XIII Commissione - Resoconto di giovedì 11 ottobre 2001


Apicoltura.
C. 429 Sedioli.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, illustra la proposta di legge in esame, che intende apprestare una disciplina generale dell'attività dell'apicoltura al fine di recuperare i ritardi e le carenze che hanno interessato il settore dal punto di vista normativo.
Ricorda che nel corso della XIII legislatura la Commissione agricoltura aveva già iniziato l'esame di diverse proposte di legge in materia, pervenendo all'adozione di un testo unificato con le caratteristiche di una legge quadro, che già considerava le competenze trasferite alle regioni, del quale si riprendono in larga parte i contenuti.
Più specificamente, con la proposta di legge in esame si stabilisce che l'apicoltura deve essere considerata attività d'interesse nazionale in ambito agricolo e che essa è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola. È attività di interesse nazionale poiché va considerata non solo per le sue pur rilevanti finalità produttive, ma anche per il suo ruolo insostituibile ai fini degli assetti del ciclo biologico naturale. In particolare, l'azione impollinatrice delle api è indispensabile sia per gli equilibri della flora spontanea, sia per favorire lo sviluppo delle produzioni biologiche in importanti settori, come quello ortofrutticolo.
Si stabilisce inoltre che sono prodotti agricoli il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele; che è considerato apicoltore colui che detiene e conduce alveari in forma amatoriale, mentre produttore apistico è colui che esercita l'apicoltura a fine economici e commerciali (in quest'ultimo caso, se il produttore raggiunge 104 giornate lavorative annue, esso è considerato coltivatore diretto); che le regioni sono tenute a disciplinare l'uso dei pesticidi nel periodo della fioritura; che deve essere adottato un documento programmatico contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico ; che i detentori degli alveari devono presentare alla provincia una denuncia nella quale si indichi la collocazione ed il numero degli apiari; che lo Stato e le regioni sono tenuti ad incentivare la pratica economico-produttiva del nomadismo sulla base dei principi elencati nella proposta; che gli apiari devono essere collocati ad una determinata distanza di sicurezza dal pubblico transito e dai confini di proprietà pubbliche e private; che i consorzi apistici possono godere dei benefici previsti dalla legge sull'associazionismo dei produttori agricoli qualora si trasformino, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento, in associazioni di produttori apistici; che il servizio di impollinazione è considerato a tutti gli effetti attività agricola e produttiva di reddito agrario; che deve essere adeguato il regolamento di polizia veterinaria all'evolversi delle patologie apistiche; infine, che le regioni sono tenute a determinare le sanzioni amministrative connesse alla violazione delle norme contenute nel provvedimento in esame e nelle leggi regionali emanate in materia.
Dopo aver rilevato che le disposizioni richiamate possono fornire una prima risposta normativa ad un settore che, seppur capace di offrire una produzione di elevata qualità, trova difficoltà a conquistare nuovi spazi di mercato, anche in ragione di un disinteresse finora prestato dal legislatore a tale comparto e per i ritardi dell'Unione europea per il pieno riconoscimento del miele vergine integrale, auspica che vi sia il più ampio consenso da parte della Commissione sulla proposta di legge in esame.

Il sottosegretario Paolo SCARPA BONAZZA BUORA si riserva di intervenire in sede di replica.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.