LEGGE REGIONALE N. 59 DEL 27-05-1985
REGIONE LOMBARDIA

Modifiche alla Legge Regionale 28 giugno 1983, n. 54.
Norme per l' incremento e la tutela dell' apicoltura.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 22
del 29 maggio 1985
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DEL 30 maggio 1985

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente Legge Regionale:

ARTICOLO UNICO

1. Il primo comma dell' articolo 10 della Legge Regionale 28 giugno 1983, n. 54, è sostituito dal seguente: << 1 Chiunque venda api vive o provveda al trasferimento di alveari è tenuto a munirsi di un certificato sanitario, rilasciato, da non oltre trenta giorni, dal servizio veterinario dell' ente responsabile dei servizi di zona competente per territorio, che ne attesti la sanità e la provenienza da zona non infetta, oppure è tenute a rilasciare sotto la propria responsabilità una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 4 e 8 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti da quali comuni e località provengono gli alveari, che gli stessi non sono colpiti dal divieto di spostamento di cui al regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1984, n. 320 e che non presentano segni di malattie soggette a denunce >>. 2. Il terzo comma dell' articolo 10 della Legge Regionale 28 giugno 1983, n. 54, è sostituito dal seguente: << 3. Nella comunicazione l' apicoltore deve indicare la consistenza dell' apiario, la località di destinazione, la data del trasferimento e la durata della permanenza, allegando copia del certificato sanitario o della dichiarazione sostitutiva dell' atto notorio di cui al precedente primo comma >>. OMISSIS 1. Il primo comma dell' articolo 10 della Legge Regionale 28 giugno 1983, n. 54, è sostituito dal seguente: << 1 Chiunque venda api vive o provveda al trasferimento di alveari è tenuto a munirsi di un certificato sanitario, rilasciato, da non oltre trenta giorni, dal servizio veterinario dell' ente responsabile dei servizi di zona competente per territorio, che ne attesti la sanità e la provenienza da zona non infetta, oppure è tenute a rilasciare sotto la propria responsabilità una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 4 e 8 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti da quali comuni e località provengono gli alveari, che gli stessi non sono colpiti dal divieto di spostamento di cui al regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1984, n. 320 e che non presentano segni di malattie soggette a denunce >>. 2. Il terzo comma dell' articolo 10 della Legge Regionale 28 giugno 1983, n. 54, è sostituito dal seguente: << 3. Nella comunicazione l' apicoltore deve indicare la consistenza dell' apiario, la località di destinazione, la data del trasferimento e la durata della permanenza, allegando copia del certificato sanitario o della dichiarazione sostitutiva dell' atto notorio di cui al precedente primo comma >>. 1. Il primo comma dell' articolo 10 della Legge Regionale 28 giugno 1983, n. 54, è sostituito dal seguente: << 1 Chiunque venda api vive o provveda al trasferimento di alveari è tenuto a munirsi di un certificato sanitario, rilasciato, da non oltre trenta giorni, dal servizio veterinario dell' ente responsabile dei servizi di zona competente per territorio, che ne attesti la sanità e la provenienza da zona non infetta, oppure è tenute a rilasciare sotto la propria responsabilità una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 4 e 8 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti da quali comuni e località provengono gli alveari, che gli stessi non sono colpiti dal divieto di spostamento di cui al regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1984, n. 320 e che non presentano segni di malattie soggette a denunce >>. 2. Il terzo comma dell' articolo 10 della Legge Regionale 28 giugno 1983, n. 54, è sostituito dal seguente: << 3. Nella comunicazione l' apicoltore deve indicare la consistenza dell' apiario, la località di destinazione, la data del trasferimento e la durata della permanenza, allegando copia del certificato sanitario o della dichiarazione sostitutiva dell' atto notorio di cui al precedente primo comma >>. OMISSIS 3. La lettera b del primo comma dell' art. 11 della Legge Regionale 28 giugno 1983, n. 54 è sostituta dalla seguente: << b) sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000 per le violazioni delle prescrizioni di cui agli articoli 7 - primo comma e quarto comma, 9 e 10 - secondo, terzo e quarto comma >>. La presente Legge Regionale è pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Lombarda. Milano, 27 maggio 1985 (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 marzo 1985 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 17 maggio 1985 prot. n. 22402/ 7032).