LEGGE REGIONALE N. 65 DEL 27-09-1995
REGIONE SICILIA

Norme per la tutela e l' incentivazione dell' apicoltura e
della bachicoltura.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 50
del 2 ottobre 1995

Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga

 

Titolo I
Norme per l' apicoltura

ARTICOLO 1 Finalità 1. La Regione assume iniziative per assicurare lo sviluppo dell' apicoltura, valorizzarne i prodotti, tutelare e favorire la selezione della razza sicula, ligustica e ogni altra specie geneticamente atta a opporsi alla varroa, salvaguardare gli ambienti usati come pascolo per le api e incoraggiare l' associazionismo tra i produttori.

ARTICOLO 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge l' apicoltura comunque esercitata è attività agricola e si definisce: a) apicoltore, chiunque detiene alveari; b) produttore apistico, l' apicoltore che con almeno 150 alveari esercita l' attività apistica a fini economici e ricava anche in parte il proprio reddito dallo allevamento delle api. 2. Si definiscono: a) arnia, il ricovero o contenitore per api, che può essere razionale, se a favi mobili, e rustica o villica, se a favi fissi; b) alveare, l' arnia contente la famiglia di api; c) apiario, un insieme unitario di alveari.

ARTICOLO 3 Programma degli interventi 1. L' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, sentiti le associazioni dei produttori apistici maggiormente rappresentative e l' eventuale consorzio di tutela, approva entro il 31 marzo di ogni anno un piano di interventi con proiezione triennale coordinato con gli interventi comunitari di cui ai regolamenti 2052/ 88 e successive modifiche ed integrazioni, 866/ 90 e successive modifiche ed integrazioni e 2328/ 91 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il piano fornisce indicazioni per l' incentivazione o l' attuazione in particolare delle seguenti iniziative: a) impianto, ristrutturazione, ammodernamento o rinnovo di apiari; b) ristrutturazione locali per la lavorazione e conservazione dei prodotti; c) acquisto di automezzi di trasporto, macchine ed attrezzature per l' esercizio dell' apicoltura, per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti delle api; d) allevamento e selezione di api regine di razza ligustica o mellifera sicula; e) programmi di impollinazione delle colture agricole mediante le api mellifiche; f) assistenza tecnica; g) attività promozionali per la divulgazione e la valorizzazione dell' apicoltura e dei suoi prodotti; h) programmi di ricerca finalizzati alla tutela ed allo sviluppo dell' apicoltura e dei suoi prodotti; i) strutture di servizi finalizzati all' assistenza agli apicoltori.

ARTICOLO 4 Concessione di incentivi 1. Secondo le indicazioni e le priorità stabilite nel piano annuale di interventi possono beneficiare di contributi nei limiti degli articoli da 5 a 9 del regolamento comunitario 2328/ 91: a) i produttori apistici o gli apicoltori che intendono diventarlo, singoli o associati, che presentano un piano aziendale di sviluppo per le iniziative di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 2 dell' articolo 3; b) le unioni e le associazioni di apicoltori, per le iniziative di cui alle lettere e), f), g), h) ed i) del comma 2 dell' articolo 3; c) i consorzi e le associazioni ortofrutticoli, riconosciuti o legalmente costituiti, per iniziative di cui alla lettera e) del comma 2 dell' articolo 3, ottenute esclusivamente mediante le api mellifiche. 2. Oltre agli aiuti di cui all' articolo 43 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, gli apicoltori ed i produttori apistici possono richiedere contributi in conto capitale fino ad un massimo del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per: a) la sopravvivenza degli alveari in annate avverse; b) la distruzione di api, arnie e di alveari, eliminati a seguito di provvedimenti dalle autorità sanitarie, affinchè possano venire sostituiti. 3. L' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste può stipulare, sentite le associazioni di produttori maggiormente rappresentative e l' eventuale consorzio di tutela, convenzioni con gli istituti universitari e altri organismi di ricerca e sperimentazione che secondo le proprie finalità istituzionali sviluppano programmi di ricerca per il settore apistico.

ARTICOLO 5. Denuncia degli alveari e identificazione 1. Entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge i possessori di alveari di qualunque tipo ne fanno denuncia, specificando se nomadi o stanziali, al sindaco del comune dove sono ubicati, all' Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste e alla competente unità sanitaria locale. 2. Lo spostamento di apiari in nuove postazioni e l' introduzione di apiari provenienti da altre regionali sono comunicati per iscritto assieme alla certificazione di provenienza, entro tre giorni dall' avvenuto spostamento, al sindaco del comune competente per territorio, all' Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste e alla competente unità sanitaria locale. 3. I possessori di alveari di qualunque tipo comunicano entro trenta giorni al sindaco del comune competente per territorio, all' Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste e alla competente unità sanitaria locale ogni modifica relativa alla consistenza degli alveari. 4. Gli apiari debbono essere identificabili tramite l' apposizione di una targa in materiale resistente alle intemperie, posta in un punto ben visibile e riportante in caratteri indelebili le generalità del proprietario, la residenza ed un recapito telefonico.

ARTICOLO 6 Ubicazione degli apiari 1. Gli apiari sono collocati a non meno di 10 metri rispetto: a) agli edifici di civile abitazione; b) agli edifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività , anche temporaneamente; c) alle strade statali, provinciali e comunali, alle autostrade e alle ferrovie; d) ai confini di proprietà . 2. L' apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di rispetto per gli edifici ed i confini se tra l' apiario e gli immobili o i confini di cui al comma 1 sono interposti muri, siepi, o altri ripari, senza soluzione di continuità . Tali ripari devono avere un' altezza di almeno 2 metri ed estendersi per almeno 2 metri oltre gli alveari posti all' estremità dell' apiario.

ARTICOLO 7 Disciplina del nomadismo 1. Il Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, sentite le associazioni di categoria, adotta un regolamento - limitato anche solo a determinate zone - che disciplina il nomadismo tenuto conto anche dell' intensità della flora nettarifera esistente e del periodo dell' anno interessato. 2. E' autorizzato il nomadismo apistico sulle aree gestite dall' Azienda delle foreste e dagli enti parco. Possono essere escluse per motivate ragioni le zone all' uopo individuate.

ARTICOLO 8 Forme associative 1. La Regione riconosce ed agevola le associazioni degli apicoltori che abbiano i requisiti stabiliti dal Regolamento CEE 1360 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Alle associazioni degli apicoltori possono essere concessi dall' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste contributi in conto capitale, per un periodo non superiore a tre anni, del 50 per cento delle somme spese e documentate per le seguenti attività : a) miglioramento delle produzioni; b) approvvigionamenti collettivi; c) servizi agli associati; d) ricerche di mercato e commercializzazione. 3. Un contributo del 70 per cento sugli oneri di costituzione e di gestione per il primo triennio può essere concesso a un consorzio di tutela, garanzia della qualità , disciplina e promozione dell' apicoltura e dei suoi prodotti, elevato al 75 per cento qualora svolga attività di ricerca. 4. L' attività del consorzio può svolgersi in collaborazione con l' Istituto zooprofilattico di Palermo. 5. I contributi di cui al presente articolo non possono superare l' importo annuo di lire 250 milioni.

ARTICOLO 9 Tutela dei prodotti 1. Per il controllo merceologico e la tutela qualitativa dei prodotti delle api l' Istituto zooprofilattico attua in collaborazione con le associazioni dei produttori i controlli previsti dalle vigenti leggi.

ARTICOLO 10 Tutela dei pascoli delle api 1. Sono vietati i trattamenti con prodotti insetticidi, acaricidi o comunque tossici per le api, sulle colture ortofrutticole, sementiere, floricole e ornamentali, durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonchè sulle piante che producono melata, durante il periodo di produzione della stessa. E' vietato l' uso di prodotti erbicidi riconosciuti nocivi per le api. Il controllo è effettuato dagli Osservatori delle malattie delle piante.

ARTICOLO 11 Materiale infetto 1. E' proibito lasciare alla portata delle api: miele, favi e qualsiasi materiale infetto o sospetto della presenza o quale fonte di contagio delle malattie delle api. 2. La sperimentazione sulle api con materiale patologico o con prodotti non autorizzati all' impiego, può avvenire solo nei centri ed a cura del personale autorizzato. 3. Il controllo è affidato al servizio veterinario delle unità sanitarie locali.

ARTICOLO 12 Tutela sanitaria 1. E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di qualunque tipo di denunciare all' unità sanitaria locale ed all' Ispettorato agrario competente per territorio, le seguenti malattie, accertate o sospette: acariosi, nosemiasi, peste americana, peste europea, varroasi. 2. Al ricevimento della denuncia l' unità sanitaria locale provvede a compiere gli interventi diagnostici, profilattici e di risanamento previsti. 3. L' omessa denuncia è punita con una sanzione pecuniaria proporzionata al numero degli alveari. 4. L' unità sanitaria locale competente per territorio, tramite il proprio servizio veterinario, fornisce agli apicoltori in regola con la denuncia di cui all' articolo 5 e limitatamente agli alveari dichiarati, i presidi sanitari necessari al contenimento o controllo delle infestazioni della varroa. 5. Qualora l' intervento di risanamento comporti la distruzione dell' alveare e delle attrezzature infette, allo apicoltore in regola con le disposizioni di cui alla presente legge è riconosciuto un indennizzo, ad esclusione dei casi di dolo o colpa accertati dall' autorità sanitaria. 6. I possessori a qualsiasi titolo di alveari sono obbligati a partecipare ai piani di risanamento e profilassi stabiliti dalla autorità sanitaria. Ai trasgressori, i cui alveari rappresentino pericolo di diffusione della infestazione, si applica il regolamento di polizia veterinaria. 7. Gli apicoltori che non adottano le arnie antivarroa vengono esclusi da ogni forma di intervento contributivo. 8. La vendita di api può avvenire solo se le stesse siano accompagnate da un certificato sanitario attestante la provenienza da allevamento non infetto, nè sito in zone infette, rilasciato dall' unità sanitaria locale o da un veterinario. 9. Nel caso di api provenienti da territori diversi dalla Sicilia, tale certificazione dovrà essere fornita dalla autorità sanitaria competente nel territorio di provenienza. 10. I trasgressori sono puniti con sanzioni pecuniarie proporzionate al numero di api oggetto della compravendita.

ARTICOLO 13 Alveari rustici 1. E' fatto obbligo ai detentori di alveari o bugni rustici di trasformarli in alveari razionali entro tre anni dall' entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 14 Allevamento di api regine 1. Al fine di tutelare l' allevamento e favorire la selezione di api regine, su richiesta degli allevatori iscritti all' apposito albo nazionale, l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste può costituire aree di rispetto intorno agli allevamenti o ai centri di fecondazione.

ARTICOLO 15 Risorse nettarifere 1. Al fine di favorire la consistenza delle risorse nettarifere e la diffusione dell' apicoltura, l' Azienda regionale delle foreste incentiva, anche tramite convenzioni con soggetti pubblici e privati, l' inserimento di specie vegetali autoctone di interesse apistico nei programmi di rimboschimento e negli interventi per la difesa del suolo.

ARTICOLO 16 Interventi formativi 1. L' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione, allo interno del programma regionale di formazione professionale finanziaria, anche con i fondi di cui al regolamento comunitario n. 2052/ 88 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di formazione e di qualificazione nel settore dell' apicoltura agli enti autorizzati ai sensi dell' articolo 28 del regolamento comunitario n. 2328/ 91. 2. Gli eventuali corsi di aggiornamento e di perfezionamento professionale sono svolti dal CIFDA Sicilia - Sardegna.

ARTICOLO 17 Sanzioni 1. Chiunque violi gli obblighi della presente legge è soggetto all' esclusione dai benefici previsti dalla medesima.

 
 
 

 

Titolo III
Disposizioni finanziarie

ARTICOLO 20 Norme finanziarie 1. Le spese derivanti dall' applicazione del Titolo I della presente legge sono valutate per il triennio 1995- 1997 in lire 3.000 milioni, di cui lire 300 milioni per il 1995, lire 1.100 milioni per il 1996 e lire 1.600 milioni per il 1997. 2. Agli oneri derivanti dall' applicazione del Titolo I della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo regionale di cui all' articolo 15, comma 1, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, capitolo 60781 del bilancio della Regione. 3. La spesa derivante dall' applicazione dell' articolo 19 è valutata in lire 500 milioni annui per il 1996 e per il 1997. 4. Agli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 19 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60781 del bilancio della Regione. 5. I finanziamenti regionali possono essere integrati con quelli derivanti dai fondi comunitari.

ARTICOLO 21 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 27 settembre 1995.