alle
suddette decisioni comunitarie; 
  Ritenuto pertanto, alla luce di  quanto  sopra  esposto,  di  dover
procedere in via precauzionale alla proroga della sospensione di  cui
al decreto dirigenziale 25 giugno 2012 per ulteriori 5 mesi, al  fine
di conformare  i  provvedimenti  nazionali  alle  suddette  decisioni
comunitarie; 
 
                              Decreta: 
 
  Il termine fissato all'art.  1  del  decreto  dirigenziale  del  25
giugno 2012 e' prorogato al 30 giugno 2013. 
  Il presente decreto sara' notificato alle  Imprese  titolari  delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione ed entrera'  in
vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 gennaio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello