LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 8-01-1982
REGIONE ABRUZZO

Norme per l' incremento e la tutela dell'
apicoltura.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 2
del 28 gennaio 1982

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1 Finalità Ai fini dell' incremento e della razionale utilizzazione delle risorse zootecniche minori e per favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità produttive ed agricole nel rispetto delle risorse ambientali, la Regione Abruzzo assume iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell' apicoltura, a valorizzarne i prodotti, a tutelare la razza ligustica ed a salvaguardarne gli ambienti usati come pascoli per le api, anche come fattore del miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole con particolare riguardo alla frutticoltura. La Regione promuove ed attua studi ed indagini sull' apicoltura ed adotta iniziative volte a diffondere le conoscenze biologiche e tecnologiche del settore, e attua programmi di intervento a sostegno dell' attività apistica.

 

ARTICOLO 2 Commissione apistica regionale E' costituita la Commissione apistica regionale, con sede presso il Settore Agricoltura della Giunta regionale. Essa è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta: - dal componente della Giunta preposto al Settore Agricoltura o un suo delegato che la presiede; - da quattro Presidenti dei Consorzi apistici provinciali presenti nella Regione, o rispettivi delegati; - da un tecnico designato dall' Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l' Abruzzo ed il Molise; - da due esperti particolarmente qualificati in materia di apicoltura e da due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole operanti a livello regionale, nominati dal Consiglio regionale. Funge da segretario della Commissione un dipendente della Regione con qualifica non inferiore al settimo livello. La Commissione apistica regionale esprime pareri e proposte sulle iniziative e gli interventi utili a perseguire le finalità di cui all' art. 1. Essa di riunisce due volte l' anno ed ogni volta che ne sia richiesta da almeno due consorzi apistici provinciali. Ai componenti della Commissione compete il trattamento previsto dalla LR 10 agosto 1973, n. 35, e successive modificazioni. Alla relativa spesa si fa fronte per l' anno 1981, con i fondi stanziati sul Cap. 70 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio e, per gli anni successivi con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

 

ARTICOLO 3 Programmi di intervento La Regione finanzia annualmente programmi di intervento per le seguenti iniziative: a) impianto, ristrutturazione, ammodernamento o rinnovo di apiari; b) acquisto di macchine e attrezzature per l' esercizio delle attività apistiche, con l' esclusione degli automezzi; c) allevamento di api regine selezionate; d) servizio impollinazione frutteti; e) svolgimento di corsi professionali di formazione o di aggiornamento; f) organizzazione di conferenze e convegni, nonchè studi, ricerche e pubblicazioni; g) assistenza tecnica agli apicoltori e attività promozionali per la migliore conoscenza e diffusione dei prodotti dell' apicoltura; h) organizzazione di interventi profilattici e di risanamento degli alveari; i) acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell' apicoltura, con preferenza per le cooperative di apicoltori. Per le iniziative di cui ai precedenti punti a), b) c), d) ed i), può essere concesso un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ammessa, o il prestito a tasso agevolato di cui agli artt. 37 e 38 della LR 9 gennaio 1979, n. 10 e successive modificazioni. I due benefici non sono cumulabili, eccetto che per le iniziative di cui al punto i), in analogia a quanto previsto dall' art. 11 della LR 9- 1- 1979, n. 10. Per le restanti iniziative, può essere concesso il contributo in conto capitale, sino al 70% della spesa ammessa.

 

ARTICOLO 4 Approvazione programma annuale Il programma annuale di intervento predisposto dalla Commissione apistica regionale entro il mese di giugno di ciascun anno, è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. Il programma viene formulato sulla base del riparto percentuale della spesa, fra i vari tipi di intervento.

 

ARTICOLO 5. Beneficiari Possono beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 3: - gli apicoltori che esercitano l' attività nel territorio regionale e che risultino iscritti ad un consorzio apistico provinciale, purchè in regola con la denuncia annuale prescritta dal successivo art. 8; - le cooperative di apicoltori ed i loro consorzi; - i consorzi apistici provinciali istituiti e regolati dai DDLL 23 ottobre 1925 n. 2079 e 17 marzo 1927, n. 614, e successive modificazioni.

 

ARTICOLO 6 Spese di gestione Per le spese di gestione degli alveari, con particolare riguardo agli acquisti di alimenti per la nutrizione suppletiva delle api in annate avverse, la Regione può concedere prestiti di durata annuale a tasso agevolato.

 

ARTICOLO 7 Compiti delle UULLSS. Le UULLSS attuano gli interventi sanitari a tutela dell' apicoltura, diffondono le norme tecniche di profilassi contro le malattie, promuovono sistematici accertamenti sanitari sugli impianti apistici anche in collaborazione con i Consorzi apistici provinciali.

 

ARTICOLO 8 Denuncia alveari I possessori e detentori di alveari di qualunque tipo devono fare denuncia ai Consorzi apistici provinciali competenti per territorio entro il 31 marzo di ogni anno, specificando se si tratta di alveari stanziali o nomadi. La mancata denuncia, oltre alle sanzioni previste dalle leggi in vigore, esclude l' apicoltore dai benefici previsti dalla presente legge. E' obbligatorio esporre in modo visibile presso gli apiari, sia stanziali che nomadi, un cartello rilasciato dal Consorzio al momento della denuncia annuale, riportante data e numero di iscrizione, generalità e recapito dell' apicoltore.

 

ARTICOLO 9 Denuncia malattie E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di qualunque tipo, di denunciare all' ULSS ed al Consorzio apistico provinciale competenti per territorio, le seguenti malattie accertate o sospette: acariosi, nosemiasi, peste americana, peste europea e varroasi. Al ricevimento della denuncia, l' ULSS provvede gratuitamente agli interventi diagnostici e prescrive gli interventi necessari al risanamento, comunicandoli all' interessato ed al Consorzio Apistico Provinciale competente per territorio. Qualora l' intervento di risanamento comporti la distruzione dell' alveare e delle attrezzature ad esso strettamente connesse, all' apicoltore è riconosciuto il diritto di usufruire dei contributi previsti dall' art. 3 della presente legge, con carattere di priorità .

 

ARTICOLO 10 Materiale infetto E' proibito esporre, o lasciare a portata delle api, il miele, i favi ed il materiale infetto, o sospetto di malattia, di cui all' articolo precedente. E' fatto, altresì divieto di alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti, o sospetti di malattia.

 

ARTICOLO 11 Distanze per gli alveari Tra gli apiari o gruppi di alveari fissi e tra i fissi ed i nomadi, nonchè tra i nomadi, devono intercorrere distanze superiori a due chilometri. In detto ambito non può essere collocato nessun apiario il cui numero di alveari, sommato a quelli già inseriti, risulti superiore a 50.

 

ARTICOLO 12 Disciplina del nomadismo Gli apicoltori che intendono esercitare il nomadismo nell' ambito del territorio della Regione Abruzzo, devono preventivamente notificare il trasferimento al Consorzio apistico della provincia in cui sarà installato l' apiario. Detta notificazione deve indicare la consistenza dell' apiario, la località di destinazione, la data di trasferimento e la durata della permanenza. Essa deve pervenire al Consorzio prima del trasferimento, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con i seguenti allegati: a) certificato sanitario, di cui al successivo art. 14; b) ricevuta del versamento dei diritti, di cui al penultimo comma del seguente art. 13. La mancanza anche di uno degli allegati, comporta la nullità della notifica.

 

ARTICOLO 13 Compiti dei Consorzi apistici provinciali I consorzi apistici provinciali, ove accertino che non vengano soddisfatte le procedure di cui al precedente art. 12, ingiungono l' immediata rimozione dell' apiario e segnalano la trasgressione alle autorità competenti, per la comminazione delle sanzioni previste dalla legge. I consorzi apistici provvedono, inoltre alla esecuzione, a mezzo dei propri esperti, degli opportuni controlli sanitari degli apiari nomadi e alla denuncia alle competenti autorità sanitarie, degli apiari che dovessero risultare eventualmente affetti da malattie infettive o diffusive. A titolo di rimborso delle spese previste per gli adempimenti indicati nei comuni precedenti, gli apicoltori interessati sono tenuti a versare, all' atto della presentazione della notifica di cui al precedente articolo, sul conto corrente postale del Consorzio apistico, L. 300 per ogni alveare. La mancata o tardiva presentazione della notifica di trasferimento di apiari da parte degli apicoltori, comporta l' esclusione dai benefici di cui al precedente art. 3, oltre alle sanzioni eventualmente previste dalle leggi vigenti.

 

ARTICOLO 14 Certificato sanitario La vendita di api vive o il trasferimento di alveari, possono avvenire solo quando questi siano accompagnati da un certificato che ne attesti la sanità e la loro provenienza da allevamento sano e sito in zona non infetta, rilasciato da non oltre trenta giorni dalla competente autorità sanitaria.

 

ARTICOLO 15 Trattamenti antiparassitari Allo scopo di assicurare all' agricoltura l' indispensabile attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento alle piante legnose ed erbacee con insetticida, dall' inizio della fioritura fino alla completa caduta dei petali. Il divieto comprende anche il trattamento degli alberi non fioriti se sono in fioritura le vegetazioni sottostanti. Il Presidente della Giunta regionale pubblica e diffonde le norme disciplinari per i trattamenti antiparassitari e fitoiatrici, con appositi decreti, previa deliberazione del Consiglio regionale. Il controllo sull' osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente è affidato al Comune, che si avvale dei propri agenti. Ai trasgressori si applica, da parte del Comune, la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000, con le norme di cui alla legge 24 dicembre 1975 n. 706. I proventi confluiscono nella cassa dell' Ente che ha accertato l' infrazione.

 

ARTICOLO 16 Formazione professionale L' apicoltura è materia di formazione professionale in agricoltura, nell' ambito dei programmi didattici regionali attuati a norma della legislazione vigente.

 

ARTICOLO 17 Vendita dei prodotti La vendita dei prodotti dell' apicoltura, ove effettuata direttamente dagli apicoltori singoli e associati, è regolata dalle norme vigenti nei riguardi dei produttori agricoli.

 

ARTICOLO 18 Procedure amministrative Per gli interventi previsti dalla presente legge, si osservano le procedure amministrative fissate dalle leggi regionali vigenti in materia di agricoltura, sia per la concessione di contributi e dei prestiti, sia per l' applicazione delle direttive comunitarie.

 

ARTICOLO 19 Richiamo alle leggi statali Restano in vigore, per quanto applicabili, le norme fissate dalle leggi dello Stato in materia, e le attribuzioni di altre amministrazioni pubbliche in ordine alla vigilanza ed alla applicazione della sanzione amministrativa. I contributi straordinari a favore dei Consorzi apistici già a carico del Ministero dell' Agricoltura e Foreste, sono stabiliti nel programma annuale di cui all' art. 4 della presente legge.

 

ARTICOLO 20 Norma transitoria In via transitoria, per la prima applicazione del disposto della presente legge, la Giunta regionale propone il finanziamento delle iniziative relative all' anno in corso, anche prima dell' insediamento della Commissione apistica regionale, in deroga alla procedura fissata dal precedente art. 4.

 

ARTICOLO 21 Norma finanziaria Per gli interventi in applicazione della presente legge è autorizzata, per l' anno 1981, la spesa, di L. 150.000.000 che grava sul Cap. 1048 dello stato di previsione della spesa per l' anno 1981. Per gli anni successivi, la spesa sarà determinata dalle singole leggi di bilancio.

 

ARTICOLO 22 Urgenza La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino ufficiale della Regione >>. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L' Aquila, addì 8 gennaio 1982.