Aethina tumida - TAR di Calabria: illegittimi gli incenerimenti



 N. 02183/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01856/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1856 del 2014, proposto da:

…………….. (omissis) , con domicilio eletto presso Alfredo Gualtieri in Catanzaro, Via Vittorio Veneto, 48;

contro
Regione Calabria; Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Catanzaro, Via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento del decreto n 94/14 emesso dal Presidente della Giunta Regionale avente ad oggetto ordinanza contingibile ed urgente a tutela del patrimoni apistico regionale e comunitario per rinvenimento di aethina tumida in alveari

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Letto il ricorso prodotto e gli atti depositati dalle parti, ritenuto che dalla lettura del provvedimento impugnato e da quello adottato dal Ministero della Salute non emergono specifiche e circostanziate motivazioni sulla necessaria distruzione degli apiari;
ritenuto, in particolare, che lo specifico rimedio richiesto, oltre a incidere in maniera significativa sull’equilibrio biologico del territorio regionale, rappresenta uno strumento drastico e derogativo del d.p.r. 320/1954, il quale prevede la distruzione dell’alveare e l’applicazione della procedura di disinfestazione dell’arnia infetta;
ritenuta l’estrema incidenza del provvedimento sull’equilibrio biologico e sugli interessi economici dell’intero territorio regionale (comportando, il rinvenimento anche di un unico coleottero, la distruzione dell’intero apiario, cioè di tutte le arnie e di tutti gli alveari costituenti l’apiario);
ritenuto che non si rinvengono nei provvedimenti indicati specifiche motivazione sull’effettiva idoneità degli strumenti adottati a determinare l’estinzione del coleottero;
ritenuto che non è, ugualmente, specificato se sussistono procedure o strumenti alternativi alla distruzione dell’intero apiario per evitare la diffusione dell’insetto (ovvero, in alternativa, specifica motivazione in ordine all’inidoneità di strumenti alternativi);
ritenuta, pertanto, la necessità di chiedere un supplemento istruttorio al Ministero della Salute e, in particolare, alle direzioni specificamente competenti affinché chiariscano e motivino specificamente sui seguenti punti: la necessità di un provvedimento che determini la distruzione dell’intero apiario (anziché dell’alveare e la disinfettazione delle arnie); la necessità di eliminare il coleottero dal territorio regionale e nazionale ovvero la possibilità di fare ricorso a strumenti alternativi, in considerazione delle difficoltà logistiche e tecniche esistenti per l’eliminazione dello stesso (che può vivere anche al di fuori degli alveari ed è capace di spostarsi anche per molti chilometri); l’idoneità degli strumenti adottati a eliminarlo o a impedirne la diffusione e la possibilità di utilizzare uno strumento meno invasivo, rispetto alla distruzione degli apiari, per perseguire il medesimo fine, in base al principio di proporzionalità;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), dispone trasmettersi il presente provvedimento al Ministero della Salute e alle direzioni competenti, affinché provveda a rispondere nel più breve tempo possibile, stante la drasticità dello strumento adottato, e, comunque, entro 45 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alle richieste articolate nella motivazione del presente provvedimento.
Rinvia all’udienza del 19.2.2015
Si comunichi alle parti e al Ministero della Salute.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Guido Salemi, Presidente
Emiliano Raganella, Referendario
Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)