LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 17-07-1992
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale
29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla
legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente
il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione,
modificazione ed integrazione di altre
leggi regionali nel settore dell' agricoltura. Interventi
di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di
alcuni comparti produttivi del settore primario.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 63
del 22 luglio 1992

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

CAPO I
Modificazioni ed integrazioni
alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16

ARTICOLO 1 1. All' articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, le parole << annate diverse >> sono sostituite dalle parole << annate avverse >>.

 

ARTICOLO 2 1. L' alinea del comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è sostituito dal seguente: << 1. Agli apicoltori, singoli od associati, che risiedono nel territorio regionale ed ivi esercitano prevalentemente l' attività apistica ed alle società , anche cooperative, aventi sede nel territorio regionale, i cui oggetto sociale concerne, in via esclusiva, la produzione dei prodotti di apiari, siti nel territorio medesimo, l' Amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale per le seguenti iniziative: >>. 2. Nelle disposizioni del Capo II della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, le parole << apicoltori >> e << apicoltori singoli od associati >> sono sostituite dalle parole << i soggetti di cui all' alinea del comma 1 dell' articolo 3 >>.

 

ARTICOLO 3 1. Il comma 6 dell' articolo 3 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è sostituito dal seguente: << 6. La spesa complessiva ammissibile a contributo per gli interventi previsti dalle lettere a), b), d), ed e) del comma 1 non può essere inferiore a lire 1.000.000 e superiore a lire 15.000.000. >>. 2. Alle domande di contributo presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale n. 16/ 1988, per le quali non sia stato emesso il decreto di concessione del contributo, non si applica il limite minimo di spesa previsto dal comma 6 dell' articolo 3 della legge regionale n. 16/ 1988, come sostituito dal precedente comma 1. 3. Alle domande di contributo di cui al comma 2 si applica il limite massimo di spesa previsto dal comma 6 del' articolo 3 della legge regionale n. 16/ 1988, come sostituito dal precedente comma 1.

 

ARTICOLO 4 1. All' articolo 7, comma 3, della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, dopo le parole << Consorzi apistici provinciali >> sono aggiunte le parole << ovvero essere in possesso della qualifica di esperto apistico di cui al comma 2 dell' articolo 10 >>.

 

ARTICOLO 5.1. All' articolo 14, comma 1, della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, sono soppresse le parole << Entro il 31 gennaio di >>.

 

ARTICOLO 6 1. L' articolo 16 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è sostituito dal seguente: << Art. 16 Disciplina del trasferimento degli alveari e delle api 1. Il trasferimento degli alveari e delle api effettuato al di fuori della disciplina del nomadismo contemplata dal Capo VI deve essere preventivamente comunicato a mezzo raccomandata oppure a mezzo consegna diretta dalla comunicazione ai Consorzi apistici provinciali competenti per territorio di destinazione e di provenienza, qualora il trasferimento avvenga fuori provincia. 2. Gli apicoltori, in detta comunicazione, devono indicate le date del trasferimento, la consistenza dell' apiario, l' ubicazione dello stesso ed i motivi dello spostamento. 3. Gli apicoltori che nell' esercizio dell' attività apistica effettuano diversi trasferimenti, possono, con un' unica comunicazione annuale, presentare il Piano di trasferimento degli alveari con le indicazioni previste dal comma 2. >>.

 

ARTICOLO 7 1. All' articolo 19, comma 1, della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, sono soppresse le parole << entro il mese di gennaio di ogni anno >> e le parole << nonché la durata della permanenza degli stessi nella zona >>.

 

ARTICOLO 8 1. L' articolo 22 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è sostituito dal seguente: << Art. 22 Comunicazione a terzi del nomadismo 1. L' apicoltore in possesso dell' autorizzazione all' esercizio del nomadismo, una volta trasferiti gli alveari nella zona di destinazione, deve esporre presso l' apiario, in modo visibile, un cartello riportante, in modo indelebile, oltre alle proprie generalità , l' indirizzo, il numero degli alveari trasferiti e il periodo massimo di permanenza. >>.

 

ARTICOLO 9 1. All' articolo 23, comma 1, della legge regionale 239 marzo 1988, n. 16, sono soppresse le parole << e la comunicazione di cui al comma 1 dell' articolo 22 >>.

 

ARTICOLO 10 1. Il comma 2 dell' articolo 23 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è sostituito dal seguente: << 2. In tali casi gli apicoltori, entro cinque giorni dallo spostamento, devono inviare apposita comunicazione ai Consorzi apistici provinciali secondo le modalità previste dai commi 1 e 2 dell' articolo 16. >>.

 

 

CAPO II
Modificazioni ed integrazioni
alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80
nonché ulteriori interventi a carico del Fondo di rotazione

ARTICOLO 11 1. Il disposto dell' articolo 4, comma 1, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, ed integrato dall' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 39, si applica anche agli interventi creditizi agevolati relativi ad opere di miglioramento fondiario previsti dall' articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

ARTICOLO 12 1. All' alinea del primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, dopo le parole << cooperative agricole >> sono aggiunte le parole << e forestali >>.

 

ARTICOLO 13 1. All' articolo 5, primo comma, lettera c), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, dopo la parola << costruzione, >> sono aggiunte le parole << l' acquisto, >>.

 

ARTICOLO 14 1. ALl' articolo 5, primo comma, lettera d), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << 31 dicembre 1986 >> sono sostituite dalle parole << 31 dicembre 1991 >>.

 

ARTICOLO 15 1. La lettera g), del primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: << g) mutui per la formazione e l' ampliamento di aziende familiari diretto - coltivatrici, entro il limite di spesa di lire 200 milioni, purchè compatibili con un piano di miglioramento aziendale economico e produttivo; >>.

 

ARTICOLO 16 1. All' articolo 5, primo comma, lettera l), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, come sostituita dall' articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1987, n. 10, dopo le parole << coltivazioni ortofloricole >> sono aggiunte le parole << e vitivivaistiche >>

 

ARTICOLO 17 1. Ai sensi dell' articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, con la disponibilità della sezione speciale del Fondo di rotazione, istituito con la citata legge regionale n. 80/ 1982, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all' articolo 2 prestiti o mutui ad ammortamento sino a 10 anni, compreso il periodo di preammortamento, per la costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di strutture destinate al ricovero di alveari e attrezzature apistiche, nonché alla lavorazione, trasformazione e confezionamento dei relativi prodotti. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei prestiti e mutui. 2. Per le provvidenze di cui al comma 1 trova applicazione quanto disposto all' articolo 7, settimo comma, della legge regionale n. 80/ 1982. 3. Per la concessione delle provvidenze creditizie di cui al comma 1, si prescinde dal requisito dell' iscrizione all' Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

ARTICOLO 18 1. Nel caso di fusioni o di conferimento tra cooperative agricole e forestali e loro consorzi, operanti nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali e dei mezzi tecnici di produzione, o di acquisizione da parte delle medesime di impianti e strutture preesistenti di proprietà di altre cooperative o di aziende operanti anch' esse in tali settori, l' Amministrazione regionale, ai sensi del' articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, istituita del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, è autorizzata a concedere alle società acquirenti, incorporanti o costituite ex novo, tramite le disponibilità della sezione speciale del Fondo medesimo, mutui straordinari della durata massima di dieci anni compreso il periodo di preammortamento, pari all' 80% della spesa ammessa, sulla base di un progetto che preveda interventi di razionalizzazione che propongano di integrare o potenziare l' attività svolta dagli organismi cooperativi medesimi, anche mediante sostanziali miglioramenti nei sistemi di lavorazione e commercializzazione, nonché per sostenere gli oneri di acquisizione degli impianti. 2. Ai sensi dell' articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, l' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere, con le disponibilità della sezione speciale del Fondo di rotazione, alle cooperative agricole e forestali e loro consorzi di cui al comma 1, mutui della durata di dieci anni, compreso il periodo di preammortamento, per la copertura di passività onerose acquisite al patrimonio delle medesime società in conseguenza di operazioni di cessione o conferimento di aziende, purchè tali passività , risultanti alla data del 31 dicembre 1991 dai libri contabili obbligatori dell' azienda ceduta o conferita, sussistano anche alla data di presentazione della domanda e non siano assistite da agevolazioni creditizie. 3. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei mutui.

 

 

CAPO III
Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione
di altre leggi regionali nei settore dell' agricoltura nonché
interventi di razionalizzazione, ammodernamento e
sviluppo del settore primario.

ARTICOLO 19 1. In via di interpretazione autentica, con il termine << attrezzature agricole >> di cui al comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, si intende qualsiasi macchina, attrezzatura ed impianto posti al servizio di attività agricole e di attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 2. In via di intepretazione autentica, con il termine << relativa fattura >> di cui al comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, s' intende la fattura emessa a saldo finale dell' acquisto.

 

ARTICOLO 20 1. All' articolo 4, comma 5, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, le parole << superiore a trenta milioni >> sono sostituite dalle parole << superiore a cento milioni >>.

 

ARTICOLO 211. L' articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

 

ARTICOLO 22 1. L' articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, è abrogato. 2. All' articolo 3, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, le parole << superiore a 30 milioni >> sono sostituite dalle parole << superiore a 100 milioni >>.

 

ARTICOLO 23 1. ALl' articolo 3, comma 5, della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, dopo le parole << dei beneficiari >> sono aggiunte le parole: << nonché la documentazione riguardante le autorizzazioni ed i nulla - osta per gli impianti ed i reimpianti. >>.

 

ARTICOLO 24 1. Il secondo comma dell' articolo 9 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, come introdotto dall' articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1988, nš 68, è sostituito dai seguenti commi: << Le domande dirette ad ottenere i contributi vengono presentate entro il 31 dicembre dell' anno precedente a quello al quale si riferiscono le spese, corredate dalla documentazione che viene stabilita con delibera della Giunta regionale. Sull' importo risultante dalla domanda può essere erogato, all' atto della concessione un anticipo fino all' 80% con l' obbligo per le Associazioni e le Unioni di presentare, entro un anno dalla data del decreto di concessione, la rendicontazione dell' anticipazione ricevuta. >>.

 

ARTICOLO 25 1. L' articolo 67 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: << Art. 67 1. Per rendere possibile il completamento di strutture ed infrastrutture agricole e degli impianti tecnologici al servizio delle stesse, nel territorio dei Comuni compresi, anche solo parzialmente, nelle zone montane di cui all' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, ed in quello dei Comuni appartenenti al Consorzio denominato << Comunità collinare del Friuli >>, territori nei quali sussistono condizioni di particolare disagio che rendono difficile l' effettuazione di lavori e di acquisti ad essi connessi ed ove, attraverso le provvidenze per l' agricoltura si perseguono anche ai fini di difesa del suolo e di valorizzazione di risorse umane e materiali, i termini di scadenza dei provvedimenti già emessi dall' Amministrazione regionale vengono prorogati, anche in sanatoria, indipendentemente dalla scadenza dei medesimi, al fine di consentire il completamento degli interventi approvati con i provvedimenti stessi. L' ultimazione delle opere e la presentazione delle relative domande di accertamento della loro avvenuta esecuzione può avvenire entro un quinquennio dall' entrata in vigore della presente legge. >>.

 

ARTICOLO 26 1. ALl' articolo 6, comma 6, della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49, le parole << anticipazione pari al 50% sono sostituite dalle parole << anticipazione pari all' 80% >>.

 

ARTICOLO 27 1. Il terzo comma dell' articolo 8 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, come sostituito dall' articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9, è sostituito dal seguente: << Previa deliberazione della Giunta regionale, con la quale viene determinato l' elenco delle domande accoglibili e l' importo ammissibile a prestito, vengono assegnati con successivi decreti agli Istituti ed Enti di credito di cui al primo comma i fondi necessari per il contributo negli interessi. >>.

 

ARTICOLO 28 1. All' articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68, le parole << programma annuale >> sono sostituite dalle parole << programma pluriennale >>.

 

ARTICOLO 29 1. E' autorizzata, per gli anni 1992 e 1993, la prosecuzione della partecipazione della Regione Friuli - Venezia Giulia al progetto informativo agricolo << Agri - videotel 2 >>, di cui all' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 39.

 

ARTICOLO 30 1. Nell' ambito della disciplina della riproduzione animale di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, allo scopo di favorire l' attuazione di un razionale Piano di miglioramento zootecnico nei territori montani della regione, di cui all' articolo 2, primo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Associazione friulana tenutari stazioni taurine ed operatori fecondazione animale un finanziamento straordinario per l' anno 1992 di lire 200 milioni, da impiegare prioritariamente per l' attività statutariamente prevista di riproduzione in monta naturale.

 

ARTICOLO 31 1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti e contributi alle cooperative agricole e loro consorzi per concorrere alla loro ricapitalizzazione. 2. I finanziamenti in conto capitale per interventi di ricapitalizzazione sono concessi in misura non superiore al capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci per la ricapitalizzazione. 3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sui prestiti di durata massima quinquennale contratti dai soci, a decorrere dall' annata agraria 1992/ 1993, al fine di partecipare alla ricapitalizzazione delle cooperative agricolo e loro consorzi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il concorso negli interessi nel limite di quanto previsto per analoghe operazioni di credito agrario di esercizio. 4. I benefici di cui ai commi 2 e 3 sono concessi previa approvazione da parte della Giunta regionale di appositi programmi di ricapitalizzazione della durata massima di 5 anni, salvo revoca dei finanziamenti stessi in caso di mancata attuazione degli impegni programmati. I finanziamenti di cui al comma 2 sono concessi ed erogati in unica soluzione ad avvenuta approvazione dei programmi, mentre i contributi di cui al comma 3 sono erogati mediante rate semestrali costanti e posticipate. 5. La Giunta regionale effettua gli interventi previsti dal presente articolo sulla base di criteri da essa stabiliti e pubblicati, che tengano conto in particolare delle finalità di riorganizzazione, ristrutturazione, consolidamento e sviluppo degli organismi cooperativi di vario livello, in coerenza con le specifiche azioni della politica agricola comunitaria e dei relativi assi prioritari di intervento, con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo ed in armonia con la programmazione nazionale.

 

ARTICOLO 32 1. L' articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7 è sostituito dal seguente: << Art. 1 1. L' Ente Regionale per lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA) è autorizzato ad alienare gli impianti collettivi lattiero - caseari, realizzati per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 ed acquisiti al patrimonio dell' Ente medesimo a cooperative agricole aventi sede nella regione con preferenza per quelle operanti nel settore lattiero - caseario, che siano riconosciute idonee alla gestione degli stessi dalla Direzione regionale dell' agricoltura previa presentazione di specifico piano di impresa, di adeguamento del capitale sociale e di eventuale allargamento della compagine sociale. 2. All' alienazione si provvede dietro corresponsione di un importo pari al 5% del costo complessivo di ciascuna opera desunto dai certificati di collaudo, amministrativo o dai certificati di regolare esecuzione. Tali importi sono corrisposti all' ERSA in rate costanti, maggiorate dal 5% per interessi, entro dieci anni dalla stipula del contratto di trasferimento di proprietà . 3. Il contratto di trasferimento di proprietà deve contenere il divieto di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo dell' impianto per dieci anni, nonché il divieto, della medesima durata, di adibire l' immobile ad un uso diverso da quello agricolo. 4. Le cooperative che siano comodatarie dei beni di cui al comma 1 sin dal 1o gennaio 1989 hanno titolo di prelazione nell' acquisto degli stessi. Per l' esercizio di tale prelazione l' ERSA notificherà alle cooperative medesime entro il 30 settembre 1992 la proposta di vendita degli impianti nel rispetto delle condizioni previste dal comma 2. La mancata adesione della cooperativa alla proposta mediante stipulazione di formale atto di compravendita entro il 31 dicembre 1991 equivale a rinuncia al diritto di prelazione. 5. Gli impianti di cui al comma 1 che, alla data del 31 dicembre 1993 non siano stati ceduti ai sensi dei precedenti commi possono essere alienati ad enti locali territoriali nel cui territorio sono ubicate le strutture, ai fini del loro utilizzo per le finalità istituzionali dell' ente alle condizioni di cui al comma 2 o ad altri soggetti secondo le disposizioni concernenti la vendita dei beni patrimoniali disponibili. 6. Alle alienazioni effettuate ai sensi del comma 5 non si applicano le disposizioni del comma 3. >>.

 

ARTICOLO 331. All' articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: << 1. bis. L' autorizzazione al trasferimento della proprietà superficiaria di cui al comma 1 è estesa, per gli immobili che risultino non alienati alla data del 30 giugno 1992, a chiunque risulti proprietario, ancorchè non esclusivo, del terreno su cui insiste la struttura. >>. 2. Dopo il comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale n. 7/ 1990 sono aggiunti i seguenti: << 4. Per procedere ai trasferimenti della proprietà superficiaria di cui al comma 1 l' ERSA notificherà ai soggetti di cui ai commi 1 e 1 bis entro il 31 dicembre 1992 una proposta di vendita nel rispetto delle condizioni previste dai commi 2 e 3. 5. La mancata adesione alla proposta di vendita mediante stipulazione del relativo contratto entro il 31 marzo 1993 equivale a rinuncia all' acquisto. 6. Gli impianti che, alla data del 31 marzo 1993, non siano stati ceduti ai sensi dei prevedenti commi possono essere alienati, a titolo gratuito, ai Comuni o alle Comunità montane nel cui territorio sono ubicate le strutture ai fini del loro utilizzo per le finalità istituzionali dell' Ente, anche in deroga ai vincoli di destinazione e di inalienabilità decennale previsti al comma 3. >>.

 

ARTICOLO 34 1. L' erogazione alle cooperative agricole e loro consorzi di interventi regionali agevolati, sia in conto capitale che in conto interessi, ad esclusione delle operazioni di credito agrario d' esercizio, previsti dalla normativa vigente, è subordinata alle seguenti condizioni: a) nel caso di provvidenze per la trasformazione di passività onerose, le società cooperative richiedenti devono concorrere, anche con versamento diretto dei soci, alla totale estinzione delle predette passività in misura non inferiore al 20% dell' importo ammesso a trasformazione; b) nel caso delle altre provvidenze regionali, le società cooperative richiedenti devono provvede all' aumento del proprio capitale sociale in misura non inferiore al 10% dell' importo ammesso all' intervento pubblico agevolato, senza peraltro poter beneficiare di alcun concorso regionale nella ricapitalizzazione. 2. Per ottenere le provvidenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1, le cooperative agricole e loro consorzi devono presentare, a corredo di ciascuna domanda di concessione, specifico programma pluriennale di sviluppo aziendale, che indichi, nel rispetto della normativa sulla cooperazione e delle relative finalizzazioni, il piano delle attività e delle risorse da impiegare per lo sviluppo, l' ammodernamento, la riconversione e la penetrazione commerciale. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2, trovano applicazione anche nei confronti dell' organismo cooperativo beneficiario dei conferimenti disposti ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, come interpretato dall' articolo 86 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3. 4. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle domande assentite dalla Giunta regionale anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.

 

ARTICOLO 35 1. Allo scopo di creare le condizioni per lo sviluppo e la razionalizzazione della trasformazione e commercializzazione associata nel comparto ortofrutticolo regionale, in coerenza con gli obiettivi della politica agraria comune ed, in particolare, con il relativo piano settoriale contemplato dal regolamento( CEE) n. 866/ 90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura( ERSA) è autorizzato ad alienare l' impianto denominato << Centrale ortofrutticola in Comune di Udine >> di cui alla decisione della Commissione delle Comunità Europee del 29 luglio 1976, n. I/ 53/ 76, alla cooperativa agricola che sia comodataria, sin dal 1o gennaio 1985, dell' impianto predetto. 2. La cooperativa di cui al comma 1 deve essere riconosciuta idonea alla gestione dell' impianto dalla Direzione regionale dell' agricoltura, previa presentazione di specifico piano d' impresa, di adeguamento del capitale sociale e di eventuale allargamento della compagine sociale, nonché dell' ultimo bilancio approvato ed integrato da una relazione del collegio sindacale attestante la veridicità delle singole poste. 3. Alla cooperativa di cui al comma 1 è imputato un onere pari al 10% del costo complessivo dell' opera come risultante dall' ultimazione del secondo e ultimo lotto di lavori, al quale si aggiunge l' accollo di mutuo, con conseguente liberazione dell' ERSA Il costo complessivo è desunto dai certificati di collaudo amministrativo o di regolare esecuzione. 4. L' importo di cui al comma 3 è corrisposto all' ERSA in rate costanti annuali, maggiorate del 5% per interessi, entro dieci anni dalla stipula del contratto di trasferimento di proprietà . 5. Il contratto di trasferimento di proprietà deve contenere il divieto di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell' impianto per dieci anni, nonché il divieto, della medesima durata, di adibire l' immobile ad un uso diverso da quello agricolo.

 

ARTICOLO 36 1. All' articolo 3, primo comma, numero 1), della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, come modificato dalla legge regionale 12 agosto 1975, n. 58 ed interpretato dall' articolo 5 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 42, dopo la parola << realizzazione >> sono aggiunte le parole << ed acquisto >>.

 

ARTICOLO 37 1. All' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente comma: << Qualora l' anticipazione sia concessa ed erogata in misura inferiore all' importo iscritto nei ruolo esattoriali consortili resi esecutivi dall' Intendenza di finanza competente per territorio, il rimborso avverrà entro dieci giorni dall' incasso della quota di saldo del concorso statale. >>.

 

ARTICOLO 38 1. L' alinea del comma 1 dell' articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 11, è sostituito dal seguente: << 1. Nel rispetto delle modalità e delle condizioni fissate dal regolamento( CEE) n. 2328/ 91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le funzioni relative alla concessione di contributi in conto capitale ai soggetti iscritti nell' elenco degli operatori agrituristici, per i seguenti scopi: >>. 2. L' articolo 16 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, è abrogato.

 

ARTICOLO 39 1. Per il primo anno di applicazione della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8, le domande di concessione degli aiuti previsti agli articoli 2 e 3 della medesima legge possono essere presentate alle Comunità montane entro il 31 agosto 1992.

 

ARTICOLO 40 1. All' articolo 3, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente lettera: << i) concede contributi all' Università degli studi di Udine nell' organizzazione di corsi in viticoltura ed enologia. >>.

 

ARTICOLO 41 1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, recante provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate, e nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie, i benefici contributivi previsti dall' articolo 2 della medesima legge possono essere concessi anche per l' impianto di oliveti razionali secondo criteri di specializzazione e di ubicazione in zone ritenute idonee a tali colture.

 

ARTICOLO 42 1. All' articolo 62, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, dopo le parole << Gradisca d' Isonzo >> sono aggiunte le parole << nonché l' attività per la promozione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici regionali. >>.

 

ARTICOLO 43 1. Le dichiarazioni di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli di cui al decreto del Ministero dell' agricolture e delle foreste del 10 luglio 1985, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 179 del 31 luglio 1985, e le dichiarazioni annuali di raccolta delle uve e di produzione di vino e prodotti vinicoli di cui al decreto del Ministero dell' agricoltura e delle foreste dell' 8 agosto 1986, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 196 del 25 agosto 1986, sono trasmesse a cura dei Comuni al Centro regionale vitivinicolo che provvede anche alla stampa dei relativi moduli.

 

ARTICOLO 44 1. L' articolo 9 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è sostituito dal seguente: << Art. 9 1. Il Centro regionale vitivinicolo è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l' Istituto sperimentale della viticoltura di Conegliano Veneto per lo svolgimento, nel territorio regionale, dell' attività di controllo e certificazione del materiale di moltiplicazione della vite in applicazione dell' articolo 12 del DPR 24 dicembre 1969, n. 1164. >>.

 

ARTICOLO 45 1. A decorrere dal 1o gennaio 1993, al Direttore del Centro regionale vitivinicolo sono trasferite le funzioni relative alle autorizzazioni, ai nulla - osta, ai controlli, ai collaudi e alla vigilanza riguardante gli estirpi, i reimpianti ed i nuovi impianti di vigneti, da adottare, in esecuzione delle normative comunitarie e nazionali, previa domanda degli interessati. Ciò anche al fine di rendere funzionale la tenuta del Catasto vitivinicolo regionale di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60. 2. L' articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68, è abrogato. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo ha efficacia del 1o gennaio 1993.

 

 

CAPO IV
Norme finanziarie

ARTICOLO 46 1. In relazione al disposto di cui all' alinea del comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1988, n. 16, come sostituito dall' articolo 2, comma 1, nella denominazione dei capitolo 6472 dopo la locuzione << singoli ed associati >> viene inserita la locuzione << nonché alle società e alle cooperative, >>.

 

ARTICOLO 47 1. In relazione al disposto di cui all' articolo 29, comma 1, per le finalità previste dall' articolo 1, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 39, è autorizzata la spesa complessiva di lire 240 milioni, suddivisa in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993. 2. Il predetto onere di lire 240 milioni fa carico al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 240 milioni, suddiviso in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993. 3. Sul medesimo capitolo 6771 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 120 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6362 del precitato stato di previsione della spesa. 4. In relazione al disposto di cui all' articolo 29, comma 1, per le finalità previste dall' articolo 1, comma 4, della citata legge regionale n. 39/ 1989, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993. 5. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993. 6. Sul medesimo capitolo 6718 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6362 del precitato stato di previsione della spesa. 7. All' onere complessivo di lire 440 milioni derivante dai commi 1 e 4 si provvede mediante storno per lire 200 milioni, relativi all' anno 1992, dal capitolo 6362 e per lire 220 milioni, relativi all' anno 1993, dal capitolo 6305 del precitato stato di previsione della spesa.

 

ARTICOLO 48 1. Per le finalità previste dall' articolo 30, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1992. 2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994 e del bilancio per l' anno 1992, è istituito - alla Rubrica nš 23 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione 10 - il capitolo 6735 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione << Contributo straordinario all' Associazione friulana tenutari stazioni taurine ed operatori fecondazione animale, da impiegare prioritariamente per l' attività statutariamente prevista di riproduzione in monta naturale >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 200 milioni per l' anno 1992. 3. AL predetto onere di lire 200 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6520 del precitato stato di previsione della spesa.

 

ARTICOLO 49 1. Per le finalità di cui all' articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.600 milioni per l' anno 1992. 2. Il predetto onere di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 6828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 1.600 milioni per l' anno 1992. 3. All' onere di lire 1.600 milioni si provvede mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione, di pari importo, corrispondente a parte della quota di lire 53.171.779.371 non utilizzata dal 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 12 del 9 marzo 1992. 4. Sul precitato capitolo 6826 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa di lire 400 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1992.

 

ARTICOLO 50 1. Per le finalità di cui all' articolo 15, primo e secondo comma, della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1992. 2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6826 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 400 milioni per l' anno 1992. 3. All' onere di lire 400 milioni si provvede mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione di pari importo, corrispondente a parte della quota di lire 53.171.779.371 non utilizzata al 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, nš 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 12 del 9 marzo 1992. 4. Sul precitato capitolo 6826 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa di lire 400 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1992.

 

ARTICOLO 51 1. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994, a decorrere dall' anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.6. - spesa d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6658 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Finanziamenti e contributi alle cooperative agricole e loro consorzi a titolo di concorso alla loro ricapitalizzazione >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l' anno 1993. 3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 48 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio predetto).

 

ARTICOLO 52 1. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite d' impegno di lire 500 milioni. 2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997. 3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994, a decorrere dall' anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.6. - spesa d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6659 (2.1.243.4.10.10) con la denominazione << Contributi negli interessi sui prestiti contratti dai soci di cooperative agricole e loro consorzi, a titolo di concorso alla ricapitalizzazione dei medesimi >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994. 4. Le annualità autorizzata per gli anni dal 1995 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi. 5. Al predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 48 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio predetto).

 

ARTICOLO 53 1. Per le finalità di cui all' articolo 35 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, nel settore delle colture mediterranee, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994, a decorrere dall' anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.4. - spese d' investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - il capitolo 6536 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributi in conto capitale a favore di cooperative e loro consorzi, per l' acquisto, la realizzazione, l' ampliamento ed il potenziamento delle strutture e delle attrezzature nel settore delle colture mediterranee >> e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 400 milioni per l' anno 1993. 3. Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 48 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio predetto).

 

ARTICOLO 54 1. per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, come interpretato dall' articolo 86 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, l' Amministrazione regionale è autorizzata, nell' anno 1993, a concedere all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura un finanziamento di lire 3.000 milioni. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994, a decorrere dall' anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spese d' investimento - Categoria 2.3 - Sezione X - il capitolo (2.1.235.3.10.10) con la denominazione << Finanziamento all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per l' integrazione del fondo di dotazione a favore della Cooperativa tra produttori avicunicoli del Friuli - Venezia Giulia - COOPA >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l' anno 1993. 3. Al predetto onere di lire 3.000 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 48 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio predetto).

 

ARTICOLO 55 1. Per le finalità previste dagli articoli 2, 4, 7 e 9 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1992. 2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2542 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1992. 3. Al predetto onere di lire 1.500 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa precitato.

 

ARTICOLO 56 La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addì 17 luglio 1992