LEGGE REGIONALE N. 52 DEL 3-08-1981
REGIONE CAMPANIA

Interventi della Regione Campania per la
tutela e l' incremento dell' apicoltura .

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 57
del 6 agosto 1981

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1 L' apicoltura è un' attività di tipo zootecnico che, oltre ad avere caratteristiche e finalità proprie, è strettamente collegata al settore agricolo, quale fattore insostituibile nei processi d' impollinazione necessaria per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni fruttifere, ortive e foraggere. Al fine di garantire lo sviluppo e la tutela, la Regione Campania assume iniziative atte alla protezione delle api, alla salvaguardia del loro habitat ed alla valorizzazione dei loro prodotti. Nell' ambito di tali presupposti, la Regione Campania promuove ricerche e attua iniziative idonee per la diffusione delle conoscenze biologiche e tecnologiche dell' apicoltura e approva programmi a ciò finalizzati, concedendo contributi finanziari a sostegno.

ARTICOLO 2 E' istituita la Commissione Regionale Apistica. Essa è composta: - dall' Assessore per l' Agricoltura, Caccia e Pesca e le Foreste o da un suo delegato, che la presiede; - da quattro rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in sede regionale; - da un rappresentante per ogni Associazione di apicoltori riconosciuta ai sensi del successivo art. 11; - da due esperti in materia apistica designati dall' Istituto di Entomologia Agraria della Facoltà di Scienze Agrarie dell' Università di Napoli; - da un agronomo designato congiuntamente dagli Ordini provinciali degli agronomi della Campania; - da un Medico Veterinario designato congiuntamente dagli Ordini provinciali dei Medici Veterinari della Campania. Funge da Segretario della Commissione un funzionario del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, designato dall' Assessore al ramo. I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica tre anni. La Commissione si riunisce presso gli Uffici del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca. E' compito della Commissione esprimere pareri e proposte agli Organi della Regione sulle iniziative, indagini e studi relativi alle finalità di cui all' art. 1 della presente legge. La Commissione esercita le sue funzioni anche nelle more della costituzione e del riconoscimento delle Associazioni di apicoltori.

ARTICOLO 3 Agli apicoltori possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile, per l' acquisto di arnie e attrezzature apistiche. Ai fini di cui al comma precedente sono considerati apicoltori coloro che esercitano l' attività apistica o che la intraprendono, indipendentemente dal carattere esclusivo o complementare dell' attività stessa. Nella concessione dei contributi viene accordata preferenza alle aziende agricole a conduzione diretto - coltivatrice. Per le iniziative assunte da cooperative o da Associazioni di apicoltori rinosciute, ai sensi del successivo art. 11, l' aliquota del contributo è elevata al 70%. Le domande intese ad ottenere i contributi di cui al presente articolo vanno presentate alla Giunta regionale, Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, corredate di idonea documentazione. Alla concessione e contestuale liquidazione del contributo provvede con decreto il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta adottata su proposta dell' Assessore per l' Agricoltura, Caccia e Pesca, il quale sente preventivamente la Commissione di cui all' art. 2 della presente legge.

ARTICOLO 4 Alle Unità Sanitarie Locali è devoluto il compito di: a) promuovere la diffusione di tutte le norme tecniche e sanitarie per la profilassi contro le malattie; b) eseguire sistematici accertamenti di prevenzione sulle condizioni sanitarie degli impianti ed attrezzature apistiche; c) esercitare le funzioni regionali in materia di tutela sanitaria dell' apicoltura, fatte salve competenze statali nello stesso settore.

ARTICOLO 5. E' fatto obbligo a tutti i detentori o possessori di alveari denunciare entro il 30 settembre di ogni anno, ai fini statistici, all' Unità Sanitaria Locale, territorialmente competente, il numero ed il tipo degli alveari attivi specificando se sono nomadi o stanziali. L' elenco con le denunce presentate dovrà essere trasmesso dall' Unità Sanitaria Locale alla Commissione regionale apistica. L' operatore apicolo che non ottempera a tale obbligo viene escluso, per l' anno in corso, da ogni beneficio relativo a contributi previsti dalla presente legge.

ARTICOLO 6 E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di qualunque tipo di denunciare all' Unità Sanitaria Locale competente per territorio le seguenti malattie accertate o sospette: acariosi, nosemiasi, peste americana, varroasi e peste europea. L' Unità Sanitaria Locale, appena avrà ricevuto la denuncia, dovrà informare la Commissione regionale apistica e contemporaneamente provvedere agli interventi diagnostici. Salvo i casi di dolo o di colpa grave, qualora l' intervento sanitario dovesse richiedere la distruzione dell' alveare e delle attrezzature strettamente inerenti, può essere riconosciuto all' apicoltore danneggiato un indennizzo pari al 50% del valore perduto, da corrispondere a seguito di deliberazione della Giunta regionale adottata sulla base di idonea certificazione rilasciata dalla competente Unità Sanitaria Locale. A carico di coloro che omettono di presentare la denuncia verrà comminata una sanzione amministrativa di L. 10.000 per ogni alveare riconosciuto infetto. Qualora l' apicoltore intenda ripristinare l' alveare distrutto è tenuto all' osservanza delle norme tecnico - sanitarie in materia, che saranno impartite dall' Unità Sanitaria Locale. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000.

ARTICOLO 7 E' rigorosamente proibito esporre o lasciare a portata delle api i favi, il miele ed il materiale infetto o sospetto, di cui al precedente articolo; parimenti è vietato alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia. I trasgressori sono puniti con una sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 100.000.

ARTICOLO 8 E' vietata la sperimentazione sulle api con materiale patologico riferibile alle malattie soggette a denunzia, salvo le deroghe e le autorizzazioni previste dalle leggi dello Stato. In tal caso deve essere eseguita in ambienti a ciò destinati e con tutti gli accorgimenti necessari ad impedire la diffusione all' esterno. Ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.

ARTICOLO 9 La commercializzazione di api vive deve avvenire previa presentazione di certificato sanitario rilasciato dall' Unità Sanitaria Locale competente nel territorio di esportazione, attestante la provenienza da allevamenti siti in zone non infette. Le api provenienti da zone esterne alla Campania devono essere accompagnate da analoga certificazione rilasciata dal competente organo pubblico. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000, salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla legge.

ARTICOLO 10 L' attività pronuba delle api è indispensabile all' agricoltura per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture, e pertanto, è fatto divieto di eseguire qualsiasi trattamento chimico alle colture arboree ed erbacee, dannoso per le api, nel periodo intercorrente tra l' inizio della fioritura e la cascola completa dei petali. Le relative norme sono fissate dalla Giunta regionale, che ne cura l' adeguata pubblicazione. Il tempestivo controllo sull' osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente è affidato alle Amministrazioni comunali che possono avvalersi degli agenti dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni. Ai trasgressori si applica da parte del Sindaco la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000, in rapporti al numero degli alveari danneggiati.

ARTICOLO 11 La Regione riconosce le Associazioni degli apicoltori che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento CEE n. 1360/ 78 e dalla legge 20 ottobre 1978, n. 675, secondo le procedure fissate dalle specifiche leggi regionali.

ARTICOLO 12 L' apicoltura è materia di formazione professionale in Agricoltura nell' ambito dei programmi didattici regionali attuati a norma della legislazione vigente.

ARTICOLO 13 Salvo quanto disposto nell' art. 10, le trasgressioni alle norme della presente legge sono accertate dalle Unità Sanitarie Locali; le sanzioni previste sono applicate dal Presidente della Giunta regionale. I proventi delle sanzioni confluiscono nelle casse dell' Ente che ha applicato la sanzione.

ARTICOLO 14 All' onere derivante dall' applicazione della presente legge si fa fronte per il 1981, con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di cui al capitolo n. 565 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1981, di nuova istituzione, con la denominazione: << Interventi della Regione Campania per la tutela e l' incremento dell' apicoltura >> e con la dotazione di L. 200.000.000, mediante prelievo di detta somma dal capitolo n. 203 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984. All' onere per gli anni successivi si fa fronte con gli appositi stanziamenti, la cui entità , sarà determinata dalle leggi di bilancio. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. Napoli, 3 agosto 1981