Circolare ministeriale esplicativa Attività commerciale svolta da produttori agricoli

 


8 febbraio '02
prot.501751

OGGETTO : Attività commerciale svolta da produttori agricoli
L. 9 febbraio 1963 n. 59 e D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228

Si fa riferimento al quesito a margine indicato nel quale codesto Comune rivolge alcuni quesiti in merito alle modalità di svolgimento dell'attività di vendita svolta da produttori agricoli.
In merito, preme sottolineare, in primo luogo, che la materia inerente il settore agricolo è di spettanza del Ministero delle politiche agricole, pertanto la scrivente si limita a formulare le considerazioni che concernono gli aspetti commerciali strettamente connessi con la materia di propria competenza e la relativa normativa..2
La fattispecie prospettata nel quesito datato 20.4.2001 n. 2660, concerne una Cooperativa agricola titolare di un'autorizzazione per la vendita di carni e prodotti lattiero-caseari rilasciata ai sensi della legge 9.2.1963 n. 59.
Al riguardo si premette che il settore dell'attività di vendita svolta da parte dei produttori agricoli è oggi regolamentata dal decreto legislativo 18.5.2001 n.228 avente ad oggetto "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art.7 della L.5 marzo 2001, n.57". Ciò premesso si precisa che alla fattispecie descritta nel succitato quesito n.2660, sottoposta, ad indagini della Procura della Repubblica, si applica la disciplina dell'art.1, comma1, della legge n.59 il quale dispone che "i produttori singoli o associati non sono tenuti a munirsi della licenza di cui alla legge 16 dicembre 1926, n.2174, per la vendita al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica, dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento(…)".
Alla stregua di tale normativa, pertanto, si fa presente quanto segue.
1. Al primo quesito proposto ossia, se la società cooperativa titolare di un'azienda agricola "può vendere, oltre ai prodotti ottenuti direttamente dall'Azienda, anche prodotti acquistati da altre ditte"si fa presente che la risposta è negativa.
2. Conseguentemente, anche per il secondo ed il terzo quesito la risposta è negativa.
3. In merito al quarto quesito con il quale si chiede se " la Società può vendere prodotti di altre cooperative, con le quali è consorziata, aventi sede in altri Comuni" si fa presente quanto segue.
Il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n.59 dispone che : "Ai fini della presente legge, sono considerati produttori agricoli i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi".
Nel silenzio della norma, non può considerarsi vietata, secondo il parere della scrivente, la vendita da parte di una società, di prodotti provenienti da cooperative ad essa consorziate ed aventi sede in comuni diversi.
4. Infine codesto Comune chiede di sapere se "il fatto che uno dei soci abbia svolto l'attività di vendita nella macelleria sociale, costituisca o meno, requisito professionale ai sensi dell'art.5, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n.114/98", in quanto la società sarebbe ora intenzionata ad attivare un esercizio di vicinato.
Dalla formulazione del quesito sembra di poter comprendere che la società abbia intenzione di cessare l'attività di vendita come agricoltore e di iniziare una nuova attività di vendita come commerciate sottostando alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.114..3
A norma di tale decreto, pertanto, la cooperativa potrà attivare un esercizio di vicinato, una media struttura o una grande struttura di vendita dimostrando di essere in possesso, fra l'altro, dei requisiti professionali richiesti dall'art. 5 del decreto n.114.
Ciò premesso, relativamente allo specifico quesito proposto da codesto Comune in merito al requisito professionale in possesso del socio, si precisa che l'art.5, comma 5 del decreto legislativo 31.3.1998 n.114 considera requisito valido ai fini dello svolgimento dell'attività di vendita dei prodotti alimentari "l'aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione , o se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS".
Al riguardo si osserva che la norma in esame prende in considerazione, ai fini della sussistenza del requisito professionale , la pratica svolta solo ed esclusivamente nell'ambito dell'attività di vendita , la scrivente, pertanto, esprime il parere che non possa ritenersi requisito valido ai fini dello svolgimento dell'attività commerciale la pratica effettuata nell'ambito dell'attività di produttore agricolo.
Tutto ciò premesso si fa riferimento a quanto ulteriormente chiesto da codesto Comune nella successiva nota datata 21.01.2002 n.0556, ossia che le problematiche in discorso siano esaminate alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo n.228 citato nelle premesse.
Tale decreto introduce sostanziali novità nel settore, in particolare l'art.1, comma 2 ha disposto che: "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art.2135 del codice civile (…) prevalentemente prodotti dei soci , ovvero forniscano prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".
Il successivo art. 4 dispone che "gli imprenditori agricoli , singoli o associati (…) possono vendere al dettaglio , in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità", (…)Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 (…) Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per la società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n.114 del 1998".
Alla stregua di tali disposizioni, pertanto, alla società cooperativa in discorso, attualmente, è consentito svolgere attività di vendita di prodotti non di propria produzione nel rispetto dei limiti quantitativi esplicitamente indicati dall'art.4 citato..4
Conseguentemente si precisa che se la società volesse intraprendere l'attività di vendita di prodotti non di propria produzione senza tuttavia abbandonare l'attività agricola, potrebbe farlo ai sensi e nei limiti della normativa contenuta nel decreto legislativo n.228, senza dover rispettare le norme contenute nel decreto legislativo n.114.
Ciò significa che ove ciò si verificasse, solo le precisazioni date dalla scrivente ai punti 3 e 4 della presente, sono da considerarsi attuali, vista la disciplina di cui al citato decreto n.228.
Altre considerazioni potranno essere prospettate dal Ministero delle politiche agricole, cui la presente è inviata per conoscenza e che, come già sottolineato è il Ministero competente nel settore dell'agricoltura.
Il citato Ministero, infatti, ha provveduto a curare la predisposizione del decreto legislativo n.228 , a coordinarne i lavori preparatori ed a seguirne l'iter.
Per concludere si precisa che la sede della Direzione Generale scrivente è stata trasferita da Via Molise 2 in Via Sallustiana n. 53 e, pertanto, ogni altra comunicazione sarà recapitata in tempi più celeri se indirizzata direttamente alla sede attuale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Piero Antonio Cinti)