1. La presente legge è diretta a promuovere luguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nellattività economica e imprenditoriale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare dirette a:
a) favorire la creazione e lo sviluppo dellimpren-ditoria femminile anche in forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
c) agevolare laccesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne:
e) promuovere la presenza delle imprese a con-duzione o a prevalente partecipazione femminile
1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dellindustria, dellartigiana-to, dellagricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.
1. E istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dellimprenditoria femminile, di seguito denominato "Fondo", con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del ministero dellindustria del commercio e dellartigianato. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire 30 miliardi per il triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.
1. A valere sulle disponibilita del Fondo di cui allar-ticolo 3, ai soggetti indicati allarticolo 2, comma 1, lettera a), costituiti in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi:
a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per impianti ed attrezzature sostenute per lavvio o per lacquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dellindustria, dellartigianato del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi allintroduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b) contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per laquisizione di servizi destinati allaumento della produttività, allinnovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, allacquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e operano nei territori di cui allallegato al regolamento (CEE) n.2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, pubblicata nalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n.112 del 25 aprile 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n.2052/88 i contributi previsti dal comma 1, lettere a) e b), possono essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed al 40 per cento.
3. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b) per le attività ivi previste.
1 I soggetti di cui allarticolo 4, comma 1, possono richiedere, in luogo dei contributi previsti dal medesimo articolo 4, ed in misura ad essi equivalente, di usufruire di crediti di imposta ai quali si applicano le disposizioni di cui allarticolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n.317.
2. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui allarticolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n 317. Con decreto del ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le relative modalità di attuazione.
1. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previste dallarti-colo 4 sono stabiliti con decreto del ministro dellin-dustria, del commercio e dellartigianato, di concerto con il ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, di concerto con i ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari.
1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate dal ministro dellin-dustria, del commercio e dellartigianato, di concerto con i ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti per la concessione delle agevolazioni medesime. A tal fine le amministrazioni competenti per la cencessione delle agevolazione possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.
2. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con gli altri benefici previsiti dalla presente legge nonché con i benefici previsti da altre leggi dello stato e delle regioni, entro il limite massimo dell80 per cento della spesa ammessa allagevolazione.
1. Ai soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera a) possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui allarticolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, finan-ziamenti agevolati ai fini previsti dallarticolo 4, comma 1, di importo non superiore a 300 milioni e di durata non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso di riferimento in vigore per il settore cui appartiene limpresa beneficiaria.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed operano nei territori di cui allallegato al citato regolamento (CEE) n. 2052/88 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con la citata decisione della commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, e interes-sati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, il tasso di interesse può essere ridotto fino al 40 per cento del tasso di riferimento.
3. Listituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato ad effettuare tutte le operazione finanziarie previste dallarticolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende in grado di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai commi 1 e 2.
4. Per gli interventi previsiti dai commi 1, 2 e 3 è conferito annualmente al Mediocredito centrale il 10 per cento delle disponibilità del Fondo di cui allarticolo 3.
1. I finanziamenti previsti dallarticolo 8 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui allarticolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, ovvero, in relazione al settore di appartenenza dei richiedenti, dalle garanzie del Fondo di cui allarticolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o del Fondo di cui allarticolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068. La garanzia del Fondo di cui allarticolo 20 della citata legge n. 675 del 1977 e del Fondo di cui allarticolo 7 della citata legge n. 517 del 1975 può essere accordata, su richiesta degli istituti ed aziende di credito o dei beneficiari dei finanziamenti, con deliberazione del Mediocredito centrale. La garanzia del Fondo di cui allarticolo 1 della citata legge n.1068 del 1964 può essere accordata con deliberazione del comitato previsto dallarticolo 3 della medesima legge.
1. Presso il ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato è istituito il comitato per limprenditoria femminile composto dal ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato o, per sua delega, da un sottosegretario di stato, con funzioni di presidente, dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal ministro dellagricoltura e delle foreste, dal ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rappresentante degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dellartigianato, dellagricoltura, del turismo e dei servizi.
2. I membri del comitato sono nominati con decreto del ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.
3. Il comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per ladempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposzione dai ministri di cui al comma 1.
4. Il comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsiti dalla presente legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e linformazione sullimprenditoria-lità femminile.
5. Per le finalità di cui al presente articolo il comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il servizio centrale per la piccola industria e lartigianato di cui allarticolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile.
6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di lire 500 milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui allarticolo 3.
1. Il ministro dellindustria, del commercio e dellar-tigianato verifica lo stato di attuazione della presente legge, presentando a tal fine una relazione annuale al parlamento.
1 Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedono la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.
2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di af-fidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sullintero territorio regionale.
3.Per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 1, le regioni possono ottenere contributi dal Fondo di cui allarticolo 3 in misura non superiore al 30 per cento della spesa prevista.
1. Allonere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per lanno 1992, lire dieci miliardi per lanno 1993 e lire dieci miliardi per lanno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per lanno 1992, alluopo utilizzando laccantonamento "Interventi vari nel campo sociale (Imprenditorialità femminile)".
2 Il ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addì 25 febbraio 1992
COSSIGA
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Martelli