Gazzetta ufficiale dell’Unione europea REG. (CE) N. 889/2008
REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, l’articolo 11, secondo comma, l’articolo 12, paragrafo 3, l’articolo 14, paragrafo 2, l’articolo 16, paragrafo 3, lettera c), l’articolo 17, paragrafo 2, l’articolo 18, paragrafo 5, l’articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 21, paragrafo 2, l’articolo 22, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 3, l’articolo 25, paragrafo 3, l’articolo 26, l’articolo 28, paragrafo 6, l’articolo 29, paragrafo 3, l’articolo 38, lettere a), b), c) ed e), e l’articolo 40,
considerando quanto segue:
(omissis)
(10) L’allevamento biologico dovrebbe garantire il rispetto delle esigenze comportamentali specifiche degli animali. In proposito, per tutte le specie, è necessario che i locali di stabulazione rispondano alle necessità degli animali in materia di aerazione, luce, spazio e benessere e occorre per tanto prevedere una superficie sufficiente per consentire a ciascun animale un’ampia libertà di movimento nonché per sviluppare il comportamento sociale naturale dell’animale. Occorre definire le condizioni di stabulazione specifiche e le pratiche di allevamento di determinati animali, comprese le api
(18) Devono essere previste norme specifiche per la profilassi e i trattamenti veterinari in apicoltura.
(24) Conformemente all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 834/2007, occorre fissare condizionispecifiche per l’applicazione delle deroghe previste in tale articolo. È opportuno stabilire tali condizioni con riguardo all’indisponibilità di animali, alimenti per animali, cera d’api, sementi e tuberi-seme di patate o altri ingredienti ottenuti dall’agricoltura biologica, nonché di problemi particolari connessi alla conduzione degli allevamenti e in caso di circostanze calamitose.
(27) Tenuto conto dell’importanza dell’impollinazione nel settore dell’apicoltura biologica, è opportuno prevedere la possibilità di concedere deroghe che autorizzino la coesistenza di unità apicole biologiche e non biologiche nell’ambito della stessa azienda.
CAPO 2
Produzione animale

Articolo 7
Campo di applicazione
Il presente capo stabilisce norme di produzione dettagliate per quanto riguarda le specie seguenti: bovini, comprese le specie Bubalus e Bison, equidi, suini, ovini, caprini, avicoli (le specie di cui all’allegato III) e api.
SEZIONE 1
ORIGINE DEGLI ANIMALI

Articolo 8
Origine degli animali biologici
1. Nella scelta delle razze o delle linee genetiche si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre, le razze e le linee genetiche devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva, dando la preferenza a razze e varietà autoctone.
2. Per le api, è privilegiato l’uso di Apis mellifera e delle sue subspecie locali.

Articolo 9
Origine degli animali non biologici
(omissis)
5. Per il rinnovo degli apiari, il 10 % all’anno delle api regine e degli sciami può essere sostituito da api regine e sciami non biologici a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica.

Articolo 13
Requisiti e condizioni di ricovero specifici applicabili all’apicoltura
1. L’ubicazione degli apiari deve essere tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano costituite essenzialmente da coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico e/o da flora spontanea e/o da coltivazioni sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale equivalenti a quelle descritte all’articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1) o all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80) che non incidono sulla qualifica della produzione apicola come produzione biologica. I requisiti sopra esposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.
2. Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non è possibile praticare un’apicoltura che risponda alle norme di produzione biologica.
3. Gli alveari sono costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l’ambiente o i prodotti dell’apicoltura.
4. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica.
5. Fatto salvo l’articolo 25, solo prodotti naturali come il propoli, la cera e gli oli vegetali possono essere utilizzati negli alveari.
6. È vietato l’uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura.
7. Per l’estrazione del miele, è vietato l’uso di favi che contengano covate.

Articolo 18
Gestione degli animali
(omissis)
3. Sono vietate mutilazioni quali la spuntatura delle ali delle api regine.
SEZIONE 3
ALIMENTI PER ANIMALI

Articolo 19
Alimenti provenienti dall’azienda stessa o da altre aziende biologiche
(omissis)
2. Nel caso delle api, alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scor te di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale.
3. L’alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni climatiche avverse e unicamente tra l’ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell’inizio del successivo periodo di disponibilità del nettare o della melata. L’alimentazione viene effettuata con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici.

Articolo 25
Norme specifiche applicabili alla profilassi e ai trattamenti veterinari in apicoltura
1. Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (da utilizzare unicamente in trappole) e i prodotti elencati nell’allegato II.
2. Per la disinfezione degli apiari sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.
3. È ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l’infestazione da
4. Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono malate o infestate, esse sono curate immediatamente ed eventualmente isolate in apposito apiario.
5. I medicinali veterinari possono essere utilizzati in apicoltura biologica se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario.
6. Nei casi di infestazione da Varroa destructor possono essere usati l’acido formico, l’acido lattico, l’acido acetico e l’acido ossalico nonché mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.
7. Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica, le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica. Successivamente esse saranno soggette al periodo di conversione di un anno di cui all’articolo 38, paragrafo 3.
8. I requisiti di cui al paragrafo 7 non si applicano ai prodotti elencati al paragrafo 6.

Articolo 38
Animali e prodotti animali
(omissis)
3. I prodotti dell’apicoltura possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologico soltanto se le norme applicabili a tale produzione sono state rispettate per almeno un anno.
4. Il periodo di conversione degli apiari non si applica in caso di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento.
5. Nel corso del periodo di conversione, la cera è sostituita con cera proveniente dall’apicoltura biologica.

Articolo 41
Gestione di unità apicole a fini d’impollinazione
Ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, l’operatore può gestire, per garantire l’attività di impollinazione, unità apicole biologiche e non biologiche nell’ambito della stessa azienda, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti in materia di produzione biologica, ad eccezione delle disposizioni relative all’ubicazione degli apiari. In tal caso, il prodotto non può essere venduto con la denominazione biologica. L’operatore conserva documenti giustificativi attestanti il rispetto di questa disposizione.

Articolo 44
Uso di cera d’api non biologica
Nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, può essere utilizzata cera non biologica unicamente se:
a) la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio;
b) è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze non autorizzate nella produzione biologica;
c) la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli.
SEZIONE 4 NORME DI PRODUZIONE ECCEZIONALI IN CASO DI CIRCOSTANZE CALAMITOSE AI SENSI DELL’ARTICOLO 22, PARAGRAFO 2, LETTERA F), DEL REGOLAMENTO ( CE) N. 834/2007

Articolo 47
Circostanze calamitose
L’autorità competente può autorizzare in via temporanea:
a) in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose e in mancanza di animali allevati con il metodo biologico, il rinnovo o la del patrimonio zootecnico con animali provenienti da allevamenti non biologici;
b) in caso di elevata mortalità delle api a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose e in mancanza di apiari biologici, la ricostituzione degli apiari con api non biologiche;
(omissis)
d) in caso di condizioni meteorologiche eccezionali e persistenti o di circostanze calamitose che impediscono la produzione di nettare o di melata, l’alimentazione delle api con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici.

Articolo 77
Misure di controllo sui medicinali veterinari
Ogni qual volta vengano somministrati medicinali veterinari, le informazioni di cui all’articolo 76, lettera e), devono essere dichiarate all’autorità o all’organismo di controllo prima che gli animali o i prodotti animali siano commercializzati con la denominazione biologica. Gli animali trattati devono essere chiaramente identificati, individualmente per il bestiame di grandi dimensioni, individualmente o a lotti o ad alveari per il pollame, i piccoli mammiferi e le api.

Articolo 78
Misure di controllo specifiche per l’apicoltura
1. L’apicoltore fornisce all’autorità o all’organismo di controllo un inventario cartografico su scala adeguata dei siti di impianto degli alveari. In mancanza di zone designate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, l’apicoltore fornisce all’autorità o all’organismo di controllo adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri prescritti dal presente regolamento.
2. Nel registro dell’apiario sono annotati i seguenti dati relativi alla nutrizione: tipo di prodotto, date, quantità e alveari interessati.
3. Ogni qual volta debbano essere somministrati medicinali veterinari, occorre annotare in modo chiaro e dichiarare all’autorità o all’organismo di controllo, prima che i prodotti siano commercializzati con la denominazione biologica, il tipo di prodotto somministrato (indicando anche i principi attivi in esso contenuti), i particolari della diagnosi, la posologia, le modalità di somministrazione, la durata del trattamento e il periodo di sospensione previsto per legge.
4. Unitamente all’identificazione degli alveari, nel registro è indicata la zona in cui è situato l’apiario. In caso di spostamento di apiari, occorre informarne l’autorità o l’organismo di controllo entro un termine convenuto con l’autorità o l’organismo in questione.
5. Le operazioni di estrazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti dell’apicoltura devono essere eseguite con particolare cura. Tutte le misure prese per soddisfare tale requisito sono registrate.
6. L’asportazione dei melari e le operazioni di smielatura sono annotate nel registro dell’apiario.

Articolo 97
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Tuttavia, l’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 58 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione