LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 15-06-1979
REGIONE TOSCANA

<< Norme per l' incremento dell' apicoltura >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 33
del 22 giugno 1979

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1 Ai fini dell' incremento e della razionale utilizzazione delle risorse zootecniche minori della regione, per favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità produttive agricole, nel rispetto della rinnovabilità delle risorse ambientali, la Regione Toscana assume iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell' apicoltura, a valorizzarne i prodotti, a tutelare la razza ligustica ed a salvaguardare gli ambienti usati come pascoli per le api, anche come fattore del miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, con particolare riguardo alla frutticoltura. La Regione promuove ed attua studi ed indagini sull' apicoltura ed adotta iniziative volte a diffondere le conoscenze biologiche e tecnologiche del settore, approva programmi ai fini della concessione di contributi a sostegno della attività apistica.

ARTICOLO 2 E' istituita la Commissione regionale apistica. Essa è composta da: - Un componente della Giunta o suo delegato che la presiede; - tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale; - sei rappresentanti designati dalle associazioni degli apicoltori riconosciute ai sensi dell' art. 11; - tre esperti in materia apistica, di cui uno designato dall' Istituto nazionale di apicoltura. Funge da segretario della Commissione un dipendente della Regione. I membri della Commissione sono nominati dal Consiglio regionale e restano in carica tre anni. La Commissione ha sede presso la Giunta regionale. E' compito della Commissione esprimere pareri e proposte agli organi della Regione circa iniziative, indagini e studi relativi alle finalità di cui all' art. 1.

ARTICOLO 3 La Giunta regionale può concedere agli imprenditori singoli o associati operanti a titolo principale o complementare nel settore dell' apicoltura od a chiunque intende iniziare imprenditorialmente l' attività di apicoltore, contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammessa per l' acquisto di arnie, di attrezzature apistiche e di materiale sanitario. Possono beneficiare dei contributi fino alla misura massima del 70% della spesa riconosciuta ammissibile le Associazioni degli apicoltori di cui all' art. 11 e comunque le Associazioni costituite con atto pubblico per programmi di attività finalizzati agli obiettivi di cui all' art. 1. Possono altresì beneficiare dei contributi in misura non superiore al 70% della spesa riconosciuta ammissibile i consorzi e le associazioni ortofrutticoli costituiti con atto pubblico, i consorzi di miglioramento fondiario, per le rispettive zone di produzione o di competenza, per il servizio di impollinazione dei frutteti mediante noleggio di alveari.

ARTICOLO 4 Le Unità Sanitarie Locali attuano gli interventi sanitari a tutela della apicoltura, diffondono le norme tecniche di profilassi contro le malattie, promuovono sistematici accertamenti sanitari sugli impianti apistici.

ARTICOLO 5. I possessori o detentori di alveari di qualunque tipo devono farne denuncia all' Unità Sanitaria Locale competente sulle località ove sono siti, entro il 30 aprile di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali. La mancata denuncia esclude l' apicoltore, per l' anno in corso, di accedere ai contributi della presente legge. Il Consiglio regionale entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge emana un regolamento disciplinante il nomadismo apistico.

ARTICOLO 6 E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di qualunque tipo di denunciare all' Unità Sanitaria Locale competente per territorio le seguenti malattie accertate o sospette: acariosi, nosemiasi, peste americana, e peste europea. L' omessa denuncia è punita con la sanzione amministrativa di L. 10.000 per ogni alveare riconosciuto infetto. Chiunque possegga o detenga alveari di qualunque tipo può denunciare all' Unità Sanitaria Locale competente per territorio la malattia varroasi accertata o sospetta. Al ricevimento della denuncia l' Unità Sanitaria Locale provvede gratuitamente agli interventi diagnostici. Qualora l' intervento di risanamento comporti la distruzione dell' alveare e delle attrezzature ad esso strettamente inerenti, all' apicoltore è riconosciuto dalla Giunta regionale un indennizzo fino al 50% del valore perduto, salvo i casi di dolo o colpa. Per il ripristino dell' alveare l' apicoltore è tenuto a conformarsi alle norme tecnico - sanitarie della competente Unità Sanitaria Locale. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000.

ARTICOLO 7 E' proibito esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi e il materiale infetto o sospetto di malattie di cui all' articolo precedente; è fatto altresì divieto di alienare, rimuovere, o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia. Ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 500.000.

ARTICOLO 8 E' vietato fare esperimenti su api vive con materiale patologico riferibile alle malattie soggette a denuncia, a meno che ciò avvenga nell' ambito di impianti e con tutti gli accorgimenti idonei ad evitare la diffusione delle malattie all' esterno. Ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.

ARTICOLO 9 La vendita di api vive può avvenire solo quando le api siano accompagnate da un certificato di sanità attestante la provenienza da allevamento sito in zona non infetta rilasciato dall' Unità Sanitaria Locale territorialmente competente sull' area di impostazione; nel caso di api provenienti da aree esterne alla Toscana, le api devono essere accompagnate dal certificato di sanità rilasciato dal competente organo pubblico. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000 salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla legge.

ARTICOLO 10 Allo scopo di assicurare all' agricoltura l' indispensabile attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento alle piante legnose ed erbacee che possa essere dannoso alle api dall' inizio della fioritura fino alla completa caduta dei petali. La Giunta regionale pubblica e diffonde le norme disciplinari per i trattamenti. Il controllo sull' osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente è affidato all' Amministrazione comunale che può avvalersi degli agenti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni. Ai trasgressori del divieto di cui al primo comma si applica da parte del Sindaco la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000, con le norme di cui alla L. 24 Dicembre 1975, N. 706.

ARTICOLO 11 La Regione riconosce le Associazioni degli Apicoltori che abbiano i requisiti stabiliti dal Regolamento CEE N. 1360/ 78, dalla Legge Nazionale 20 ottobre 1978, N. 674 e dalla Legge regionale di recepimento.

ARTICOLO 12 L' apicoltura è materia di formazione professionale in agricoltura nell' ambito dei programmi didattici regionali attuati a norma della legislazione vigente.

ARTICOLO 13 Salvo quanto disposto nell' art. 10 le trasgressioni alle norme della presente legge sono accertate dalle Unità Sanitarie Locali; le sanzioni sono applicate dal Presidente della Giunta regionale, cui deve essere inviato senza ritardo rapporto, osservandosi per quanto non previsto dalla presente legge, le norme di cui alla L. 24 dicembre 1975, n. 706. I proventi delle sanzioni confluiscono nelle casse dell' ente che ha applicata la sanzione.

ARTICOLO 14 Sino alla costituzione delle unità Sanitarie Locali le funzioni attribuite a queste dalla presente legge sono esercitate dai Consorzi Socio - Sanitari.

ARTICOLO 15 I consorzi apistici, istituiti a norma del RDL 23- 10- 1925 n. 2079, convertito in legge 18- 3- 1926 n. 562, sono soppressi. La Giunta regionale nomina un commissario straordinario, che può essere scelto tra gli apicoltori consorziati, per la liquidazione delle attività di ciascun consorzio. Cessano di avere applicazione tutte le norme in materia di apicoltura in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

ARTICOLO 16 Per gli interventi in applicazione della presente legge è autorizzata, per l' anno 1979, la spesa di lire 30.000.000 che grava sul cap. 49800 del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità dopo la variazione di cui al successivo articolo. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata dalle singole leggi di bilancio.

ARTICOLO 17 Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio 1979 sono apportate, per analogo importo, le seguenti variazioni. Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio 1979 sono apportate, per analogo importo, le seguenti variazioni. In diminuzione: Cap. 64800: Fondo di riserva per spese impreviste L. 15.000.000 OMISSIS La dizione del cap. 49800 sopra indicata sostituisce quella già contenuta nel bilancio 1979. Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio 1979 sono apportate, per analogo importo, le seguenti variazioni. OMISSIS In aumento: Cap. 49800: Interventi per l' incremento e la tutela dell' apicoltura ( LR n. del ) L. 15.000.000 La dizione del cap. 49800 sopra indicata sostituisce quella già contenuta nel bilancio 1979. La dizione del cap. 49800 sopra indicata sostituisce quella già contenuta nel bilancio 1979. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 15 giugno 1979. La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale l' 8 maggio 1979 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 9 giugno 1979.