LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 3-05-1988
REGIONE BASILICATA

INTERVENTI A FAVORE DELL' APICOLTURA

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 21
del 10 maggio 1988

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1 La Regione Basilicata promuove, al fine di razionalizzare, tutelare e incrementare le risorse zootecniche minori nell' ottica di un organismo o coerente uso delle risorse atte a promuovere il miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione agricola con particolare riguardo al settore ortofrutticolo, iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell' apicoltura allo stato nomade o stanziale, a valorizzare i prodotti, a tutelare e salvaguardare gli ambienti che le api usano come pascolo.

 

ARTICOLO 2 Per lo sviluppo e la tutela dell' apicoltura, la valorizzazione dei suoi prodotti (miele, gelatina reale, polline, propoli e cera), la salvaguardia del loro habitat naturale, la Regione promuove e attua, inoltre, - anche in collaborazione con la Università degli Studi della Basilicata, le Organizzazioni professionali agricole, gli Enti e le Istituzioni presenti e operanti sul territorio regionale che abbiano interesse in materia - studi, indagini, corsi di formazione e aggiornamento professionali in apicoltura, osservazioni di mercato per i vari prodotti dell' alveare, garantendo in tal modo la massima diffusione delle conoscenze biologiche e tecnologiche del settore.

 

ARTICOLO 3 La Regione Basilicata annualmente redige il programma degli interventi per la promozione, la tutela e lo sviluppo dell' apicoltura sul territorio regionale. Il programma annuale - deliberato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare - deve prevedere in particolare l' attuazione delle seguenti iniziative ed il relativo riparto dei fondi disponibili. a) impianto, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento e rinnovo di apiari, nonchè riconversione dei bugni villici; b) acquisto di famiglie di api e di api regine; c) sostituzione di alveari eliminati a seguito di provvedimento delle autorità sanitarie, sulla scorta di apposita documentazioni rilasciata dallo stesso, comprovante l' avvenuta distruzione; d) acquisto di macchinari e attrezzature per l' esercizio di attività apistiche, con l' esclusione degli automezzi; e) acquisto di macchinari e attrezzature per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell' apicoltura; f) acquisto di alimenti che si rendessero necessari per la sopravvivenza degli alveari; g) allevamento di api regine; h) organizzazione della apicoltura nomade e del servizio di impollinazione dei fruttiferi; i) organizzazione di seminari divulgativi e di attività di formazione e di aggiornamento professionale; l) predisposizione di programmi di assistenza tecnica agli apicoltori e propaganda dei prodotti apistici; m) organizzazione di interventi straordinari di profilassi e risanamento degli alveari. Il programma annuale degli interventi è approvato entro il 30 settembre di ciascun anno e il relativo finanziamento regionale per lo sviluppo dell' apicoltura è iscritto in apposito capitolo del bilancio di previsione per l' anno successivo.

 

ARTICOLO 4 Per la realizzazione del programma degli interventi previsto all' art. 3 della presente legge, la Regione concede, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, i seguenti benefici: 1) contributo in conto capitale, nella misura massima del 50% sulla spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alle lettere a, b, d, e, f e g nel caso in cui tali iniziative vengono promosse da cooperative di apicoltori l' aliquota contributiva è elevata al 70% della spesa ammissibile. Per le iniziative indicate, infine alla lettera c la misura del contributo è aumentata fino al 70% elevabile fino all' 80% qualora trattasi di cooperative; 2) contributo in conto capitale, nella misura massima del 30% delle spese documentate o accertate per il trasferimento degli alveari, per le iniziative previste alla lettera h. Nel caso in cui le iniziative vengano promosse da cooperative di apicoltori, l' aliquota contributiva è elevata al 40% delle spese ammissibili; 3) contributo in conto capitale, nella misura massima dell' 80% delle spese ritenute ammissibili, per le iniziative di cui alle lettere l ed m, dell' articolo in parola; 4) finanziamento delle attività previste alla lettera i. Per quanto attiene ai benefici indicati alla lettera c dell' art. 3, nessun contributo può essere, comunque, erogato qualora la sostituzione degli alveari debba imputarsi al fatto che gli interessati abbiano lasciato alla portata delle api miele, favi e altro materiale infetto di cui al successivo art. 10 lettera a. In ogni caso il contributo in conto capitale non può superare la cifra massima di lire 70 milioni.

 

ARTICOLO 5. Delle provvidenze previste al precedente art. 4 - e nelle misure ivi specificate - possono giovarsi, fino ad esaurimento dei fondi stanziati nell' apposito capitolo di bilancio, i seguenti beneficiari: a) per i contributi previsti ai punti 1 e 2 gli apicoltori singoli o associati riuniti in cooperative, purchè residenti in territorio regionale e in regola con le denunce di cui all' art. 10 della presente legge, con le priorità appresso indicate: - iscritti presso gli Uffici provinciali SCAU con la qualifica di coltivatore diretto; - giovani con età inferiore agli anni 35; - residenti in zone dichiarate montane o svantaggiate a norma delle vigenti leggi; - apicoltori associati o riuniti in cooperativa, con ulteriore preferenza per quelle forme associative con maggioranza - rispettivamente capitaria o per quote - di giovani con età inferiore agli anni 35; b) per i contributi previsti al punto 3, le associazioni dei produttori operanti nel settore e regolarmente riconosciute ai sensi della legge regionale 11 agosto 1982, n. 24 o, in loro mancanza, le Organizzazioni professionali agricole operanti nel territorio regionale; c) per i benefici previsti al punto 4, gli enti di formazione professionale convenzionati con la Regione e operanti nel comparto agricolo, con preferenza per quelli di emanazione delle Organizzazioni professionali agricole. Per essere ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge occorre che nella azienda apistica vi siano non meno di cinque arnie attive.

 

ARTICOLO 6 Le domande per essere ammesse ai vari benefici devono essere presentate entro il 30 novembre dell' anno precedente, al Dipartimento agricoltura, foreste e alimentazione della Regione Basilicata - Ufficio produzioni e interventi - e devono indicare: - generalità del beneficiario; - tipo di iniziative per le quali si chiede il contributo; - eventuali condizioni di priorità di cui alla lettera a dell' art. 5; - tipologia aziendale; La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: a) per gli apicoltori associati, copia autentica dell' atto costitutivo dell' associazione o della cooperativa riconosciuta e relativo elenco dei soci; b) certificato di iscrizione all' albo regionale degli apicoltori; c) certificato rilasciato dall' unità sanitaria locale, territorialmente competente, attestante che l' esercizio dell' apicoltura è conforme alle norme sanitarie sulla profilassi contro le malattie (in sostituzione può essere allegato un certificato analogo rilasciato da un veterinario regolarmente iscritto all' ordine); d) documentazione relativa alle spese ritenute ammissibili. Le Associazioni dei produttori e gli Enti di formazione professionale che intendano beneficiare, in osservanza delle modalità indicate all' art. 5 delle provvidenze di cui ai punti 3 e 4 dell' art. 4 della presente legge, devono allegare alla domanda, intesa a usufruire dei benefici della presente legge, copia autentica dell' atto costitutivo - con esclusione delle OOPP - e relativo elenco dei soci, nonchè rendicontazione delle spese ritenute ammissibili. Il Consiglio regionale provvederà a disciplinare i tempi e le modalità di erogazione delle provvidenze mediante apposito regolamento di applicazione di cui all' art. 14.

 

ARTICOLO 7 Gli operatori che intendano praticare l' apicoltura nomade nell' ambito del territorio regionale, devono preventivamente notificare, al Dipartimento agricoltura, foreste e alimentazione, il trasferimento, a mezzo lettera raccomandata AR. Nella comunicazione deve essere espressamente indicata la consistenza dell' apiario, la località di destinazione, la data di trasferimento e il periodo presumibile di permanenza e verrà allegato, inoltre, il certificato sanitario rilasciato dalla USL di cui all' art. 11 della presente legge. La mancata o tardiva presentazione della notifica di trasferimento comporta l' applicazione delle sanzioni previste dal successivo artē 12. L' Ufficio Produzioni e interventi del Dipartimento agricoltura, qualora riscontri il mancato rispetto delle procedure previste dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, dispone l' immediata rimozione dell' apiario e segnala la trasgressione all' autorità giudiziaria competente. Durante il periodo di permanenza dell' apiario nomade, l' Ufficio di cui al comma precedente può disporre controlli sanitari segnalando alle competenti autorità gli eventuali casi riscontrati di malattie infettive o diffusive delle api.

 

ARTICOLO 8 I possessori o detentori di alveari di qualunque tipo e consistenza, sono tenuti a farne denuncia al Dipartimento agricoltura foreste e alimentazione - ufficio produzioni e interventi - entro il 30 novembre di ogni anno, specificando il numero delle arnie attive relative a impianti stanziali o nomadi. Alla denuncia va allegato certificato dell' USL competente per territorio (o di un veterinario regolarmente iscritto all' ordine), attestante il rispetto delle norme sanitarie. Il suddetto Ufficio Produzioni e interventi, sulla base della denuncia, provvederà a iscrivere gli apicoltori in apposito " Albo regionale", che annualmente, all' atto della denuncia degli operatori, verrà aggiornato, ed a rilasciare un certificato attestante l' iscrizione nell' elenco, nonchè un cartello indicativo da esporre in modo visibile presso gli apiari. Detto cartello riporterà data e numero progressivo di iscrizione, tipo di apiario (se cioè nomade o stanziale), generalità e recapito dell' agricoltore sia esso singolo o associato. La mancata denuncia comporta per l' apicoltura la esclusione, per l' anno di riferimento, da ogni beneficio previsto dalla presente legge. E' fatto obbligo agli allevatori di api in bugni villici di trasformarli in arnie razionali entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

ARTICOLO 9 Attraverso le strutture organizzative e operative delle Unità Sanitarie Locali, la Regione attua gli opportuni interventi sanitari a tutela dell' apicoltura, diffondendo le norme tecniche di profilassi contro le malattie, dispone, altresì sistematici accertamenti sanitari sugli impianti apistici e, se del caso, l' adozione delle misure di polizia veterinaria prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica dell' 8 febbraio 1954, n. 320. La Regione attiverà , in ottemperanza anche a quando disposto dall' art. 14 un apposito laboratorio di assistenza e sperimentazione per l' apicoltura, del quale si avvarranno le USL per l' esercizio delle funzioni loro affidate della presente legge. Detta struttura provvederà alla individuazione della malattia delle api e alla necessaria divulgazione dei sistemi di difesa delle stesse mediante l' assistenza tecnico - sanitaria agli apicoltori.

 

ARTICOLO 10 I possessori o detentori di alveari di qualunque tipo e consistenza devono farsi rilasciare dalla competente unità sanitaria locale, entro il 30 novembre di ogni anno, apposito certificato da allegare alla denuncia annuale prevista al precedente art. 8 e alla notifica di trasferimento dell' apiario nomade di cui al 2o comma dell' art. 7. E' altresì , fatto obbligo a chiunque possegga o tenga alveari, di qualunque tipo e consistenza, di denunciare con tempestività alla USL competente territorialmente le seguenti malattie accertate o sospette: varroasi, acariosi, nosemiasi, peste americana o peste europea. Al ricevimento delle denuncie l' Unità Sanitaria locale provvederà gratuitamente agli interventi diagnostici o alla distruzione del materiale infetto. E' fatto divieto a tutti i possessori o detentori di alveari di: a) esporre o lasciare alla portata delle api i favi il miele e il materiale infetto o sospetto di malattia; b) alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di alveari infetti o sospetti di malattia; c) sperimentare sulle api materiale di natura patologica riferibile alle malattie soggette a denuncia, a meno di specifica autorizzazione. L' acquisto e la vendita di api vive può avvenire solo quando queste siano accompagnate da un certificato sanitario comprovante la loro provenienza da un allevamento sito in zona non infetta, rilasciato dalle USL territorialmente competenti. Nel caso in cui le api provenissero da aree esterne alla Basilicata, le stesse devono essere accompagnate da idoneo certificato sanitario rilasciato dal locale organo pubblico competente per legge.

 

ARTICOLO 11 Allo scopo di assicurare all' apicoltura regionale la indispensabile attività pronuba - e facilitare, pertanto il servizio di impollinazione a favore degli imprenditori ortofrutticoli - è vietata l' effettuazione dei trattamenti antiparassitari, i cui principi attivi risultino tossici per gli insetti impollinatori, alle colture legnose e erbacee quando le stesse siano in fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. E' altresì vietato l' effettuazione dei trattamenti in parola qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, in tal caso è necessario procedere preventivamente allo sfalcio di queste ultime e all' asportazione totale delle loro masse, e comunque, attendere che i fiori di tali essenze di presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api.

 

ARTICOLO 12 La violazione degli obblighi e dei divieti previsti dagli articoli 7 e 10 della presente legge, porterà all' esclusione degli apicoltori inadempienti, per l' anno successivo, da ogni beneficio previsto dalla presente normativa. Agli operatori apistici che non osserveranno le prescrizioni previste dagli articoli di cui al primo comma saranno, inoltre, comminate sanzioni amministrative comprese tra un minimo di lire 50 mila a un massimo di lire 500 mila, fatta salva ogni altra eventuale sanzione prevista a tal uopo dalle leggi vigenti. Analogamente, dette sanzioni si applicheranno anche a tutti coloro che trasgrediranno agli adempimenti previsti dal precedente artē 11. La vigilanza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti, di cui alla presente legge, è affidata al personale del corpo forestale e alle guardie comunali. In caso di reiterata inosservanza degli obblighi e dei divieti, può essere decisa la cancellazione dell' elenco regionale degli apicoltori.

 

ARTICOLO 13 La Regione Basilicata riconosce le Associazioni dei produttori operanti nel settore apistico costituito in ottemperanza della legge regionale 11 agosto 1982, n. 24 e può affidare loro l' esercizio delle attività previste al punto 3 dell' art. 4 della presente legge.

 

ARTICOLO 14 Il Consiglio regionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge provvederà su proposta della Giunta, ad emanare il " Regolamento - organico di applicazione" contenente fra l' altro: a) i tempi e le modalità di erogazione delle provvidenze previste dalla presente legge; b) l' organizzazione delle iniziative previste dall' art. 3 lettera i, l, ed m; c) la predisposizione di opportune modulistiche necessarie per i vari adempimenti; d) le modalità relative alla commercializzazione dei prodotti dell' alveare onde proteggere il consumatore dalle sofisticazioni e dalle frodi alimentari; e) la costituzione di un centro diagnostico sia per le malattie delle api e sia per l' analisi dei prodotti dell' apicoltura di cui all' art. 9.

 

ARTICOLO 15 Norma transitoria Le domande di cui al precedente art. 6, per l' anno in corso, devono essere presentate entro il 15 giugno 1988.

 

ARTICOLO 16 Gli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge, valutati in lire 300 milioni, faranno carico al capitolo 2521 (di nuova istituzione) denominato " Interventi nel settore dell' apicoltura" del bilancio per l' esercizio finanziario 1988. Per gli anni successivi la spesa farà carico allo stesso o corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci.

 

ARTICOLO 17 La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 3 maggio 1988