Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici"

(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 5 novembre 2002, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)


Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200

All'articolo 1, al comma 1:

al capoverso 2, nell'alinea, dopo le parole: "a favore delle aziende agricole di cui al comma 1," sono inserite le seguenti: "delle aziende zootecniche e delle aziende apistiche,";

al capoverso 2, lettera a), le parole: "fino al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'80 per cento" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, può essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985";

al capoverso 2, lettera b), le parole: "dall'articolo unico, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 novembre 1985" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985";

al capoverso 2, lettera c), le parole: "fino al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'80 per cento" e le parole da: "in alternativa ai contributi" fino alla fine della lettera sono soppresse;

al capoverso 2, la lettera d) è soppressa;

al capoverso 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i parametri e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali";

dopo il capoverso 2-bis è inserito il seguente:
"2-ter. I limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"ART. 1-bis. - 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)"".

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5";

al comma 2, dopo le parole: "sui ricavi" sono inserite le seguenti: ", sulle strutture"; le parole: "Fondo riassicurativo" sono sostituite dalle seguenti: "fondo per la riassicurazione dei rischi"; dopo le parole: "della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "cosí come finanziato dall'articolo 13, comma 4-sexies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto contributo è concesso a condizione che sia accertato il conseguimento di un adeguato vantaggio economico a favore delle imprese agricole".

L'articolo 3 è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere da tale data riacquistano efficacia le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo antecedente le modifiche apportate dal citato decreto-legge n. 273 del 1996";

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Nel periodo transitorio, a decorrere dalla data indicata al comma 1 e fino al 31 dicembre 2003, per le produzioni e le strutture assicurabili al mercato agevolato, per le quali non risulta attivata alcuna forma di garanzia, gli interventi compensativi dei danni di cui all'articolo 1, comma 1, sono stabiliti, in misura gradualmente ridotta, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: "luglio ed agosto" sono sostituite dalle seguenti: "luglio, agosto e settembre";

al comma 2, primo periodo, le parole: "euro 11.428.047 per l'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "euro 16.428.047 per l'anno 2002" e le parole: "9.000.000 di euro" sono sostituite dalle seguenti: "11.000.000 di euro"; al secondo periodo le parole: "7.292.392, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "7.292.392, mediante proporzionale riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, alinea, dell'articolo 36 del"; dopo le parole: "l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali" sono inserite le seguenti: ", quanto ad euro 5.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"; le parole: "di 9.000.000 di euro," sono sostituite dalle seguenti: ", per 9.000.000 di euro" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per i rimanenti 2.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"ART. 5-bis. - 1. Il comma 4-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:
"4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003"".

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Decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200

"Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2002



Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e' sostituito dai seguenti:
"2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite, a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, possono essere concessi i seguenti aiuti:
a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del 15 per cento;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si e' verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le modalita' di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si e' verificato l'evento;
c) contributi in conto capitale fino al 50 per cento per il ripristino delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte; in alternativa ai contributi possono essere concessi finanziamenti da ammortizzare in dieci anni, a tasso agevolato nella misura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985;
d) i limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2-bis. A favore delle cooperative agricole di raccolta, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito danni economici a seguito della riduzione dei conferimenti delle imprese associate e della conseguente minore commercializzazione in misura non inferiore al 35 per cento rispetto al triennio precedente, sono concessi prestiti agevolati, ad ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attivita' lavorativa; l'entita' del prestito e' contenuta nel limite percentuale delle minori entrate.".

Art. 2.

1. Il contributo dello Stato sulla spesa per la copertura assicurativa agevolata per le polizze multirischio di cui all'articolo 127, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' concesso, sulla base dei parametri determinati entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324. I parametri sono stabiliti per ciascun prodotto e per area omogenea sulla base degli elementi statistico-assicurativi, comprensivi del rapporto sinistri-premi, rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

2. Per favorire l'ampliamento della base assicurativa a garanzia dei rischi agricoli e per agevolare l'adozione di polizze multirischio sulle rese, sui ricavi e sul reddito complessivo aziendale, il Fondo riassicurativo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, puo' assumere in riassicurazione e mantiene a proprio carico fino al 100 per cento dei rischi derivanti dalle predette polizze, per un periodo di sperimentazione di durata triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle disponibilita' annuali di bilancio.

Art. 3.

1. Nei limiti degli stanziamenti relativi al Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, rispettivamente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze U.P.B. 3.2.4.3 - capitolo 7411 - e nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali U.P.B. 3.2.3.3 - capitolo 7439 - per la concessione dei contributi sulla spesa assicurativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere determinate le occorrenti compensazioni in relazione alle accertate esigenze di spesa. Qualora le somme oggetto di compensazione siano gia' affluite al relativo conto corrente di tesoreria possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla suddetta U.P.B. 3.2.3.3 - capitolo 7439 - dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, e' abrogato.

Art. 5.

1. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti agricoli, nonche' il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi climatici avversi dei mesi di luglio ed agosto 2002 e da altre avversita' eccezionali del medesimo anno, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure contenute nella medesima legge.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di Euro 11.428.047 per l'anno 2002, nonche' un limite di impegno quindicennale di 9.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto ad Euro 7.292.392, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, quanto ad Euro 4.135.655, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, quanto al suddetto limite di impegno quindicennale di 9.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Le somme di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.