LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 29-03-1988
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Norme per la valorizzazione e la tutela dell' apicoltura
e per la salvaguardia dell' ambiente naturale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 41
del 31 marzo 1988

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

CAPO I
Disposizioni di carattere generale

ARTICOLO 1Finalità 1. La Regione Friuli - Venezia Giulia promuove lo sviluppo ed il miglioramento dell' apicoltura al fine di valorizzarne i prodotti, concorre alla tutela dell' ambiente naturale e dei territori utilizzati dalle api come pascolo, detta norme per la protezione degli insetti impollinatori indispensabili al miglioramento qualitativo delle produzioni agricole, con particolare riguardo alla frutticoltura, viticoltura e orticoltura.

 

ARTICOLO 2 Definizione della terminologia legislativa 1. Ai fini della presente legge si definisce: a) << apicoltore >>: chiunque allevi api; b) << favo da nido >>: costruzione di cera effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia; c) << arnia >>: contenitore razionale a telaini mobili atto ad ospitare una colonia di api; d) << alveare >>: arnia contenente una famiglia di api; e) << famiglia >>: colonia di api con regina avente un numero di favi da nido coperti da api superiori a sei; f) << nucleo >>: famiglie di api con un numero di favi da nido coperti da api, da tre a sei; g) << apiario >>: postazione con o senza ricovero costituente un insieme unitario di uno o più alveari o nuclei; h) << alveare stanziale >>: alveare che non viene spostato nel corso dell' anno; i) << nomadismo >>: conduzione dell' allevamento apistico basato sull' utilizzazione di zone nettarifere diverse mediante uno o più spostamenti annuali degli alveari; l) << prodotti minori >>: prodotti dell' allevamento delle api diverse dal miele.

 

 

CAPO II
Interventi per lo sviluppo e il sostegno dell' apicoltura

ARTICOLO 3Incentivi per lo sviluppo dell' attività apistica 1. Agli apicoltori singoli od associati, che risiedono nel territorio regionale ed ivi esercitano prevalentemente l' attività apistica, l' Amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale per le seguenti iniziative: a) costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di strutture destinate al ricovero degli alveari; b) acquisto di arnie e di alveari, di famiglie di api, di macchine ed attrezzature per l' esercizio specifico dell' attività apistica, nonché di macchinari e attrezzature per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti dei propri apiari con esclusione di automezzi; c) acquisto di alimenti necessari per la sopravvivenza delle api in annate diverse, in proporzione al numero degli alveari denunciati o accertati annualmente; d) acquisto di attrezzature specifiche per l' allevamento di api regine; e) costruzione, ristrutturazione e adattamento di locali adeguati da destinare alla lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti dei propri apiari. 2. I contributi per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 1 potranno essere accordati a condizione che l' apicoltore, con gli acquisti programmati, tenuto conto degli alveari preposseduti e denunciati, raggiunga una consistenza minima di dieci unità . 3. I contributi di cui alla lettera e) del comma 1 potranno essere accordati agli apicoltori possessori di almeno venti alveari. 4. I contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non potranno eccedere: a) il 60% della spesa ritenuta ammissibile agli apicoltori che risiedono nell' ambito dei territori montani ni di cui all' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ivi esercitano prevalentemente l' attività apistica a condizione che conducano fino a 50 alveari; b) il 50% della spesa ritenuta ammissibile agli apicoltori che risiedono ed esercitano l' attività apistica nel restante territorio regionale che conducano fino a 50 alveari; c) il 40% della spesa ritenuta ammissibile agli apicoltori che conducano oltre 50 alveari. 5. I contributi in conto capitale relativi agli interventi previsti dalle lettere c), d) ed e) del comma 1 potranno essere concessi nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile. 6. La spesa massima complessiva ammissibile a contributo per gli interventi previsti dalle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 non potrà superare lire 5.000.000 in ciascun anno per richiedente. 7. Il contributo per l' acquisto di alimenti per api previsto dalla lettera c) del comma 1 potrà essere accordato previo riconoscimento di annata avversa. 8. Con decreto del Presidente della Giunta regionale verrà dichiarata l' annata avversa. 9. Le domande di contributo di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 vengono presentate direttamente dagli apicoltori singoli od associati, od attraverso i Consorzi apistici provinciali, agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura, entro il 15 aprile di ogni anno. 10. Le domande di contributo di cui alla lettera c) del comma 1 vengono presentate dagli apicoltori conformemente a quanto disposto dal precedente comma 9 entro il 31 agosto di ogni anno. 11. L' Amministrazione regionale, con apposite convenzioni, può affidare ai Consorzi apistici o loro Unioni l' attuazione di compiti istruttori inerenti alla concessione degli incentivi previsti dal presente articolo, ad accezione degli incentivi previsti dal presente articolo, ad accezione di quelli riguardanti le iniziative di cui alle lettera a) ed e) del comma 1. 12. La stessa facoltà può essere esercitata anche per gli interventi di cui agli articoli 4 e 6. 13. I relativi decreti di impegno e liquidazione dei contributi sono emessi a nome dei Consorzi apistici e a favore degli aventi diritto. 14. Detti contributi sono compatibili con altre misure eventualmente concesse in base a norme statali o comunitarie per finalità diverse. 15. Per un periodo di 5 anni dalla data di concessione del contributo è fatto divieto agli apicoltori di cedere, vendere o comunque distogliere dall' uso specifico le arnie, le macchine e le attrezzature acquistate a termini delle lettere b) e d) del comma 1; è altresì fatto divieto di mutare per un periodo di 6 anni la destinazione d' uso dei locali e fabbricati di cui alle lettere a) ed e) dello stesso comma 1.

 

ARTICOLO 4 Contributi agli apicoltori singoli od associati per i danni causati agli alveari da apicidi 1. Agli apicoltori singoli od associati che abbiano subito perdite superiori al 40% del patrimonio apistico posseduto a seguito di apicidi ricollegabili all' impiego di fitofarmaci e di pesticidi, anche fuori del periodo di fioritura delle colture agrarie, l' Amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile per la ricostituzione della originaria consistenza degli alveari danneggiati o distrutti. 2. Le domande di contributo devono essere presentate agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura dagli apicoltori singoli od associati attraverso i Consorzi apistici provinciali entro il 30 settembre di ogni anno, corredate da idonea documentazione che comprovi la causa dei danni, l' entità degli stessi e la spesa necessaria per la ricostituzione della consistenza degli alveari nonché i preventivi riguardanti gli acquisti di api che si intendono effettuare o le fatture relative alle spese già sostenute. 3. I relativi decreti di impegno e liquidazione dei contributi sono emessi a nome dei Consorzi apistici e a favore degli aventi diritto.

 

ARTICOLO 5.Autorizzazioni provvisorie 1. Per la realizzazione delle opere e per l' effettuazione degli acquisti contemplati dall' articolo 3, ivi compreso l' acquisto di alimenti per le api, nonché per gli acquisti per la ricostituzione della consistenza degli alveari di cui all' articolo 4, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 4, primo, secondo e terzo comma della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni.

 

ARTICOLO 6 Incentivi per la diffusione del servizio di impollinazione 1. Al fine di incentivare la diffusione del servizio di impollinazione delle colture agrarie che si giovano dell' azione pronuba dell' ape, l' Amministrazione regionale può concedere ai conduttori di aziende agricole un premio annuo dell' importo massimo di lire 30.000 per ogni alveare impiegato. 2. Con deliberazione della Giunta regionale verranno stabiliti, per ogni coltura agraria che si giova del servizio di impollinazione, il numero massimo di alveari impiegabili per ogni ettaro coltivato, l' entità del premio nonché le modalità di concessione dei premi. 3. Le domande di contributo vanno presentate dai conduttori delle aziende agricole agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura attraverso i Consorzi apistici provinciali competenti per territorio.

 

ARTICOLO 7 Requisiti specifici per fruire di contributi in conto capitale 1. I contributi previsti dagli articoli 3 e 4 possono essere concessi agli apicoltori che nel biennio precedente abbiano assolto l' obbligo annuale di denuncia previsto dall' articolo 13. 2. Nella prima fase di applicazione della presente legge potranno accedere ai contributi gli apicoltori che abbiano assolto nel triennio precedente, almeno una volta, l' obbligo di denuncia degli alveari previsto dall' articolo 6 della legge regionale 16 marzo 1982, n. 17. 3. Coloro che intendono intraprendere l' attività apistica, o che nel biennio precedente non abbiano assolto l' obbligo di denuncia di cui al comma 1, per poter accedere ai contributi di cui agli articoli 3 e 4, devono dimostrare di aver frequentato con esito favorevole un corso di tecnica e di patologia apistica organizzato dai Consorzi apistici provinciali.

 

ARTICOLO 8 Deroga alla disciplina sull' Albo professionale degli imprenditori agricoli 1. Per la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 3, 4 e 6 si prescinde dal requisito dell' iscrizione all' Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

CAPO III
Attività di Enti a favore dell' apicoltura

ARTICOLO 9 Contributi ai Consorzi apistici provinciali per attività istituzionali 1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi apistici provinciali sovvenzioni per le seguenti finalità : a) svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento per apicoltori; b) conferenze divulgative su argomenti inerenti all' apicoltura; c) attuazione di programmi di assistenza tecnica e amministrativa a favore degli apicoltori; d) effettuazione di studi e ricerche in materia apistica, da affidare anche ad esperti esterni, ed eventuale divulgazione dei risultati a mezzo pubblicazioni; e) svolgimento di attività promozionali dirette ad una migliore conoscenza ed alla diffusione e valorizzazione dei prodotti dell' apicoltura anche mediante la realizzazione di marchi di tutela. 2. La misura delle sovvenzioni non potrà superare il 90% della spesa riconosciuta ammissibile; su tali sovvenzioni verrà accordato un anticipo pari al 60%. 3. Potranno altresì essere concesse a favore dei Consorzi apistici sovvenzioni, sino al 90%, sulle spese di gestione, previa approvazione da parte della Giunta regionale di un preventivo annuale riflettente dette spese. 4. Su tali sovvenzioni potrà essere accordato un anticipo pari all' 80%.

 

ARTICOLO 10 Esperti apistici 1. I Consorzi apistici provinciali, per svolgere le funzioni di carattere tecnico inerenti alla loro attività , si avvalgono di esperti apistici, che devono essere iscritti in apposito elenco tenuto dai Consorzi apistici stessi. 2. I requisiti personali per ottenere la qualifica di esperto apistico sono i seguenti: a) aver frequentato con profitto il corso di esperto apistico presso l' Istituto nazionale di apicoltura di Bologna od un corso di apicoltura organizzato da una università ovvero aver frequentato con profitto un corso di apicoltura della durata di almeno quarantotto ore organizzato dai Consorzi apistici provinciali della regione in collaborazione con l' Istituto nazionale di apicoltura di Bologna o un istituto universitario; b) essere in possesso del certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza. 3. Gli esperti apistici hanno il compito di fornire assistenza tecnica agli apicoltori nonché di collaborare con le autorità sanitarie nelle verifiche della situazione sanitaria degli alveari. 4. Le autorità sanitarie ai fini del risanamento delle api possono avvalersi della collaborazione degli esperti apistici.

 

ARTICOLO 11 Attività del Centro regionale di sperimentazione agraria a favore dell' apicoltura 1. Il Centro regionale di sperimentazione agraria, istituito con la legge regionale 4 marzo 1971, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato a compiere studi, indagini, prove, sperimentazioni sull' apicoltura e sulle colture agricole connesse nonché ad effettuare analisi delle api e dei prodotti dell' alveare al fine della tutela, del miglioramento e del potenziamento del patrimonio apistico regionale. 2. Per l' attività di cui sopra il Centro regionale di sperimentazione agraria è autorizzato a stipulare convenzioni con l' Università degli studi di Udine e con i Consorzi apistici provinciali. 3. Nell' organizzazione del Centro predetto è istituita una apposita sezione per l' apicoltura.

 

 

CAPO IV
Disciplina delle distanze degli apiari
e degli alveari

ARTICOLO 12 Disciplina delle distanze degli apiari e degli alveari 1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 metri nella direzione di sortita delle api e a non meno di 5 metri nelle altre direzioni rispetto: a) alle strade di pubblico transito; b) ai confini di proprietà . 2. L' apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l' apiario e gli immobili di cui al comma 1, sono interposti muri, siepi e altri ripari, senza soluzione di continuità , che siano idonei ad impedire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere altezza non inferiore a 2 metri ed estendersi per almeno 5 metri oltre gli alveari posti all' estremità dell' apiaro. 3. Sono comunque fatti salvi gli eventuali accordi intervenuti fra le parti interessate anche in difformità delle distanze sopra fissate. 4. Gli apicoltori o detentori di alveari devono adeguarsi alle norme del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli alveari esistenti e immediatamente per i nuovi apiari.

 

 

CAPO V
Disciplina igienico - sanitaria dell' apicoltura

ARTICOLO 13 Obbligo di denuncia degli alveari 1. I possessori di api viventi in qualsiasi tipo di arnie situate nel territorio regionale hanno l' obbligo di denunciare entro il 30 novembre di ogni anno ai Consorzi apistici provinciali il numero di famiglie di api (alveari e/ o nuclei), con l' indicazione del tipo e dell' ubicazione degli alveari stessi, precisando altresì l' eventuale attività nomadistica svolta. 2. Nella prima fase di applicazione la denuncia di cui al comma 1 dovrà essere effettuata entro 120 giorni dall' entrata in vigore della presente legge. 3. I Consorzi apistici competenti a ricevere la denuncia attribuiscono un numero progressivo ad ogni apiario e comunicano l' elenco degli apicoltori agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura competenti per territorio e al Servizio veterinario dell' Unità sanitaria locale competente.

 

ARTICOLO 14 Mappa degli apiari 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Consorzi apistici, su carta in scala 1: 25.000, individuano gli apiari presenti nell' ambito del territorio di competenza. 2. Al medesimo fine gli apicoltori dovranno apporre presso ogni apiario una targa o un cartello recante il proprio cognome, nome ed indirizzo.

 

ARTICOLO 15Profilassi e risanamento da malattie delle api 1. Al fine di consentire l' effettuazione di programmi di profilassi e risanamento dalle malattie delle api, l' Amministrazione regionale con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell' Assessore all' agricoltura, di concerto con l' Assessore all' igiene e sanità , è autorizzata a finanziare i Consorzi apistici provinciali fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per l' attuazione e la realizzazione dei programmi medesimi. 2. Il finanziamento di cui al comma 1 sarà interamente anticipato all' atto della concessione, con l' obbligo da parte dei Consorzi di presentare entro un anno dalla data del decreto di concessione la rendicontazione dell' anticipazione ricevuta.

 

ARTICOLO 16 Cessione di alveari, di api e loro trasferimento 1. La cessione di alveari e di api e il loro trasferimento devono avvenire previa certificazione rilasciata, da non oltre trenta giorni, dal Servizio veterinario dell' Unità sanitaria locale competente per territorio che ne attesti la sanità e la provenienza da apiari non infetti, o previa compilazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la provenienza delle api e degli alveari e che gli stessi non sono colpiti dal divieto di spostamento di cui al regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320. 2. Gli apicoltori che effettuano trasferimenti di alveari nel territorio regionale devono preventivamente inviare apposita comunicazione a mezzo raccomandata ai Consorzi apistici provinciali competenti per i territori di destinazione. 3. Gli apicoltori, in detta comunicazione, devono indicare la consistenza dell' apiario e la data del trasferimento, ed allegare copia del certificato sanitario o della dichiarazione sostitutiva dell' atto notorio di cui al comma 1.

 

ARTICOLO 17 Divieto di trattamenti alle colture nel periodo di fioritura 1. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti alle colture con fitofarmaci ed erbicidi. 2. Con decreto dell' Assessore regionale all' agricoltura, da emanarsi di anno in anno, potranno essere prescritte tecniche volte a ovviare e prevenire i danni causati alle api e agli altri insetti pronubi dai trattamenti suddetti, anche fuori dal periodo di fioritura dei frutteti e delle altre colture agrarie. 3. Gli apicidi saranno segnalati ai Consorzi apistici provinciali competenti per territorio, con lettera raccomandata, entro tre giorni dalla manifestazione dei primi sintomi. Ai fini dell' istruttoria necessaria per la concessione dei contributi di cui all' articolo 4 e per l' accertamento delle cause dell' apicidio, i Consorzi si avvalgono delle strutture tecnico - sanitarie competenti e, per quanto riguarda l' entità dei danni, della collaborazione degli esperti apistici.

 

 

CAPO VI
Disciplina del nomadismo

ARTICOLO 18 Commissione apistica provinciale 1. Presso i Consorzi apistici provinciali è istituita una Commissione apistica composta: a) dal Presidente del Consorzio che la presiede o da un suo delegato; b) da due esperti apistici iscritti nell' elenco di ciascun Consorzio; c) da due apicoltori stanziali e da un nomadista iscritti al Consorzio medesimo ed eletti dall' Assemblea del Consorzio; d) da un veterinario indicato dalla Direzione regionale dell' igiene e della sanità . 2. La Commissione viene nominata dall' Assessore regionale all' agricoltura su conforme deliberazione della Giunta regionale. 3. La Commissione apistica per l' espletamento delle sue funzioni potrà avvalersi del parere degli esperti apistici operanti nel territorio provinciale. 4. La Commissione dura in carica per cinque anni e può essere riconfermata; ha sede presso il Consorzio apistico.

 

ARTICOLO 19 Compiti della Commissione apistica provinciale 1. La Commissione apistica provinciale, al fine di tutelare la sanità degli apiari e di consentire un corretto sfruttamento di pascolo delle api, stabilisce, entro il mese di gennaio di ogni anno, per ogni specie nettarifera da sfruttare, il numero massimo di alveari da ammettere nelle singole zone nonché la durata della permanenza degli stessi nella zona. 2. A tal fine la Commissione dovrà tenere conto: a) della consistenza degli alveari e della dislocazione degli apiari stanziali presenti nel territorio; b) del tipo di essenze nettarifere presenti nel territorio, del loro grado di diffusione nonché del carico ottimale di alveari per ettaro secondo i parametri che verrano stabiliti con delibera della Giunta regionale. 3. La Commissione è altresì competente ad esprimere al Consorzio parere sulle richieste di trasferimento degli alveari.

 

ARTICOLO 20Richiesta di trasferimento degli alveari 1. Chiunque intenda effettuare il nomadismo deve farne richiesta ogni anno al Consorzio apistico provinciale competente per il territorio della zona di destinazione entro il 31 gennaio di ogni anno, indicando: a) nome e cognome o ragione sociale, residenza; b) comune di destinazione, frazione, località e/ o via, nominativo dei proprietari o conduttori del fondo sul quale verrà collocato l' apiario; c) numero di alveari che intende spostare; d) tipo di fioritura che intende utilizzare; e) presumibile epoca di trasferimento e durata di permanenza in luogo; f) impegno di rimozione e trasferimento dell' apiario entro quindici giorni dal termine dell' ultima fioritura richiesta ed autorizzata.

 

ARTICOLO 21 Autorizzazione all' esercizio del nomadismo 1. Entro il primo marzo di ogni anno il Presidente del Consorzio, sentita la Commissione apistica provinciale, comunica agli interessati l' autorizzazione all' esercizio del nomadismo - che può essere anche parziale - o il motivato diniego all' esercizio del nomadismo nella zona richiesta. 2. Il Presidente del Consorzio, nel rilasciare della autorizzazione, deve dare anzitutto la precedenza agli apicoltori che risiedono in un Comune della regione e che abbiano già esercitato il nomadismo nel territorio di competenza del Consorzio e in secondo luogo agli apicoltori nomadisti che risiedono in un Comune fuori della regione. 3. Entro dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dell' autorizzazione parziale, l' apicoltore può presentare una nuova domanda allo stesso Consorzio per esercitare il nomadismo in un Comune diverso da quello indicato nella precedente domanda o ad altro Consorzio.

 

ARTICOLO 22 Comunicazione dello spostamento 1. Prima di procedere al trasferimento degli alveari nella postazione oggetto dell' autorizzazione, l' apicoltore, mediante lettera raccomandata, dà comunicazione dello spostamento al Consorzio competente per territorio, allegando copia del certificato sanitario o della dichiarazione prevista dall' articolo 16. 2. E' fatto obbligo all' apicoltore ammesso nella zona di esporre presso l' apiario, in modo visibile, un cartello riportante, in modo indelebile, oltre alle proprie generalità , l' indirizzo, il numero degli alveari trasferiti e il periodo massimo di permanenza.

 

ARTICOLO 23 Deroga all' obbligo della comunicazione preventiva di spostamento degli apiari 1. In via eccezionale, per motivate esigenze di sfruttamento di particolari pascoli o comunque qualora si renda necessario l' urgente trasferimento dell' apiario al fine di garantire la sopravvivenza delle api, è consentito lo spostamento degli alveari anche senza la preventiva richiesta di cui all' articolo 20 e la comunicazione di cui al comma 1 dell' articolo 22. 2. In tali casi gli apicoltori, entro cinque giorni dallo spostamento, dovranno inviare apposita comunicazione, con lettera raccomandata, ai Consorzi apistici competenti per territorio, indicando i motivi dello spostamento e allegando copia del certificato o della dichiarazione prevista dall' articolo 16.

 

ARTICOLO 24 Variazione del periodo di permanenza nelle zone pascolo 1. Al fine di permettere all' apicoltore nomade il pieno utilizzo del pascolo nettarifero in rapporto alle variazioni stagionali dei tempi di fioritura, è consentito un anticipo fino a venti giorni o una proroga fino a non oltre venti giorni rispetto ai termini contenuti nell' autorizzazione all' esercizio del nomadismo.

 

 

CAPO VII
Disposizioni finali, transitorie
e finanziarie

ARTICOLO 25 Sanzioni pecuniarie amministrative 1. Per la violazione del divieto di cui al comma 1 dell' articolo 17 si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000. 2. Per la violazione di tutti gli altri obblighi stabiliti dalla presente legge si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 20.000 a lire 300.000, fatte salve stabilite dalle norme penali.

 

ARTICOLO 26 Accertamento e contestazione delle violazioni e determinazione e irrogazione delle sanzioni 1. All' accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui all' articolo 25 provvede l' Ispettorato provinciale dell' agricoltura competente per territorio a constatare le violazioni della presente legge e ad irrogare le relative sanzioni una volta accertati i fatti, previa istruttoria e sentiti eventualmente gli Osservatori per le malattie delle piante, su segnalazione di chiunque abbia interesse. 2. In quanto compatibili con la presente legge, si applicano le vigenti norme regionali in materia di sanzioni amministrative.

 

ARTICOLO 27 Utilizzazione temporanea del personale 1. In via transitoria e per un periodo non superiore ad un anno dall' entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dall' articolo 10, i Consorzi possono avvalersi per le funzioni tecniche degli esperti apistici che hanno operato per almeno un biennio per la realizzazione del piano di risanamento delle api di cui alla legge regionale 21 dicembre 1984, n. 55, e tale attività risulti comprovata da attestazione di un Consorzio apistico.

 

ARTICOLO 28 Decorrenza di applicazione delle norme di cui al Capo VI 1. Le norme di cui al Capo VI che disciplinano il nomadismo sono applicabili a partire dal 1o gennaio 1989.

 

ARTICOLO 29L' apicoltura come materia nei corsi di formazione professionale 1. L' apicoltura è materia di insegnamento nei corsi di formazione professionale in agricoltura attuati ai sensi della legislazione regionale vigente.

 

ARTICOLO 30 Diffusione di specie vegetali di interesse apistico 1. Al fine di favorire la diffusione dell' apicoltura, le Direzioni regionali competenti promuoveranno l' inserimento nei programmi di rimboschimento, di ricostituzione vegetale, nei riordini fondiari e negli interventi di difesa del suolo, anche di specie vegetali di interesse apistico compatibili con le condizioni ambientali.

 

ARTICOLO 31Termini per la prima presentazione delle domande 1. Nella prima fase di applicazione della presente legge le domande di contributo di cui al comma 9 dell' articolo 3 vengono presentate entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della legge medesima.

 

ARTICOLO 32 Abrogazione 1. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 16 marzo 1982, n. 17, e della legge regionale 21 dicembre 1984, n. 55. 2. A fronte delle domande di contributo e di finanziamento presentate fino all' entrata in vigore della presente legge possono essere emessi provvedimenti di concessione in applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1. La Giunta regionale può disporre l' anticipata erogazione dell' intero importo dei finanziamenti concessi a fronte delle domande dirette ad ottenere i finanziamenti dei programmi di profilassi e di risanamento contro le malattie infettive ed infestive delle api.

 

ARTICOLO 33 1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 3 fanno carico al capitolo 7264 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988- 1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di lire 140 milioni, suddivisi in ragione di lire 70 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

 

ARTICOLO 34 1. Per le finalità previste dall' articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 20 milioni, suddivisa in ragione di lire 10 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988- 1889 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito, alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.3. - Spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - il capitolo 7276 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione: << Contributi in conto capitale agli apicoltori singoli e associati che abbiano subito perdite per la ricostituzione dell' originaria consistenza degli alveari danneggiati o distrutti >> e con lo stanziamento complessivo di lire 20 milioni, suddiviso in ragione di lire 10 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. 3. Sul precitato capitolo 7276 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 10 milioni. 4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 7276 è inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

ARTICOLO 35 1. Per le finalità previste dall' articolo 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 milioni, suddivisa in ragione di lire 5 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988- 1889 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito, alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.3 - Spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - il capitolo 7225 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione: << Concessione ai conduttori di aziende agricole di un premio destinato ad incentivare la diffusione del servizio di impollinazione delle colture agrarie >> e con lo stanziamento complessivo di lire 10 milioni, suddiviso in ragione di lire 5 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. 3. Sul precitato capitolo 7225 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 5 milioni. 4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 7225 è inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

ARTICOLO 36 1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 9 fanno carico al capitolo 7222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988- 1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità .

 

ARTICOLO 37 1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 15 fanno carico al capitolo 7472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988- 1990 e del bilancio per l' anno 1988: nella denominazione del precitato capitolo 7472 la locuzione << contro le malattie infettive ed infestive delle api >> viene sostituita dalla locuzione << dalle malattie delle api >>. 2. Per le finalità previste dal citato articolo 15, è altresì autorizzata la spesa complessiva di lire 230 milioni, suddivisa in ragione di lire 115 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. 3. Il predetto onere di lire 230 milioni fa carico al precitato capitolo 7472, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato di lire 230 milioni, suddivisi in ragione di lire 115 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

 

ARTICOLO 38 1. All' onere complessivo di lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, previsto dagli articoli 33, 34, 35 e 37, si provvede mediante prelevamento di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988- 1990 e del bilancio per l' anno 1988 (Rubrica n. 21 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). 2. All' onere complessivo di lire 15 milioni, in termini di cassa, previsto dagli articoli 34 e 35, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addì 29 marzo 1988