LEGGE REGIONALE N. 56 DEL 24-08-1982
REGIONE VALLE D'AOSTA

Provvedimenti per la difesa e l' incremento della
apicoltura nella Valle d' Aosta

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
N. 14
del 11 ottobre 1982

Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1 La Regione Autonoma della Valle d' Aosta, tramite l' Assessorato all' Agricoltura e Foreste, attua, promuove e incoraggia ogni azione utile e valida per la difesa, la protezione e l' incremento dell' apicoltura locale, nonchè per la commercializzazione e la collocazione dei prodotti dell' alveare. L' apicoltura è considerata, anche, utile ed indispensabile elemento per l' impollinazione incrociata e per i vantaggi che, di conseguenza, arreca all' economia agricola in generale ed a quella frutticola in particolare.

 

ARTICOLO 2 Il Consorzio Apistico della Valle d' Aosta, istituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 in data 9 marzo 1955, provvede alla disciplina e dall' organizzazione degli apicoltori della Regione, nonchè alla protezione e salvaguardia degli alveari e dei loro prodotti in conformità alle norme previste dalla presente legge e dagli appositi statuti e regolamenti.

 

ARTICOLO 3 Possono far parte del Consorzio, quali soci, tutti gli apicoltori residenti nella Regione, possessori, a qualsiasi titolo, di alveari di ogni tipo e specie aventi stanza fissa nel territorio della Valle per l' intero periodo annuale. Gli apicoltori i cui alveari abbiano stanza fissa nel territorio della Regione per un periodo inferiore all' anno sono considerati nomadisti e non possono pertanto far parte, quali soci, del Consorzio, anche se hanno la loro residenza nella Regione. Il Consorzio Apistico dovrà provvedere al censimento degli alveari e lo stesso dovrà essere tenuto annualmente al corrente. A tal fine gli apicoltori sono tenuti a denunciare al Consorzio, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero degli alveari che posseggono, distinguendoli in razionali (a favo mobile) o villici (a favo fisso), la località ove sono posti e le zone in cui eventualmente verranno trasportati durante il periodo estivo. Perderà la qualifica di socio quell' apicoltore che dichiari per iscritto o dimostri di non possedere più alveari.

 

ARTICOLO 4 I possessori degli alveari sono tenuti a corrispondere una quota consorziale da determinarsi in base al numero degli alveari e da stabilire annualmente a cura del Consorzio Apistico. Le quote suddette dovranno essere versate in occasione della denuncia annuale degli alveari.

 

ARTICOLO 5. Chiunque acquisti alveari, sia razionali che villici, deve farne denuncia al Consorzio nel periodo di 10 giorni, indicando il numero degli alveari acquistati, il nominativo ed il luogo di residenza del venditore. Anche i casi di donazione e successione sono soggetti alle disposizioni di cui sopra. Qualora gli alveari acquistati o comunque ricevuti in donazione o successione provenissero da località situate dal territorio regionale alla denuncia dovrà essere allegato un certificato di sanità rilasciato dalle competenti autorità veterinarie o apistiche del luogo di provenienza e per gli stessi dovranno essere versate le quote previste dal precedente articolo 4. Gli alveari provenienti da territori posti al di fuori della Regione devono essere sottoposti a visita da parte degli organi consorziali. Parimenti per gli alveari ceduti a terzi residenti fuori territorio della Regione dovrà essere presentata regolare denuncia entro il periodo di giorni 10.

 

ARTICOLO 6 Il Consorzio Apistico della Valle d' Aosta svolge i seguenti compiti: a) promuove e coordina tutte le iniziative intese allo sviluppo dell' apicoltura locale in relazione anche ai notevoli vantaggi che produce a favore dell' agricoltura e della frutticoltura; b) cura la rigida applicazione delle disposizioni legislative atte a salvaguardare gli interessi morali e materiali degli apicoltori locali; c) svolge azione pratica, a mezzo di esperti, contro le malattie contagiose delle api, procurando che nessuno dei soci venga meno alla necessaria disciplinata di fronte agli interessi comuni; d) protegge gli interessi degli apicoltori nel commercio del prodotto degli apiari, vigilando per la prevenzione e la soppressione delle frodi; e) valorizza e fa apprezzare sui mercati la produzione apistica regionale con i mezzi consentiti; f) assicura la buona collocazione dei prodotti degli alveari difendendo gli apicoltori da eventuali speculazioni commerciali; g) diffonde i metodi razionali di coltura delle api; h) promuove l' istituzione di corsi pratici di apicoltura nelle varie zone della Regione.

 

ARTICOLO 7 Sono organi del consorzio: a) l' Assemblea degli apicoltori; b) le Assemblee di zona per la nomina dei membri della Commissione Consorziale; c) la Commissione direttiva consorziale; d) il Presidente; e) il Vice Presidente; f) il Collegio dei Sindaci, composto da n. 3 membri che possono essere anche soci del Consorzio; g) Il Comitato dei Probiviri, composto da n. 3 membri preferibilmente scelti fra i non soci.

 

ARTICOLO 8 Per la rinnovazione delle cariche sociali si procederà ogni quattro anni, mediante elezioni a scrutinio segreto e secondo le modalità indicate nello Statuto e nel Regolamento del Consorzio.

 

ARTICOLO 9 L' Assemblea Generale dei Soci si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno, Può essere anche convocata in altra epoca su deliberazione della Commissione Consorziale o per domanda scritta di un terzo dei Soci. Sono di competenza dell' Assemblea Generale: a) la approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi; b) la nomina dei Sindaci e dei Probiviri; c) la approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento. Le deliberazioni dell' Assemblea sono assunte a maggioranza di voti che sono validi in seconda convocazione, trascorsa un' ora dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

 

ARTICOLO 10 Alla Commissione Direttiva Consorziale sono conferiti i poteri più ampi entro i limiti dello oggetto sociale, fatta eccezione per quanto è espressamente riservato all' Assemblea Generale. La Commissione Direttiva Consorziale è composta di n. 14 membri ed è formata da un rappresentante per ognuna delle seguenti zone geografiche in cui, a tale scopo, viene suddiviso il territorio della Regione. 1) Pont - Saint - Martin, Perloz, Lillianes, Fontainemore, Issime, Gaby, Gressoney - Saint - Jean, Gressoney - La - Trinitè ; 2) Donnas, Bard, Hone, Pontboset e Champorcher; 3) Arnad, Verres, Issogne, Champdepraz e Montjovet; 4) Challand - Saint - Vicotr, Challand - Saint - Anselme, Brusson e Ayas; 5) Saint - Vincent, EMARESE, chatillon, Antey - Saint - Andrè , Torgnon, Chamois, La Magdeleine e Valtournenche; 6) Pontey, Chambave, Saint - Denis, Verrayes, Nus, Fenis e Saint - Marcel; 7) Quart, Brissogne, Saint - Christophe, Pollein, Charvensod, Gressan e Jovencan; 8) Gignod, Allein, Etroubles, Saint - Oyen, Saint - Rhemy, Roisan, Valpelline, Doues, Ollomont, Oyace e Bionaz; 9) Sarre, Aymavilles e Cogne; 10) Saint - Pierre, Saint - Nicolas, Villeneuve, Introd, Valsavarenche, Rhemes Notre Dame e Rhemes - Saint - Georges; 11) Arvier, Avise e Valgrisenche; 12) Morgex e La Salle; 13) La Thuile, Prè - Saint - Didier e Courmayeur; 14) Aosta. I membri della Commissione Direttiva Consorziale sono nominati direttamente dai Soci di ogni zona geografica. Ogni zona nomina il proprio rappresentante. Per favorire tali elezioni saranno organizzate, allo scadere dei mandati quadriennali, a cura del consorzio, diverse Assemblee di più zone geografiche. A tale scopo sono istituiti i seguenti raggruppamenti di zone geografiche costituenti le << Assemblee di zona >>. 1) Pont - Saint - Martin per le zone n. 1 e 2; 2) Verres per le zone n. 3 e 4; 3) Chatillon per le zone n. 5 e 6; 4) Aosta per le zone n. 7, 8, 9 e 14; 5) Villeneuve per le zone n. 10, 11, 12 e 13. I membri della Commissione Direttiva avranno la funzione di delegati consorziali di zona. Le deliberazioni della Commissione Direttiva sono assunte a maggioranza di voti, salvo quanto disposto al successivo articolo 11.

 

ARTICOLO 11 Il Presidente ed il Vice - Presidente sono eletti dai membri della Commissione Consorziale a scrutinio segreto fra i membri della Commissione stessa. Per la nomina è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti la Commissione Consorziale. Il Presidente rappresenta il Consorzio in ogni suo atto, anche giudiziario, presiede le Assemblee, le adunanze della Commissione Consorziale, provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni e sottoscrive gli atti ed i bilanci. Ha duplice voto in caso di parità di votazioni. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice - Presidente.

 

ARTICOLO 12 Il Consorzio Apistico avrà alle sue dipendenze almeno un Segretario contabile tesoriere ed un esperto apistico. Il Segretario contabile tesoriere redige i verbali delle Assemblee e della Commissione Consorziale, è responsabile di tutti gli atti e documenti e dei libri contabili amministrativi, firma i mandati unitamente al Presidente e provvede al buon funzionamento del Consorzio secondo le direttive della Commissione Consorziale. L' esperto apistico del Consorzio attua il controllo e la vigilanza su tutti gli alveari situati nella Regione e deve accertare e verificare negli alveari stessi il sorgere di malattie contagiose con particolare riguardo alla peste americana ed europea. L' esperto per l' adempimento della propria funzione, ha facoltà di accedere, in presenza del proprietario, in ogni tempo negli apiari e loro pertinenze e nei locali di conservazione del miele, della cera o altri prodotti e delle attrezzature.

 

ARTICOLO 13 Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile della gestione del Consorzio è effettuato dal Collegio dei Sindaci previsto dal precedente articolo 7. Il Comitato dei Probiviri decide su tutte le controversie relative alla interpretazione dello statuto e del regolamento del Consorzio, delle deliberazioni e su tutto quanto sia fatta richiesta dalle parti interessate.

 

ARTICOLO 14 Le distanze che debbono obbligatoriamente intercorrere fra impianti a favo mobile di stanza fissa nella Regione saranno fissate per le singole zone della Valle, su richiesta e proposta del Consorzio Apistico, con Decreto dell' Assessore regionale all' Agricoltura e Foreste. Parimenti con lo stesso Decreto e su richiesta e proposta del Consorzio Apistico e per ogni singola zona potrà essere determinata, tenuto conto della particolare posizione geografica, della flora, del clima e dell' apicoltura locali, la possibilità o meno di esercitare il nomadismo estivo ed, in caso positivo, il raggio entro cui, nei confronti degli impianti esistenti, chi eserciti l' apicoltura nomade non può trasportare i propri alveari, quale sia il numero complessivo dei medesimi.

 

ARTICOLO 15 Non è consentito trasportare fuori della Regione o reintrodurre nella Regione sciami, nuclei, arnie, villici senza l' autorizzazione scritta del Presidente del Consorzio, sentita la Commissione consorziale. Per gli spostamenti all' interno della Regione l' autorizzazione può essere richiesta ai membri della Commissione Consorziale. I soci iscritti al Consorzio non possono esercitare il nomadismo fuori Valle. Nel caso lo esercitassero perdono la qualifica di socio e devono assogettarsi alle norme previste per i nomadisti.

 

ARTICOLO 16 Gli apicoltori non residenti in Valle nomadisti e gli apicoltori tali classificati ai sensi del 3º comma del precedente articolo 15, per trasportare i loro alveari in Valle per esercitarvi l' apicoltura nomade devono inoltrare domanda al Presidente del Consorzio Apistico regionale corredata dal certificato di sanità dell' apiario e dal nulla osta della Regione di provenienza. L' autorizzazione per il trasporto in Valle e per il nomadismo sarà concessa dal Consorzio Apistico previo accertamento sulla possibilità di capienza della zona prescelta ed in relazione alle condizioni stabilite ai sensi del precedente articolo 14 e delle apposite eventuali norme regolamentari. I nomadisti di cui sopra dovranno corrispondere al Consorzio una quota fissa per ogni alveare per spese di controllo e di visita sanitaria nello importo che per ogni anno verrà fissata dal Consorzio stesso.

 

ARTICOLO 17 Il possessore sotto qualsiasi forma di alveari di qualsiasi sistema o tipo, appena constati o sospetti l' esistenza di malattie infettive nel proprio apiario, deve farne immediata denuncia al Sindaco ed al Consorzio Apistico Regionale. La denuncia può essere fatta anche da terzi che abbiano avuto sentore della malattia. L' esistenza della infezione sarà dichiarata dall' esperto apistico o in relazione alle segnalazioni di cui sopra o in seguito alle normali visite di controllo. Della accertata avvenuta infenzione sarà data notizia al Sindaco del Comune in cui trovasi l' apiario ed al Veterinario regionale.

 

ARTICOLO 18 L' esperto apistico, in collaborazione con il servizio di igiene ed assistenza veterinaria della Unità Sanitaria Locale della Valle d' Aosta, prescrive i mezzi per eliminare le infezioni e fissa un termine, trascorso il quale, gli alveari, qualora siano ancora infetti, dovranno essere soppressi. Quando si debba procedere alla distruzione di tutto o in parte di un apiario infetto, la distruzione dovrà essere operata mediante combustione. Ad essa sarà presente l' esperto del Consorzio e deve essere effettuata nell' apiario o nelle immediate vicinanze. I residui della combustione dovranno essere sotterrati a non meno di 30 centimetri. Se vi sia o si tema resistenza da parte dell' apicoltore i di cui alveari o favi od altro si distrugge, il caso verrà segnalato all' ufficio del Veterinario regionale il quale provvederà ai sensi di legge.

 

ARTICOLO 19 Gli attrezzi dell' apiario infetto devono essere sottoposti alla disinfezione mediante fiamma. Il miele e la cera infetti non potranno essere messi in commercio se non dopo avere subito apposita sterilizzazione in autoclave od in altri mezzi idonei. L' esperto apistico assisterà a dette operazioni, sorvegliandone l' esecuzione.

 

ARTICOLO 20 E' proibito esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi ed i materiali infetti. E' inoltre, assolutamente vietato lo spostamento di alveari infetti o presunti tali da malattie contagiose.

 

ARTICOLO 21 Per il parziale indennizzo dei danni provenienti dalla distruzione degli alveari infetti potrà essere istituito, a cura del Consorzio Apistico, un fondo mutualistico fra i soci.

 

ARTICOLO 22 L' Assessore all' Agricoltura e Foreste, su proposta degli organi tecnici dell' Assessorato all' Agricoltura e Foreste e sentite le organizzazioni dei produttori agricoli e frutticoli nonchè il Consorzio Apistico, può vietare durante il periodo della fioritura (dalla apertura del fiore alla caduta dei petali) la irrorazione delle piante da frutto con prodotti velenosi per le api (arseniati, esteri fosforici, DDT ecc.). L' Assessore all' Agricoltura e Foreste può , altresì , vietare o regolare, sentiti gli organi tecnici e le organizzazioni agricole interessate, l' uso dei diserbanti o la loro applicazione secondo precise norme di intervento e di distribuzione in relazione alla situazione della zona da diserbare. Nel caso di tassativo divieto e qualora per motivi vari predetti trattamenti non potessero essere dilazionati e si rendessero assolutamente necessari durante la fioritura, gli stessi potranno essere eseguiti previa autorizzazione rilasciata caso per caso dall' Assessore all' Agricoltura il quale provvederà a rendere avvertiti almeno 48 ore prima gli apicoltori proprietari di alveari siti nel raggio di tre chilometri attorno alla zona da irrorare. L' Assessore all' Agricoltura e Foreste è , infine autorizzato a promuovere iniziative valide per la lotta contro il maggiolino da effettuarsi con mezzi tecnici non chimici nell' intento di salvaguardare la vegetazione in genere e la fioritura frutticola in particolare.

 

ARTICOLO 23 Il Consorzio Apistico della Valle di Aosta adotterà un proprio Statuto ed un Regolamento interno nel rispetto delle norme della presente legge. Lo Statuto ed il Regolamento interno di cui al comma precedente diventeranno esecutivi dopo la loro approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale.

 

ARTICOLO 24 Lo Statuto ed il Regolamento di cui sopra dovranno stabilire, fra l' altro, la denominazione e la sede del Consorzio, le modalità per la elezione degli organi previsti, la composizione degli organi stessi, i loro poteri e competenze, la struttura organizzata, le norme per l' approvazione e la formazione dei bilanci, i termini per la convocazione delle Assemblee e della Commissione, l' ordinamento dei servizi e lo stato giuridico ed economico del personale, le norme per la denuncia ed il censimento degli alveari, le norme per il nomadismo ed il controllo sanitario degli apiari ed ogni altra indicazione per assicurare il buon funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio.

 

ARTICOLO 25 Per la protezione e per la salvaguardia del miele prodotto nella Regione Valle d' Aosta da alveari permanentemente collocati nella Valle e regolarmente censiti e agli effetti dell' accertamento della sua genuinità , il Consorzio Apistico della Valle d' Aosta potrà disporre per l' applicazione sui vasetti o contenitori messi in vendita sia all' ingrosso che al minuto di apposite fascette di garanzia del prodotto, previo controllo della qualità e della zona di origine dello stesso. Le norme e le regole per la stampa delle fascette, per la loro applicazione e per l' accertamento delle caratteristiche previste per la garanzia del miele locale dovranno essere contenute in un apposito disciplinare regolamento approvato dall' Assessore all' Agricoltura e Foreste.

 

ARTICOLO 26 Sono incaricati della sorveglianza e della applicazione della presente legge il Consorzio Apistico della Valle d' Aosta, l' esperto apistico regionale, gli agenti regionali e gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, gli organi di pubblica sicurezza.

 

ARTICOLO 27 Chiunque, essendovi obbligato, si rifiuti di denunciare alveari o, comunque, alteri le notizie in merito al censimento degli alveari di cui agli artt. 3 e 5 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa di L. 20.000 per ogni arnia. I contravventori alle norme di cui all' art. 15 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa di L. 30.000 per arnia. I contravventori alle norme di cui agli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 della presente legge sono soggetti ad una sanzione amministrativa da Lire 30.000 sino a L. 100.000. I contravventori ai divieti ed alle norme di cui all' art. 22 - comma 1 e 2 - della presente legge, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da L. 200.000 sino ad un massimo di L. 1.000.000.

 

ARTICOLO 28 Chiunque impedisca all' esperto del Consorzio o agli agenti preposti di ispezionare gli apiari ed i locali ove sia conservato il materiale relativo o si rifiuti di dare informazioni od indicazioni richieste nell' esercizio delle loro funzioni o le dia inesatte o mendaci è soggetto alla sanzione amministrativa di L. 25.000, salvo che il fatto costituisca reato. Inoltre sarà tenuto alla rifusione dei danni eventuali derivati dalla sua trascuratezza o colpa.

 

ARTICOLO 29 Per l' accertamento delle infrazioni o l' irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dalla Regione.

 

ARTICOLO 30 Sono fatte salve tutte le disposizioni statali e regionali che non siano incompatibili con la presente legge.

 

ARTICOLO 31 I proventi delle sanzioni amministrative saranno introitate al capitolo 7700 << Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni >> della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l' anno 1982 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

ARTICOLO 32 Contro i provvedimenti del Consorzio Apistico della Valle d' Aosta è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale.

 

ARTICOLO 33 Alle spese per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Consorzio Apistico della Valle d' Aosta provvede con le seguenti entrate: a) proventi delle quote sociali annue; b) contributo ordinario annuale dell' Amministrazione regionale; c) eventuali proventi di gestione dei servizi e dell' attività del Consorzio; d) eventuali contributi straordinari comunitari, statali e regionali.

 

ARTICOLO 34 Per le finalità previste dall' art. 1 della legge 29 novembre 1978, n. 58 è autorizzata la spesa annua di L. 30.000.000 il cui onere graverà sul Cap. 32700 della Parte spesa del bilancio di previsione della regione per l' anno 1982 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Al finanziamento della maggiore spesa annua di L. 15.000.000 derivante dall' applicazione della presente legge si provvede per l' anno 1982 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50.000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l' adempimento di funzioni normali - spese correnti - settore II << Sviluppo economico >>) della Parte Spese del bilancio di previsione della Regione per l' anno 1982. Per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per L. 30.000.000 delle disponibilità del settore 2.2.2. << Sviluppo economico >> programma 2.2.2.03 << Interventi per l' incremento delle colture >> del bilancio pluriennale 1982/ 1984.

 

ARTICOLO 35 Al bilancio di previsione della Regione per l' anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni: Parte spesa Al bilancio di previsione della Regione per l' anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni: Parte spesa Variazioni in diminuzione: Cap. 50000 << Fondo globale per il finanziamento di spese per l' adempimento di funzioni normali (spese correnti) >> L. 15.000.000 Al bilancio di previsione della Regione per l' anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni: Parte spesa OMISSIS Variazioni in aumento: Cap. 32700 << Contributo al Consorzio Apistico della Valle d' Aosta per la difesa e l' incremento della apicoltura >> L. 15.000.000 - LR 29 novembre 1978, n. 58 - LR 24 agosto 1982, n. 56 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta. Aosta, 24 agosto 1982.