D.M. 27 marzo 1951.

Disciplina dell'allevamento di api regine destinate all'esportazione.

(G.U.R.I. 18-04-1951, n. 89).

Art. 1.

Tutti coloro che intendono allevare api regine a scopo di esportazione dovranno, tempestivamente, darne comunicazione all'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna il quale, dopo aver effettuato gli accertamenti sia sanitari, degli alveari da cui dovranno essere prelevate le api, sia per la purezza della razza, iscriverà l'esportatore in apposito elenco, per gli adempimenti di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Gli allevatori iscritti nel predetto elenco dovranno sottoporre i propri alveari agli accertamenti sanitari e per la purezza della razza che saranno predisposti dall'Istituto nazionale di apicoltura e ai trattamenti preventivi da questo indicati.

Ogni allevatore deve impegnarsi a commerciare con l'estero soltanto api regine allevate negli apiari sottoposti al controllo sopra indicato.

Art. 3.

Agli effetti di una migliore tutela degli allevamenti di api regine, destinate all'esportazione, possono essere costituite zone di protezione del raggio di almeno tre chilometri.

Dette zone di protezione dovranno essere istituite con ordinanza prefettizia, su richiesta dell'interessato, sentito il parere dell'Istituto nazionale di apicoltura e dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 4.

Gli alveari compresi entro la zona di protezione debbono essere sottoposti ad accertamenti regolari e periodici sulla sanità e sulla purezza della razza.

Il materiale di indagine sarà inviato all'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna, il quale disporrà per l'applicazione dei trattamenti profilattici del caso.

Art. 5.

Le api regine da esportare debbono essere accompagnate da un certificato rilasciato dall'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna.

Da tale certificato dovranno risultare: il nome dell'allevatore, la località di provenienza, il numero delle api regine spedite, la data degli accertamenti effettuati e la precisa indicazione che esse provengono da allevamenti risultati indenni da malattie infettive.