LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 16-03-1982
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Misure per favorire la protezione e lo sviluppo
dell' apicoltura.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 26
del 17 marzo 1982

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1 Al fine di favorire la protezione e lo sviluppo dell' apicoltura sia come attività zootecnica che come fattore di miglioramento quantitativo di numerose produzioni agricole, con particolare riguardo alla frutticoltura, l' Amministrazione regionale adotta le iniziative di cui agli articoli seguenti.

 

ARTICOLO 2 In attesa della costituzione di specifiche Associazioni di produttori, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale agli apicoltori singoli ed associati, per le seguenti iniziative: a) impianto di nuovi apiari e ampliamento di quelli esistenti; b) acquisto di macchine ed attrezzature per l' esercizio dell' attività apicola; c) acquisto di alimenti per le api; d) nomadismo; e) allevamento di api regine. Detti contributi non potranno eccedere il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e saranno concessi in via prioritaria per la ricostituzione degli apiari distrutti per motivi di ordine sanitario. Le domande verranno presentate dagli apicoltori singoli ed associati attraverso i Consorzi apistici provinciali. I relativi decreti di impegno e liquidazione dei contributi saranno emessi a norme dei Consorzi apistici e a favore degli aventi diritto. Detti contributi si aggiungono a quelli eventualmente erogabili in base a norme statali o comunitarie.

 

ARTICOLO 3 L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi apistici provinciali contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile per lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento e per conferenze tecnico - pratiche, per l' effettuazione di studi e ricerche e la stampa, di pubblicazioni, per l' attuazione di programmi di assistenza tecnica ed amministrativa per la migliore conoscenza e diffusione dei prodotti dell' apicoltura. I contributi di cui al precedente comma potranno essere concessi anche per le spese relative alla gestione e al funzionamento dei Consorzi medesimi: in tal caso potrà essere accordato un anticipo dell' 80 per cento, previa presentazione di un programma operativo.

 

ARTICOLO 4 Per fruire dei contributi previsti dall' articolo 2 della presente legge non si richiede l' iscrizione all' Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Per fruire degli stessi contributi, a decorrere dall' anno 1982, gli apicoltori devono aver assolto l' obbligo di denuncia di cui al successivo articolo 6.

 

ARTICOLO 5.L' apicoltura è materia di formazione professionale in agricoltura nell' ambito dei programmi didattici regionali, attuati ai sensi della legislazione vigente.

 

ARTICOLO 6 I possessori o i detentori di qualsiasi genere di alveari residenti nel territorio regionale, hanno l' obbligo di denunciare ogni due anni agli Uffici dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura competente il numero degli alveari, con l' indicazione del tipo e dell' ubicazione degli alveari stessi. Per la prima fase di applicazione della presente legge la denuncia di cui al precedente comma dovrà essere effettuata entro 120 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

 

ARTICOLO 7 Durante il periodo della fioritura sono vietati i trattamenti alle colture con fitofarmaci. Con decreto dell' Assessore regionale all' agricoltura, da emanarsi di anno in anno, potranno essere prescritte, tecniche volte ad ovviare ai danni causati alle api e agli altri insetti dai trattamenti suddetti, anche fuori del periodo della fioritura dei frutteti e delle altre colture agrarie.

 

ARTICOLO 8 L' Amministrazione regionale concorre alla divulgazione di sistemi di lotta biologica, guidata e integrata, nelle colture, anche al fine di evitare danni derivanti al patrimonio apistico dai trattamenti antiparassitari non indispensabili.

 

ARTICOLO 9 Chiunque violi le disposizioni di cui all' articolo 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 90.000 a lire 480.000. Al fine dell' irrogazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui ai Capi II, III e IV della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, intendendosi come Uffici e Servizi regionali competenti quelli dipendenti dalla Direzione regionale dell' agricoltura, dall' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura e dal Centro regionale di sperimentazione agraria. Ai fini del controllo sull' osservanza dell' articolo 7, il personale competente ha facoltà di accedere, in qualsiasi momento, ai frutteti, ai terreni nei quali via siano colture in atto e agli apiari per effettuare i prelevamenti dei materiali da esaminare.

 

ARTICOLO 10 Per le finalità di cui al precedente articolo 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982- 1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7351 con la denominazione: << Contributi agli apicoltori, singoli ed associati per lo sviluppo dell' apicoltura >> e con lo stanziamento complessivo di lire 160 milioni, di cui lire 60 milioni per l' esercizio 1982 e lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984. All' onere complessivo di lire 160 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 22 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

ARTICOLO 11 Per le finalità di cui al precedente articolo 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982- 1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982 viene istituito al Titolo I - Sezione V Rubrica n. 5 - Categoria IV - Il capitolo 2314 con la denominazione: << Contributi ai Consorzi apistici per per il perseguimento dei fini istituzionali e per il funzionamento dei Consorzi stessi >> e con lo stanziamento complessivo di lire 70 milioni, di cui lire 30 milioni per l' esercizio 1982 e lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984. All' onere complessivo di lire 70 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 22 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti. La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addì 16 marzo 1982