LEGGE REGIONALE N. 75 DEL 6-11-1984
REGIONE ABRUZZO

Modifiche ed integrazioni della LR
8/ 1/ 1982, n. 3 (Apicoltura).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 24
del 3 dicembre 1984

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1 Tutti i compiti assegnati ai Consorzi Apistici provinciali dalla LR 8/ 1/ 82 n. 3, vengono svolti dalle Unità Territoriali per l' agricoltura ( UTA) istituite con la LR 3/ 6/ 82, n. 31, ciascuna per il territorio di propria competenza e coordinate dalla Commissione Apistica Regionale. Le UTA per l' espletamento dei propri compiti, possono avvalersi delle Associazioni dei Produttori Apistici di cui alla LR 28 maggio 1982 n. 30, e delle cooperative apistiche.

ARTICOLO 2 L' art. 2 è soppresso ed è sostituito dal seguente: La Commissione Apistica Regionale, istituita con delibera della Giunta regionale, è costituita: - dal Responsabile del Servizio Zootecnico Regionale, o un suo delegato che la presiede; - dal Presidente, od un suo delegato delle Associazioni dei Produttori Apistici Regionali, riconosciute ai sensi delle vigenti leggi; - da un tecnico designato dall' Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l' Abruzzo ed il Molise; - da due esperti particolarmente qualificati in materia di Apicoltura; - dal Responsabile del servizio veterinario regionale; - da un funzionario del Servizio Zootecnico Regionale che funge da Segretario. La Commissione individua e delimita annualmente le linee ed i programmi dell' intervento regionale per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall' art. 1 della LR 3/ 82. Essa si riunisce ordinariamente entro il 30 aprile di ogni anno; straordinariamente ogni volta che ne sia richiesta la convocazione da almeno un terzo dei suoi componenti.

ARTICOLO 3 Il versamento della somma di lire 300 a favore dei Consorzi Apistici Provinciali previsti al 3º comma dell' art. 13, è abolito.

ARTICOLO 4 La denuncia degli alveari prevista dall' artº 8 va inoltrata all' UTA sul cui territorio è ubicato l' apiario. La denuncia di malattia di cui all' art. 9 va inoltrata al servizio veterinario della ULSS e, per conoscenza, ALL' UTA. I successivi adempimenti restano fissati dall' art. 9.

ARTICOLO 5. Gli articoli 11 e 19 sono soppressi. Il Consiglio regionale, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento disciplinante il nomadismo apistico e la determinazione delle distanze tra gli apiari.

ARTICOLO 6 Restano in vigore tutte le altre norme fissate dalla LR 8/ 1/ 1982, n. 3. Il richiamo ad articoli di legge - senza alcuna specificazione - di cui alla presente normativa, è da intendersi fatto con riferimento alla LR 8 gennaio 1982, n. 3. La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino ufficiale della Regione >>. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L' Aquila, addì 6 novembre 1984.