LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 28-06-1983
REGIONE LOMBARDIA

Norme per l' incremento e la tutela dell' apicoltura.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 26
del 29 giugno 1983
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DEL 30 giugno 1983

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale:

ARTICOLO 11. Ai fini dell' incremento e della razionale utilizzazione delle risorse della zootecnia minore e per favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità produttive ed agricole nel rispetto delle risorse ambientali, la Regione Lombardia assume iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell' apicoltura a valorizzarne i prodotti ed a salvaguardare gli ambienti usati come pascolo per le api, anche come fattore del miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole con particolare riguardo alla frutticoltura, vinicoltura e orticoltura.

 

ARTICOLO 2 1. La Regione finanzia programmi annuali di intervento mediante erogazione di contributi sino ad un massimo del settanta per cento delle spese ritenute ammissibili per gli interventi e le iniziative sottoindicati: a) impianto, ristrutturazione, ammodernamento o rinnovo di apiari; b) sostituzione di alveari eliminati a seguito di provvedimenti dell' autorità sanitaria, sulla base di documentazione, dalla stessa rilasciata, comprovante l' avvenuta distruzione; c) acquisto di macchine ed attrezzature per l' esercizio delle attività apistiche; d) acquisto di alimenti che si rendessero necessari per la sopravvivenza degli alveari in annate avverse, in proporzione al numero degli alveari denunciati o censiti annualmente; e) allevamento di api regine selezionate a norma del DM 27 marzo 1951; f) trasformazione di bugni villici in arnie razionali; g) svolgimento di corsi professionali e di aggiornamento nonché di conferenze teorico - pratiche; h) assistenza tecnica agli apicoltori, ivi compresa quella per il risanamento e la profilassi delle malattie delle api; i) attività promozionali per la migliore conoscenza dei prodotti della apicoltura di origine lombarda; l) stampa di pubblicazioni o periodici di carattere apistico.

 

ARTICOLO 31. Possono beneficiare dei contributi di cui al precedente art. 2: - gli apicoltori singoli o associati che risiedono ed esercitano l' attività sul territorio regionale, per le iniziative di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f); - le associazioni di apicoltori di cui al successivo art. 13 per le iniziative di cui alle lettere g), h), i) e l).

 

ARTICOLO 4 1. Le domande per la concessione dei contributi, corredate da copia della denuncia di cui al successivo art. 7, vanno presentate entro il 30 aprile di ogni anno alla Giunta regionale che, sentita la competente Commissione consiliare, delibera il piano di riparto.

 

ARTICOLO 5.1. E' istituita, ai sensi e per gli effetti dell' art. 41 della legge regionale 1 agosto 1979, n. 42, la consulta regionale per l' apicoltura composta: - dall' Assessore regionale all' Agricoltura e Foreste o suo delegato che la presiede; - da undici rappresentanti designati dalle associazioni di apicoltori riconosciute ai sensi del successivo art. 13; - da tre esperti in materia di apicoltura; - dal responsabile del laboratorio apistico regionale operante presso l' Università degli Studi di Milano. 2. I componenti la consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore competente se delegato e durano in carica tre anni. 3. La consulta esprime pareri e proposte agli organi della Regione circa iniziative, indagini e studi relativi alle finalità di cui alla presente legge.

 

ARTICOLO 6 1. E' fatto divieto di effettuare trattamenti antiparassitari: a) sulle piante legnose ed erbacee dall' inizio della loro fioritura alla caduta dei petali; b) sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che quest' ultime siano preventivamente sfalciate. 2. La vigilanza sull' osservanza del divieto di cui al precedente comma è svolta dal personale del corpo forestale, dagli agenti di vigilanza in materia di caccia e pesca dipendenti dalle provincie, dalle guardie ecologiche e da quelle comunali, nonché dagli agenti di polizia giudiziaria che hanno facoltà di accedere in ogni momento agli apiari e alle colture per gli opportuni controlli.

 

ARTICOLO 71. I possessori di alveari di qualunque tipo devono farne denuncia entro il 31 marzo di ogni anno agli enti responsabili dei servizi di zona, di cui alla legge regionale 5 aprile 1980 n. 35, territorialmente competenti in relazione alla localizzazione degli alveari stessi, specificando se si tratta di impianti stanziali o nomadi. 2. All' atto delle denuncia sarà rilasciato in cartello indicativo, su modello predisposto dalla Giunta regionale, da esporre in modo visibile presso gli apiari, sia stanziali che nomadi. 3. E' fatto obbligo agli allevatori di api in bugni villici di trasformali in arnie razionali, entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge. 4. I produttori di fogli cerei sono tenuti alla preventiva sterilizzazione della cera in uso.

 

ARTICOLO 8 1. Gli enti responsabili dei servizi di zona, tramite le USSL, attuano gli interventi sanitari e profilattici in materia di apicoltura e promuovono periodici accertamenti sanitari sugli apiari anche in collaborazione con gli esperti delle associazioni di cui al successivo art. 13. 2. E' fatto obbligo agli allevatori di api di denunciare all' ente responsabile dei servizi di zona competente per territorio, secondo quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria, le seguenti malattie sospette od accertate: acariosi, nosemiasi, peste americana ed europea e varroasi. 3. Agli interventi diagnostici ed a quelli necessari al risanamento provvede l' ente responsabile dei servizi di zona avvalendosi dei laboratori delle sezioni provinciali dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell' Emilia, del laboratorio apistico regionale operante presso l' Università degli Studi di Milano e degli esperti apistici delle associazioni di cui al successivo art. 13.

 

ARTICOLO 9 1. E' fatto obbligo agli allevatori di osservare la distanza tra gli alveari stabilita, in relazione all' intensità della flora nettarifera esistente nelle diverse zone, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato, sentita la consulta di cui al precedente art. 5.

 

ARTICOLO 10 1. Chiunque venda api vive o provveda al trasferimento di alveari è tenuto a munirsi di un certificato sanitario, rilasciato, da non oltre trenta giorni, dal servizio veterinario dell' ente responsabile dei servizi di zona competente per territorio, che ne attesti la sanità e la provenienza da zona non infetta. 2. I trasferimenti di allevamenti nomadi nel territorio lombardo devono essere preventivamente comunicati a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno all' ente responsabile dei servizi di zona di destinazione. 3. Nella comunicazione l' apicoltore deve indicare la consistenza dell' apiario, la località di destinazione, la data del trasferimento e la durata della permanenza, allegando copia del certificato sanitario di cui al precedente primo comma. 4. Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva specifiche disposizioni regolamentari per la disciplina degli allevamenti nomadi.

 

ARTICOLO 11 1. Per le violazioni delle prescrizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per le violazioni delle prescrizioni di cui gli articoli 6, primo comma, 7, terzo comma, 8, secondo comma e 10, primo comma; b) sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire centocinquantamila per le violazioni delle prescrizioni di cui agli articoli 7, primo e quarto comma, 9 e 10 secondo e terzo comma. 2. L' accertamento delle infrazioni e l' irrogazione delle sanzioni sono delegati al Presidente della Provincia competente per territorio che provvede con le modalità previste dalle leggi vigenti; i relativi proventi sono introitati dalle provincie.

 

ARTICOLO 12 1. Le associazioni apistiche segnalano le eventuali trasgressioni alle norme della presente legge alle amministrazioni provinciali.

 

ARTICOLO 13 1. La Regione riconosce con le modalità di cui alla legge regionale 20 novembre 1980, n. 97 le associazioni di apicoltori che abbiano i requisiti previsti dalla legge stessa.

 

ARTICOLO 14 1. I consorzi apistici, istituiti a norma del RDL 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, sono soppressi. 2. La Giunta regionale nomina un commissario straordinario, che può essere scelto tra gli apicoltori consorziati, per la liquidazione delle attività di ciascun consorzio.

 

ARTICOLO 15 1. Per l' attuazione della presente legge è autorizzata per l' anno 1983 la spesa di L. 200 milioni, di cui: a) L. 70 milioni per la concessione dei contributi in capitale di cui all' art. 2, lett. a), b), c), d), e) e f); b) L. 130 milioni per le iniziative di cui all' art. 2, lett. g), h), i) e l). 2. La legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi determina, ai sensi dell' art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, la spesa per la realizzazione delle iniziative di cui al comma precedente, lettera b). 3. L' onere relativo alle spese autorizzate ai sensi del presente articolo trova copertura nel bilancio pluriennale 1983- 1985, parte I, attività 3.3.9.2. << Iniziative diverse a favore della zootecnia >> tabella relativa a nuovi previsti provvedimenti legislativi. 4. Al finanziamento dell' onere di L. 200 milioni per l' anno 1983 previsto dal precedente primo comma, si provvede mediante riduzione per pari importo del << Fondo globale per oneri relativi a spese correnti operative per l' adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali >> iscritto al capitolo 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1983. 5. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1983 sono istituiti: 5. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1983 sono istituiti: a) nella parte 1, ambito 3, settore 3, obiettivo 9: - l' attività 1.3.3.9.2. << Iniziative a favore della zootecnia minore >>; - il capitolo 1.3.3.9.2.1594 << Contributi alle associazioni di apicoltori per attività promozionali e di assistenza tecnica agli apicoltori, per lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento e spese per la stampa di pubblicazioni di carattere apistico >>, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 130 milioni. 5. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1983 sono istituiti: OMISSIS b) nella parte 2, ambito 3, settore 3, obiettivo 3: - il progetto 2.3.3.9.2. << Iniziative a favore della zootecnia minore >>; - il capitolo 2.3.3.9.2.1595 << Contributi in capitale ad apicoltori singoli o associati per l' incremento, il miglioramento e la difesa dell' apicoltura >> con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 70 milioni. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia. Milano, 28 giugno 1983 (Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 19 maggio 1983 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 24 giugno 1983 prot. n. 22402/ 8376).