Il ricorso è infondato e non merita accoglimento-Tribunale civile di Frosinone
Tribunale civile di Frosinone
Il dott. A.M., in funzione di giudice unico,
letti gli atti di tutela cautelare avanzata nel proc.civ.n....omissis da ..omissis..nei confronti di .omissis...
sciolta la riserva formulata nell'udienza del 21.4.2008
OSSERVA
Il ricorrente ha adito il giudice per sentire accogliere la richiesta di tutela cautelare invocata ai sensi dell'art. 700 cod. pro.civ. e, in particolare, per sentire ' adottare i provvedimenti cautelari necessari e sufficienti perché cessino immediatamente le turbative e le immissioni degli sciami d'api coltivate da....omissis...in danno dei ricorrenti, accertare la violazione del diritto alla salute e del diritto di proprietà dei ricorrenti, con conseguente declaratoria di spostamento e/o rimozione immediata delle arnie situate nelle vicinanze delle abitazioni dei ricorrenti che determinano una situazione di intollerabilità'
I ricorrenti hanno allegato in punto di fatto:
-di vivere in prossimità dei terreni sui quali il resistente svolge l'attività di apicoltore;
-che a causa dello sciamare delle api della resistente risulta impedito ai ricorrenti di godere appieno della casa di abitazione, che la stessa ha subito gravi danni dal passaggio delle api, derivanti dalla perdita di escrementi e di polline, e che la presenza degli insetti costituirebbe anche un serio pericolo per la salute dei ricorrenti medesimi.
Chiedevano pertanto l'adozione di provvedimenti urgenti volti ad impedire il protrarsi di tale situazione,sussumibile nella categoria delle immissioni intollerabili ex art. 884 c.c.
Il resistente si è costituito invocando una pronuncia di inammisibilità del ricorso ovvero di rigetto dello stesso nel merito. Sostiene infatti il resistente che l'attività di cui trattasi si protrae da almeno 20 anni, è sempre stata esercitata nel rispetto delle normative di settore (L.313/04 e legge Regione Lazio n.75 del 10.12.1998); che non risulta in alcun modo provato che il danno lamentato dai ricorrenti sia ascrivibile alla resistente, posto che su terreni limitrofi vi sarebbero anche altri apiari, che non sussisterebbe comunque il periculum in mora posto che la resistente esercita la propia attività da circa 20 anni.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento

L'ordinamento giuridico, tra le varie forme di tutela da esso previste, colloca la tutela cautelare tra quelle di natura residuale, giustificando tali provvedimenti solo nel caso sussistano particolari esigenze d'urgenza che impediscono l'attesa del giudizio di merito.
L'ordinamento, cioè, prevede la possibilità di assicurare,in via provvisoria,attraverso i provvedimenti cautelari, gli effetti che scaturiranno dal successivo giudizio di merito.
Ciò si realizza sia attraverso misure cautelari "tipiche", in quanto disciplinate nei presupposti e negli effetti, sia attraverso i "provvedimenti d'urgenza", previsti dall'art. 700 cod. proc.civ. Tra le misure cautelari, il " provvedimento d'urgenza" rappresenta, per la sua atipicità, relativa al contenuto del provvedimento, e per la circonstanza che è ammissibile solo quando non risultano utilizzabili altre misure cautelari, una misura cautelare residuale.
L'art. 700 cod. proc. civ., dispone che "...chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia intaccato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito"
Ebbene, i requisiti che giustificano l'emissione di un provvedimento d'urgenza e che devono essere accertati dal giudice, nei limiti consentiti dalla sommarietà del giudizio, sono il fumus boni iuris ed, in particolare, il periculum in mora
Entrambi non risultano provati nel caso di specie
Sotto il profilo della fondatezza del ricorso occorre infatti sottolineare come attività di apicoltura svolta dalla resistente sia risultante pienamente rispondente ai requisiti normativi relativi alle distanze dalle proprietà limitrofe.
Risulta infatti dimostrato che la proprietà dei ricorrenti disti dagli apiari, al minimo , 130 metri circa laddove la normativa prevede distanze minime di soli 10 metri. Nessuna violazione pertanto sussiste delle distanze legali di cui all'art. 896 bis c.c.
L'eventuale fondatezza del ricorso andrebbe quindi valutata esclusivamente sotto l'aspetto, peraltro ampiamente discrezionale, di cui all'art. 844 c.c.
Tale norma, pur fondamentale nell'ordinamento, in quanto volta a temperare il libero esercizio del diritto di proprietà con le esigenze di solidarietà sociale, prevede tuttavia una valutazione intrinsecamente discrezionale della tollerabilità delle altrui immissioni in ragione dei luoghi, della normale tollerabilità e del contemporamento delle esigenze della produzione.
Tutti i predetti elementi inoltre presuppongono la sussistenza di un rapporto di causalità tra le propagazioni che si assumono lesive ed i disagi riscontrati.
Orbene, nel caso di specie, non può darsi raggiunta alcuna certezza probatoria, sia pure nei limiti richiesti dalla fase cautelare del giudizio, in ordine a:
-provenienza delle immissioni;
-superamento della normale tollerabilità.
Nessuna prova vi è che le api di cui i resistenti lamentano la presenza provengano dall'attività della resistente. Risulta infatti accertato che nella zona per cui è causa insista anche altra attività di apicoltura svolta da...omissis..
E' notorio infatti che le api, per reperire il polline, possono spostarsi persino di chilometri e non sembra potersi escludere quanto meno una compresenza di sciami provenienti da altri allevamenti presenti in zona.
Infatti l'abitazione dei resistenti si troverebbe sulla traiettoria di libero volo delle api bottinatrici dirette verso le innumerevoli fonti di nettare e polline.
D'altra parte, anche sotto il profilo della valutazione dei fatti rispetto allo stato dei luoghi, le caratteristiche di casa di campagna dei ricorrenti non possono non portare ad un giudizio ancor più elastico delle tolleranze di fenomeni naturali, quali la presenza di insetti potenzialmente fastidiosi.
In ordine poi alla normale tollerabilità, pur risultando chiaro, da un punto di vista prettamente psicologico, che la tollerabilità rispetto ad un agente di stress possa variare nel corso del tempo ed aumentare sensibilmente in presenza di concause o di reiterazione, è evidente come il giudizio debba essere svolto su basi il più possibile oggettive. Tale giudizio porta, nel caso di specie, ad escludere il superamento delle normali tollerabilità. Occorre infatti notare, in primo luogo, che il fenomeno di cui trattasi è limitato nel corso dell'anno e nel corso del giorno, in secondo luogo che la resistente gestisce in loco l'attività di apicoltura da ben venti anni e non risulta in alcun modo documentata, prima della presente causa simile iniziativa giudiziaria, di talché l'improvvisa intollerabilità delle immissioni da un lato non appare riconducibile a mutate condizioni oggettive dell'attività della resistente, dall'altro non risulta ascrivibile al reale superamento di limiti che invece le parti ricorrenti avevano sopportato nei precedenti anni.
Sotto questo profilo peraltro i ricorrenti, che pure non sono i soli ad abitare nella zona, non hanno neppure allegato lamentele o disagi, che comunque avrebbero sempre dovuto superare la normale tollerabilità, da parte di altri soggetti in condizioni analoghe.
Quanto al periculum in mora, ovvero alle ragioni di urgenza, merita osservare quanto segue.
La resistente svolge l'attività di apicoltrice da almeno venti anni.
Durante tale lasso di tempo non risulta essere stata intentata alcuna causa analoga alla presente,segno evidente, oltre che della insussistenza dei requisiti del fumus, anche di quelli concernenti la sussistenza di pericoli di danno imminente, se è vero, come è vero, che negli ultimi venti anni le parti non hanno ritenuto, o comunque dimostrato, di avere adito l'autorità giudiziaria.
Appare peraltro oltremodo evidente che l'insussistenza dei requisiti di legge per l'adozione di un provvedimento giudiziario urgente non significa che, sul diverso piano della spontanea comprensione delle altrui situazioni di disagio, la parte resistente non possa adottare condotte idonee a diminuire le problematiche sollevate dai ricorrenti.
Quanto alle spese di lite della presente procedura, ricorrono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti, con eccezione di quelle di CTU restano a carico della ricorrente che le ha anticipate.
P.T.M.
- rigetta il ricorso proposto da ...omissis...nei confronti di ..omissis..
-compensa tra le parti le spese della presente procedura, con eccezione di quelle di CTU che restano a carico della parte che le ha anticipate.
Frosinone 23-4-08
Il giudice
Considerazioni:
1.avrei dovuto spostare un apiario di...350 casse,perchè vìolano il diritto alla salute..beh che dire.. ormai il pensiero dominante fa scuola..vogliono vivere in campagna..ma non vogliono sentir puzze o ronzii...etc..
2. ho stipulato una polizza assicurativa con tutela legale, inizialmente mi hanno concesso la scelta del legale e di un perito di parte, poi ...tutto a mie spese..dieci quintali di acacia...mah..vedremo.


Giacomo Omallini info@apicolturaonline.it