Normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande nelle sagre e fiere


 

Ufficio D2 - Disciplina del commercio

Via Sallustiana 53

00186 ROMA

FIVA CONFCOMMERCIO

Via degli Scipioni 153

Prot. 504334 del 17.4.2002 00192 ROMA

(Risposta alla nota del 3.1.2002)

Comune di LOANO

(SAVONA)

Ufficio Sportello Unico

(Att.ne Dr. Giuffrida)

(Risposta al fax dell'11.1.2002)

Comune di SPOLETO

Ufficio Commercio

P.zza del Comune, 1

(Rifer. nota 11.2.2002, n. 4070)

Oggetto: Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), art. 52, comma 17. Esercizio di attività in sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.

E, p.c.:

ANCI

Via dei Prefetti 46

186 ROMA

(Att.ne Dr. Stefano Campioni)

UNIONCAMERE

P.zza Sallustio 21

00186 ROMA

2

ANVA CONFESERCENTI

Via Nazionale 60

00186 ROMA

La legge 28 dicembre 2001, n.448, dispone, all'art. 52, comma 17, che "a decorrere dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni non si applicano alle sagre fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico".

Con riferimento a detta disposizione e con riguardo ai quesiti pervenuti alla scrivente, si fa presente quanto segue.

La legge 11 giugno 1971 n. 426 e le successive modificazioni sono state espressamente abrogate dall'art. 26, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, "ad esclusione del comma 9 dell'art. 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio, relativamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 (..)"

Pertanto, salvo i riferimenti normativi espressamente citati dal predetto art. 26, comma 6, tutte le altre disposizioni della legge n. 426 non hanno più efficacia a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 114 e non è giuridicamente ammissibile sostenere una loro ultrattività o riviviscenza.

Si osserva, altresì, che il decreto legislativo n. 114 non rappresenta una modifica della legge n. 426 in quanto si sostanzia in una riforma ex novo della disciplina in materia di esercizio dell'attività commerciale.

Ciò significa che la disposizione di cui all'art. 52, comma 17 della citata legge n. 448 non può che riferirsi a quelle norme della legge n. 426 ancora vigenti, ossia , nello specifico, alle disposizioni relative alla iscrizione al REC per gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. In conseguenza di quanto sopra espresso, dalla data di entrata in vigore dell'art. 52, comma 17, della citata legge n. 448, in occasione di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, non occorre per chi somministra alimenti e bevande l'iscrizione al REC.

Al riguardo si rammenta che, per effetto dell'art. 6, comma 1, lett. b), del DPR 28 maggio 2001, n. 311, è stato abrogato l'art. 103 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, il quale prevedeva la possibilità di rilasciare le licenze temporanee di pubblico esercizio.

Conseguentemente, ad avviso della scrivente, le norme alle quali fare riferimento, in via generale, per l'esercizio temporaneo di somministrazione di alimenti e bevande sono l'art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il quale subordina il rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio per l'attività di somministrazione del titolare dell'impresa individuale o, in caso di società, del rappresentante legale ovvero di un suo delegato, nonchè quelle di cui all'art. 3della medesima legge che disciplinano le autorizzazioni.

Al riguardo, si evidenzia che il Consiglio di Stato nell'esprimere il parere n. 1273/93, pronunciato nell'Adunanza Generale del 25 luglio 1996, sullo schema di regolamento di esecuzione della legge n. 287 in discorso ha ammesso la possibilità di rilascio delle autorizzazioni temporanee per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande "in occasione di fiere, feste mercati o di altre riunioni straordinarie di persone" a soggetti in possesso di iscrizione al registro degli esercenti per detta attività. Nello specifico, il Consiglio di Stato rileva che la "(..) legge n. 287 del 1991, disciplinando l'attività di somministrazione di alimenti e bevande comunque svolta, non può non comprendere anche quella esercitata nelle menzionate occasioni aventi carattere di temporaneità, da sottoporre quindi alla medesima disciplina amministrativa.

A tal riguardo deve poi sottolinearsi che le autorizzazioni temporanee in questione non essendo contingentabili, restano assoggettate alla medesima disciplina dettata per le attività di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 287 del 1991(..)".

Di conseguenza, dette attività, aventi carattere di temporaneità ed esercitabili esclusivamente per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, sono soggette alla denuncia di inizio di attività che ha sostituito l'autorizzazione prevista dall'art. 3, comma 6, della legge n. 287 per effetto dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Resta fermo, comunque, che per effetto del disposto di cui all'art. 52, comma 17, della citata legge n. 448, solo in occasione di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, detta attività temporanea può essere consentita a soggetti non iscritti al registro degli esercenti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. La citata disposizione di cui all'art. 52, comma 17, comporta conseguenze anche nel caso dei soggetti legittimati all'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare sulle aree pubbliche, nel caso in cui intendano operare nelle fiere, sagre o manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico citate dalla norma.

Ai predetti, infatti, si applica l'art. 28, comma 7, del citato decreto n. 114, il quale dispone che "L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività.

L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio".

L'abilitazione alla somministrazione richiamata nella disposizione è dimostrata dall'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, grazie alla quale i soggetti in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, che, giova ribadirlo, si caratterizza per essere una autorizzazione che consente l'attività di vendita, nel caso in cui riguardi i prodotti alimentari, consente a chi la possiede anche la somministrazione dei medesimi se il soggetto risulta iscritto al registro per detta attività e detta iscrizione risulti sul titolo.

Con riguardo a detto ultimo aspetto occorre precisare ulteriormente quanto segue.

La legge 25 agosto 1991, n. 287, che disciplina l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, all'art. 1, comma 1, dispone che "per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati".

Da detta definizione consegue che l'elemento di distinzione tra l'attività di somministrazione e l'attività di vendita è dato dalla presenza di attrezzature in grado di consentire che i prodotti oggetto della vendita, ossia gli alimenti e le bevande, possano essere consumati dagli acquirenti "nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico" a tal fine attrezzati.

Pertanto, ai sensi delle norme vigenti, si può parlare di somministrazione di alimenti e bevande in senso proprio, o nel caso in cui la vendita del prodotto avvenga in locali dotati della attrezzatura idonea a consentire la consumazione sul posto, o in presenza di una superficie esterna egualmente dotata di attrezzature idonee.

Ciò significa che solo nel caso in cui si tratti di esercenti sulle aree pubbliche in possesso di concessione di specifica area da attrezzare per il consumo sul posto degli alimenti e delle bevande somministrate, e solo nel caso in cui si tratti delle specifiche tipologie di manifestazioni elencate nella citata norma di cui all'art. 52, comma 17, ai medesimi non può essere richiesta l'iscrizione nel registro per l'attività di somministrazione.

3. Come già desumibile dai punti precedenti, resta fermo che quanto sancito dalla citata disposizione di cui all'art. 52, comma 17, vale solo nel caso delle tipologie di fiere, sagre e manifestazioni espressamente previste dalla disposizione stessa, ossia quelle a carattere religioso, benefico o politico: ciò significa che nulla è mutato per quanto riguarda quelle non caratterizzate da detta connotazione che restano soggette alla disciplina del Titolo X del citato decreto n. 114 e alle disposizioni regionali emanate in attuazione del medesimo.

4. Analogamente, la norma in discorso non determina alcuna conseguenza, sia relativamente al quadro normativo da applicare sia con riguardo al sistema autorizzatorio, nel caso dei mercati che rappresentano una ulteriore tipologia di espressione dell'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche.

5. Con l'occasione si precisa, per quanto attiene al commercio al dettaglio, che le autorizzazioni temporanee alla vendita, previste dall'art. 40, comma 11, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (recante il regolamento di esecuzione della citata legge n. 426), e rilasciabili in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, non sono più contemplate dal citato decreto legislativo n.114, il quale tuttavia esclude dalla sua sfera di applicazione colui che esercita l'attività di vendita in maniera del tutto occasionale (cfr. art. 4, comma 1, lett. b, che fa rinvio all'esercizio professionale dell'attività, e all'art. 4, comma 2, lett. l, il quale si riferisce alle fiere campionarie e alle mostre di prodotti).

Alla luce di quanto sopra appare evidente che l'attività di vendita a dettaglio, in occasione di fiere, sagre e altre manifestazioni, ove esercitata in materia professionale, è soggetta alle disposizioni che disciplinano l'esercizio sulle aree pubbliche e a quelle vigenti in materia fieristica.

IL DIRETTORE GENERALE

(Piero Antonio Cinti)