LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 22-01-1986
REGIONE UMBRIA

Norme per l' incremento e la tutela dell' apicoltura nella
regione dell' Umbria.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 5
del 27 gennaio 1986

Il Commissario Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1 (Finalità della legge). Ai fini dell' incremento e della razionale utilizzazione delle risorse zootecniche minori e per favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità produttive ed agricole, nel rispetto delle risorse ambientali, la Regione dell' Umbria assume iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell' apicoltura, a valorizzarne i prodotti, a tutelare la razza linguistica, ad incoraggiare l' associazionismo tra produttori ed a salvaguardare gli ambienti usati come pascoli per le api, anche come fattore di miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole con particolare riguardo alla frutticoltura ed alle produzioni sementiere per mezzo della impollinazione entomofila. La Regione promuove ed attua programmi di intervento a sostegno dell' attività apistica.

ARTICOLO 2 (Consulta apistica regionale). E' istituita la Consulta apistica regionale, con sede presso l' assessorato all' agricoltura della Giunta regionale composta: - dall' assessore regionale competente che la presiede o suo delegato; - da tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale; - da un rappresentante della delegazione regionale dell' Unione nazionale comuni enti montani ( UNCEM regionale); - da un rappresentante designato dalla Unione regionale umbra delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; - da un rappresentante designato da ciascuna Associazione degli apicoltori riconosciuta, ai sensi del Regolamento CEE 1760/ 1978, dalla legge regionale 1 luglio 1981, n. 42; - da un rappresentante del Consorzio apistico provinciale di Perugia; - da un rappresentante dell' ESAU; - da due esperti della Facoltà di agraria designati dall' Università di Perugia; - da un esperto designato dall' Istituto zooprofilattico sperimentale per l' Umbria e le Marche; - da due rappresentanti designati dalle Associazioni delle Cooperative maggiormente rappresentative; - da un rappresentante del settore veterinario delle UULLSSSS della regione; - da tre dipendenti regionali, di cui due in servizio presso l' area operativa agricoltura e foreste e uno del Servizio veterinario regionale. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte dal dipendente regionale in servizio presso l' Ufficio produzioni agricole dell' area operativa agricoltura e foreste. La Consulta viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per tutta la durata della legislatura e continua comunque la propria attività fino al rinnovo degli Organi regionali. La Consulta esprime pareri e proposte circa iniziative, indagini e studi relativi all' applicazione della presente legge. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare anche altri esperti. Ai componenti la Consulta spetta, per ogni riunione, un' indennità pari a quella prevista per i componenti del Comitato regionale di controllo dall' art. 34 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 3 (Programma annuale di intervento). La Regione dell' Umbria finanzia annualmente programmi di intervento mediante erogazione di contributi in conto capitale, sino ad un massimo del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, per le seguenti iniziative: a) acquisto alveari; b) acquisto macchine ed attrezzature per l' esercizio delle attività apistiche con l' esclusione degli automezzi; c) produzione di api regine selezionate; d) servizio di impollinazione colture arboree ed erbacee di interesse agrario; e) acquisto di alimenti per la nutrizione delle api in annate avverse; f) assistenza tecnico - scientifica agli apicoltori ed attività promozionali per la miglore conoscenza, diffusione e valorizzazione dei prodotti dell' apicoltura; g) interventi profilattici e chemioterapici di risanamento degl apiari svolti in attuazione di programmi di intervento concordati con le UULLSSSS; h) acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della apicoltura; i) diffusione sul territorio regionale con preferenza nei territori marginali, di essenze mellifere di pregio arboree, arbustive ed erbacee. Per gli interventi previsti al precedente punto a) volti alla ricostituzione di alveari distrutti a seguito dell' attuazione dei piani di risanamento oei confronti delle malattie contagiose e/ o diffusive - con particolare riferimento a quelle di cui al successivo art. 6 - nonchè per le iniziative indicate ai precedenti punti f) e g), la percentuale del contributo concedibile può essere elevata sino ad un massimo del novanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. La Giunta regionale sentita la Consulta regionale di cui al precedente art. 2 e la competente commissione consiliare, delibera annualmente il programma di intervento, fissando, fra l' altro, la percentuale di contributo concedibile per ogni singola iniziativa in relazione alle effettive esigenze del settore.

ARTICOLO 4 (Beneficiari e modalità di accesso alle provvidenze). Possono beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 3: - gli apicoltori singoli che esercitano l' attività nel territorio regionale che gestiscano almeno n. 20 alveari e limitatamente alle iniziative indicate alle lett. a), b), c), d), ed e); - le Associazioni degli apicoltori riconosciute, ai sensi del regolamento CEE n. 1760/ 1978, dalla legge regionale n. 42/ 1981; - il Consorzio apistico provinciale di Perugia istitutivo a norma del RDL 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 limitatamente alle iniziative indicate alle lettere f) e g); - le cooperative agricole degli apicoltori, od altre forme associate tra apicoltori che gestiscano almeno n. 180 alveari e che svolgano la propria attività nel territorio regionale limitatamente alle iniziative indicate alle lettere a), b), c), d), e), h), ed i). Le domande per la concessione dei contributi, corredate da copia della denuncia di cui al successivo artº 5, vanno presentate dal 1º ottobre al 31 dicembre di ogni anno ai competenti Uffici della Giunta regionale.

ARTICOLO 5. (Denuncia degli alveari). I possessori di alveari di qualunque tipo devono farne denuncia entro il 30 settembre di ogni anno ai sindaci dei Comuni nel cui territorio di giurisdizione sono localizzati gli alveari, specificando le proprie generalità , il numero di alveari e se si tratta di impianti stanziali o nomadi. I sindaci provvedono successivamente alla data di scadenza sopra citata ad inviare un elenco riepilogativo delle denunce presentate dagli apicoltori al competente Ufficio della Giunta regionale ed alle UULLSSSS interessate per permettere ai settori veterinari di queste ultimi di svolgere i compiti di vigilanza e profilassi. A seguito della denuncia verrà rilasciato un cartello indicativo su modello predisposto dalla Giunta regionale, che dovrà essere esposto in modo visibile presso gli apiari sia stanziali che nomadi. La mancata denuncia, oltre all' applicazione della prevista sanzione amministrativa, determina anche l' esclusione dalle provvidenze previste dalla presente legge.

ARTICOLO 6 (Denuncia delle malattie). E' fatto obbligo ai proprietari ed ai detentori di apiari, anche se in temporanea consegna, di denunciare al sindaco del Comune nel cui territorio è installato l' apiario, per il tramite del Servizio veterinario della ULSS competente le malattie sospette o accertate previste dal regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 7 (Competenza delle UULLSSSS). E' compito del Servizio veterinario delle UULLSSSS; ai sensi della legge regionale n. 19/ 1982, organizzare ed attuare il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari. In caso di malattie soggette a denuncia, o in attuazione di programmi specifici, le UULLSSSS competenti per territorio attuano gli interventi sanitari e profilattici e promuovono accertamenti sanitari. Per gli adempimenti diagnostici e per le operazioni di risanamento le UULLSSSS possono eventualmente avvalersi anche della collaborazione dell' Istituto zooprofilatico sperimentale per l' Umbria e la Marche, degli Istituti universitari di zootecnica generale e di entomologia della Facolta di agraria di Perugia, delle Associazioni degli apicoltori riconosciute, ai sensi del Regolamento CEE n. 1760/ 1978, dalla legge regionale nº 42/ 1981 e del Consorzio apistico provinciale di Perugia.

ARTICOLO 8 (Materiale infetto). E' proibito lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il materiale infetto o sospetto delle malattie di cui al precedente art. 6. E' fatto altresì divieto di alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele, polline e cera di apiari infetti o sospetti di malattie. I produttori di fogli cerei sono tenuti alla preventiva sterilizzazione della cera in uso.

ARTICOLO 9 (Distanze tra gli apiari). Gli apicoltori che esercitano la apicoltura in forma nomade devono osservare nella dislocazione del proprio apiario rispetto agli apiari stanziali e/ o nomadi già insediati, le distanze minime indicate nella tabella allegata alla presente legge. (Allegata A). La tabella di cui al primo comma del presente articolo può essere modificata dalla Giunta regionale sentita la Consulta apistica regionale di cui al presente art. 2. Tali distanze comunque non valgono per le postazioni di svernamento e per il periodo di assenza di fioritura.

ARTICOLO 10 (Dichiarazione sanitaria). Chiunque venda api o provveda al trasferimenti di alveari è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che le api non sono soggette a divieto di spostamento per misure di polizia veterinaria. La suddetta dichiarazione, redatta conformemente al modello da approvarsi dalla Giunta regionale, vista dal Servizio veterinario della ULSS competente per territorio, deve accompagnare il materiale venduto o trasferito.

ARTICOLO 11 (Disciplina del nomadismo) Gli apicoltori che esercitano il nomadismo devono preventivamente notificare il trasferimento comunicandolo alla Ulss competente per il territorio in cui sarà installato l' apiario. Detta notifica deve indicare, oltre le generalità dell' apicoltore, la consistenza dell' apiario, la località di destinazione, la data di trasferimento e la durata di permanenza. La notifica deve pervenire alla ULSS competente almeno 10 giorni prima del trasferimento, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con allegata la dichiarazione rilasciata conformemente a quanto previsto al precedente art. 10.

ARTICOLO 12 (Trattamenti antiparassitari). Allo scopo di assicurare all' agricoltura l' indispensabile attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con fitofarmaci ed erbicidi alle piante legnose ed erbacee di interesse agrario, ornamentali e spontanee che possa essere dannoso alle api, dall' inizio della fioritura alla completa caduta dei petali. La Giunta regionale pubblica e diffonde le norme disciplinari per i trattamenti.

ARTICOLO 13 (Sanzioni amministrative). Per le violazioni delle prescrizioni recate dalla presente legge, oltre che l' esclusione dai benefici e provvidenze dalla medesima previste, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) da L. 50.000 a L. 500.000 per la violazione delle norme di cui agli artt. 5 e 10; b) da L. 100.000 a L. 1.000.000 per la violazione delle norme di cui agli artt. 6 - 8 - 9 - 11 e 12. L' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sarà effettuata secondo le norme stabilite dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15. Sono fatte salve le sanzioni amministrative previste da leggi dello Stato riferite a competenze allo stesso riservate.

ARTICOLO 14 (Norma transitoria). Nella prima fase di applicazione della presente legge la domanda di contributo e la denuncia di cui ai precedenti artt. 4 e 5 dovranno essere presentate rispettivamente entro 90 e 60 giorni dalla data di pubblicazione della medesima nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 15 (Norma finanziaria). Per le finalità della presente legge connesse: a) al pagamento di compensi ai membri della Consulta, ai sensi dell' ultimo comma di cui all' art. 2; b) alla concessione di contributi di cui al precedente art. 3; sono rispettivamente autorizzate, per l' esercizio finanziario 1985, le seguenti spese: Per le finalità della presente legge connesse: a) al pagamento di compensi ai membri della Consulta, ai sensi dell' ultimo comma di cui all' art. 2; b) alla concessione di contributi di cui al precedente art. 3; sono rispettivamente autorizzate, per l' esercizio finanziario 1985, le seguenti spese: 1) L. 2.000.000 in termini d competenza e cassa con iscrizione al cap. 3651( Tit. 1º - Sez. 10 - Rubrica 42 - Cat. 04) - di nuova istituzione denominato: << Compensi ai componenti la Consulta apistica regionale >> (Codice SIR 2114221010); OMISSIS Alla copertura dell' onere complessivo di Lº 50.000.000, si fa fronte con quota dell' assegnazione spettante alla Regione dell' Umbria, sullo stanziamento recato dall' art. 18, 1º comma della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria). Per le finalità della presente legge connesse: a) al pagamento di compensi ai membri della Consulta, ai sensi dell' ultimo comma di cui all' art. 2; b) alla concessione di contributi di cui al precedente art. 3; sono rispettivamente autorizzate, per l' esercizio finanziario 1985, le seguenti spese: OMISSIS 2) L. 48.000.000, in termini di competenza e cassa con iscrizione al cap. 7671( Tit. 2º - Sez. 10 - Rubr. 42 - Catº 05) di nuova istituzione denominato: << Contributo in conto capitale, sulla spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di programmi per l' incremento dell' apicoltura in Umbria >> (Codice SIR 2124331010). Alla copertura dell' onere complessivo di Lº 50.000.000, si fa fronte con quota dell' assegnazione spettante alla Regione dell' Umbria, sullo stanziamento recato dall' art. 18, 1º comma della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria). Alla copertura dell' onere complessivo di Lº 50.000.000, si fa fronte con quota dell' assegnazione spettante alla Regione dell' Umbria, sullo stanziamento recato dall' art. 18, 1º comma della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria). Al bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: Al bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: PARTE 1º ENTRATA: in aumento - Cap. 721 di nuova istituzione denominato: << Quota del fondo di cui all' artº 18, I comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 per la prosecuzione degli interventi pubblici in agricoltura secondo le finalità previste dalla legge nº 984/ 1977 e dalla legge n. 403/ 1977 >> (codice SIR 232) L. 50.000.000 OMISSIS Le spese predette sono allocate nel bilancio pluriennale 1985/ 86, approvato con legge regionale n. 4 del 21 gennaio 1985, al programma operativo 2.18.2.02. Per gli esercizi successivi, l' onere sarà determinato con legge annuale di bilancio, a norma dell' art. 5, 2º comma, della legge regionale n. 23/ 1978 entro i limiti delle disponibilità recate dai relativi bilanci pluriennali e, comunque, subordinatamente all' assegnazione di fondi statali giuridicamente compatibili con gli interventi della presente legge. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell' Umbria. Data a Perugia, addì 22 gennaio 1986 La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale in data 11 marzo 1985 (atto n. 1424) e in data 18 dicembre 1985 (atto n. 83) ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 20 gennaio 1986. Al bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: OMISSIS PARTE 2º SPESA: in aumento - Cap. 3651 L. 2.000.000 - Cap. 7671 L. 48.000.000 L. 50.000.000 Le spese predette sono allocate nel bilancio pluriennale 1985/ 86, approvato con legge regionale n. 4 del 21 gennaio 1985, al programma operativo 2.18.2.02. Per gli esercizi successivi, l' onere sarà determinato con legge annuale di bilancio, a norma dell' art. 5, 2º comma, della legge regionale n. 23/ 1978 entro i limiti delle disponibilità recate dai relativi bilanci pluriennali e, comunque, subordinatamente all' assegnazione di fondi statali giuridicamente compatibili con gli interventi della presente legge. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell' Umbria. Data a Perugia, addì 22 gennaio 1986 La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale in data 11 marzo 1985 (atto n. 1424) e in data 18 dicembre 1985 (atto n. 83) ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 20 gennaio 1986. Le spese predette sono allocate nel bilancio pluriennale 1985/ 86, approvato con legge regionale n. 4 del 21 gennaio 1985, al programma operativo 2.18.2.02. Per gli esercizi successivi, l' onere sarà determinato con legge annuale di bilancio, a norma dell' art. 5, 2º comma, della legge regionale n. 23/ 1978 entro i limiti delle disponibilità recate dai relativi bilanci pluriennali e, comunque, subordinatamente all' assegnazione di fondi statali giuridicamente compatibili con gli interventi della presente legge. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell' Umbria. Data a Perugia, addì 22 gennaio 1986 La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale in data 11 marzo 1985 (atto n. 1424) e in data 18 dicembre 1985 (atto n. 83) ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 20 gennaio 1986.

ALLEGATO 1:

Allegato A
Tabella per il calcolo delle distanze topografiche tra
apiari nomadi rispetto ad altri apiari nomadi e
agli stanziali.
(Tabella Ristrutturata)

Accanto al numero degli alveari è indicata la rispettiva distanza minima espressa in metri: // da 1 a 5 metri 90; // da 6 a 10 metri 125; // da 11 a 15 metri 155; // da 16 a 20 metri 180; // da 21 a 25 metri 200; // da 25 a 30 metri 220; // da 31 a 35 metri 235; // da 36 a 40 metri 255; // da 41 a 45 metri 270; // da 45 a 50 metri 285; // da 51 a 55 metri 295; // da 56 a 60 metri 310; // da 61 a 65 metri 320; // da 66 a 70 metri 335; // da 71 a 75 metri 345; // da 76 a 80 metri 355; // da 81 a 85 metri 370; // da 86 a 90 metri 380; // da 91 a 95 metri 390; // da 96 a 100 metri 400; // da 101 a 105 metri 410; // da 106 a 110 metri 420; // da 111 a 115 metri 430; // da 116 a 120 metri 440; // da 121 a 125 metri 445; // da 126 a 130 metri 455; // da 131 a 135 metri 465; // da 136 a 140 metri 470; // da 141 a 145 metri 480; // da 146 a 150 metri 490; // da 151 a 155 metri 495; // da 156 a 160 metri 505; // da 161 a 165 metri 515; // da 166 a 170 metri 520; // da 171 a 175 metri 530; // da 176 a 180 metri 535; // da 181 a 185 metri 540; // da 186 a 190 metri 550; // da 191 a 195 metri 560; // da 196 a 200 metri 565; // da 201 a 205 metri 570; // da 206 a 210 metri 580; // da 211 a 215 metri 585; // da 216 a 220 metri 590; // da 221 a 225 metri 600; // da 226 a 230 metri 605; // da 231 a 235 metri 610; // da 236 a 240 metri 620; // da 241 a 245 metri 625; // da 246 a 250 metri 630; // da 251 a 255 metri 640; // da 256 a 260 metri 645; // da 261 a 265 metri 650; // da 266 a 270 metri 655; // da 271 a 275 metri 660; // da 276 a 280 metri 670; // da 281 a 285 metri 675; // da 286 a 290 metri 680; // da 291 a 295 metri 685; // da 296 a 300 metri 695; // da 301 a 305 metri 695; // da 306 a 310 metri 700; // da 311 a 315 metri 710; // da 316 a 320 metri 715; // da 321 a 325 metri 720; // da 326 a 330 metri 725; // da 331 a 335 metri 730; // da 336 a 340 metri 735; // da 341 a 345 metri 740; // da 346 a 350 metri 745; // da 351 a 355 metri 750; // da 356 a 360 metri 760; // da 361 a 365 metri 765; // da 366 a 370 metri 770; // da 371 a 375 metri 775; // da 376 a 380 metri 780; // da 381 a 385 metri 785; // da 386 a 390 metri 790; // da 391 a 395 metri 795; // da 396 a 400 metri 800; // da 401 a 405 metri 805; // da 406 a 410 metri 810; // da 411 a 415 metri 815; // da 416 a 420 metri 820; // da 421 a 425 metri 825; // da 426 a 430 metri 830; // da 431 a 435 metri 835; // da 436 a 440 metri 840; // da 441 a 445 metri 845; // da 446 a 450 metri 845; // da 451 a 455 metri 850; // da 456 a 460 metri 855; // da 461 a 465 metri 860; // da 466 a 470 metri 865; // da 471 a 475 metri 870; // da 476 a 480 metri 875; // da 481 a 485 metri 880; // da 486 a 490 metri 885; // da 491 a 495 metri 890; // da 496 a 500 metri 900; // NB - 1) Ogni alveare ha a disposizione 5.000 mq di superficie; la distanza equivale al raggio di un cerchio di pari superficie, calcolato nel seguente modo: RAGGIO = radice quadrata del numero alveari moltiplicato 5.000 mq / 3,14 2) Esempio pratico di applicazione: un apicoltore con n. 60 alveari, deve collocare il proprio apiario rispetto ad un altro apiario di n. 40 alveari, alla distanza di almeno 565 mt. (310+ 255).