Applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 concernente produzione e commercializzazione del miele.


Gazzetta Ufficiale N. 67 del 22 Marzo 2005
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 8 marzo 2005, n.1
Applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 concernente produzione e commercializzazione del miele.
Alle Associazioni ed organizzazioni del tavolo agroalimentare
Alle regioni e province autonome assessorati agricoltura
All'Ispettorato centrale repressione frodi
Al Ministero delle attivita' produttive
Al Ministero della salute
Al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura
All'Istituto nazionale di apicoltura

Il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2004 ha dato attuazione alla direttiva 2001/110/CE, concernente la produzione e commercializzazione del miele, prevedendo l'abrogazione della precedente normativa nazionale costituita dalla legge 12 ottobre 1982 n. 753 e successive modifiche ed integrazioni.
In sede di applicazione della normativa di cui in oggetto sono emerse alcune problematiche relative alle indicazioni che possono essere utilizzate a completamento della denominazione «miele» ed in particolare la possibilita' o meno di continuare ad utilizzare il termine «millefiori» come indicazione di origine floreale, nonche' l'ammissibilita' o meno dell'utilizzo di indicazioni del tipo «miele di montagna», «miele di prato» e «miele di bosco».
Relativamente al primo problema, va osservato che l'indicazione «millefiori» prevista dalla precedente normativa nazionale, non risulta invece specificamente contemplata dal testo italiano della direttiva 2001/110/CE e del decreto legislativo n. 179/2004 di recepimento.
Al riguardo occorre quindi analizzare la volonta' del legislatore europeo per verificare se quest'ultimo all'art. 2 punto 2 lett. b) primo trattino (possibilita' di completamento della denominazione di miele con riferimento all'origine floreale) intendesse o meno riferirsi ai soli mieli unifloreali.
L'art. 2, punto 2 lett. b), primo trattino, della direttiva comunitaria nel testo italiano, nonche' l'art. 3 comma 2 lett. d)-1) del decreto legislativo n. 179/2004 di recepimento, prevedono che, ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni di miele possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento all'origine floreale o vegetale se il prodotto e' interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche»; al contrario il testo della direttiva medesima in lingua inglese stabilisce che tali indicazioni possono essere utlilizzate «if the product comes wholly or mainly from the indicated source and possesses the organoleptic, psyco-chemical and microscopic characteristics of the source» e quello in lingua francese recita: «si le produit provenient entierement au essentialment de l'origine indiquee' et en possede le caracteristiques organoleptiques, physico-chemiques eti microscopiques».
In tal senso l'impiego dei termini «source» e «origine» che hanno sicuramente un significato piu' ampio rispetto a quello della parola italiana «pianta», fa ritenere che la direttiva comunitaria non intenda limitare l'uso di indicazioni botaniche ai soli mieli unifloreali.
Pertanto la dizione italiana «pianta» va interpretata estensivamente nel senso di ricomprendere sia una singola specie vegetale che una pluralita' di specie.

E' quindi ritenuta ammissibile l'indicazione di «millefiori», riferita a miele proveniente da piu' specie vegetali.

Del resto e' noto che tale indicazione costituisce ormai per i consumatori italiani ed europei una vera e propria consuetudine ed un motivo di riconoscibilita' del prodotto in linea con la vigente normativa comunitaria e nazionale sull'etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti alimentari.
Per quanto invece concerne le indicazioni «miele di montagna», «miele di prato» e «miele di bosco», queste ultime non possono essere considerate ammissibili poiche' i termini «montagna», «prato» e «bosco» come tali non si riferiscono ne' a specifiche origini floreali o vegetali, ne' a regioni o territori o luoghi precisamente individuati.
Roma, 8 marzo 2005
Il direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Abate