NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI RESIDUI NEL MIELE

Luciana Prandin, Franco Mutinelli, Roberto Piro
Centro Regionale per l’Apicoltura
c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Legnaro (PD)
Via Romea 14/A - 35020 Legnaro (PD)


Secondo la definizione riportata nel Codex Alimentarius, ripresa anche dalla legge 753/82, "il miele è il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o delle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche proprie e lasciano maturare nei favi dell’alveare", quindi il miele può essere considerato un prodotto naturale per eccellenza. In realtà, negli ultimi anni, il miele ha subito gli effetti dell’industrializzazione e dell’evoluzione della produzione agricola da cui può risultare una contaminazione da sostanze pesticide, sempre più spesso utilizzate nei trattamenti fitoiatrici, e sostanze inquinanti. A questo si aggiunge l’insorgenza di malattie delle api che comportano la necessità di somministrare agli alveari sostanze acaricide che possono residuare nel miele.

Ne deriva quindi un problema di notevole importanza, sia per gli addetti al settore che per il consumatore, relativo alla presenza di residui nel miele.

La legislazione inerente a questo argomento, ed in particolare alla presenza di residui nel miele, non sempre risulta chiara, ed è spesso necessario estrapolare le indicazioni dalle norme emanate per altri prodotti. Il miele rappresenta solo lo 0,1% dei consumi alimentari, da cui risulta un interesse economico e commerciale scarso che si traduce anche in un minore interesse da parte del legislatore.

Innanzitutto cerchiamo di chiarire il concetto di residui, i quali possono essere di due tipi:

  1. residui di presidi sanitari, intendendo con tale termine i pesticidi, definiti come "Sostanze attive dei presidi sanitari e le relative impurezze, presenti nei prodotti destinati all’alimentazione umana e a quella degli animali e derivanti dall’impiego dei presidi sanitari stessi, ivi comprese le sostanze di significato tossicologico risultanti dalla metabolizzazione o degradazione o reazione delle sostanze attive" (O.M. 6/6/85).
  2. residui di medicinali veterinari e cioè "...tutte le sostanze farmacologicamente attive, siano esse principi attivi, eccipienti e prodotti della degradazione, e i loro metaboliti che rimangono negli alimenti ottenuti da animali cui sia stato somministrato il medicinale veterinario in questione" (Regolamento CEE 2377/90).

Alla luce di tali definizioni si devono quindi considerare come residui sia quelli derivati da pesticidi che da sostanze antibatteriche utilizzati per la cura e la prevenzione di malattie dell’alveare.

Il primo riferimento legislativo in cui si considerano le sostanze tossiche presenti negli alimenti è la legge 30/4/62 n. 283 che all’art. 5 cita: "E’ vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:……

h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo……."

Per la prima volta quindi si affronta il problema dei residui di sostanze tossiche negli alimenti, cioè sostanze pericolose per la salute dell’uomo, stabilendo che le stesse devono essere assenti. Nella L. 283/62 si fa riferimento, tra gli altri, anche ai pesticidi che comunemente vengono utilizzati in agricoltura. Alcuni dei quali sono impiegati anche in apicoltura.

E’ inoltre prevista, dall’art. 6, la sanzione per i contravventori dell’art. 5: "...sono puniti con l’arresto fino a ad un anno e con l’ammenda da lire 600.000 a lire 60.000.000. Il massimo dell’ammenda è di lire 90.000.000 per le contravvenzioni alla lettera h) dell’art.5...".

Questa legge ha definito regole molto generali che solo molti anni dopo sono state riprese e sottoposte ad una analisi più dettagliata.

La legge 12/10/82 n. 753 e successive modifiche "Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele" ribadisce il concetto dell’assenza di sostanze tossiche nel miele. Infatti l’art. 4 stabilisce che "Il miele commercializzato come tale o utilizzato in qualsiasi prodotto destinato alla alimentazione umana non deve contenere materie organiche o inorganiche estranee alla sua composizione …. In nessun caso il miele può contenere sostanze di qualsiasi natura in quantità tali da presentare un pericolo per la salute umana…..Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con le sanzioni previste dall'art. 6 della L. 30/4/62 n. 283."

Queste leggi stabiliscono l’obbligo di assenza di sostanze tossiche negli alimenti senza tuttavia individuare quelle che potrebbero risultare pericolose per la salute del consumatore.

Solo successivamente l’Ordinanza Ministeriale 6/6/85, e specificamente l’art. 2, prevede l’elaborazione di due allegati in cui vengono elencati alcuni pesticidi di uso comune con i relativi limiti di tolleranza negli alimenti. Il comma 2 inoltre fissa per tutti i principi attivi e gli alimenti non citati negli allegati un limite massimo generico di residui di sostanze attive non superiore a 0,01 mg/kg (10 ppb). Limite allargato anche ai prodotti importati.

Gli allegati dell’O.M. 6/6/85 sono stati oggetto di periodiche modifiche. A tal proposito si ricorda il D.M. 22/1/98 in cui sono riportati, per certi prodotti agricoli (il miele non è fra questi), i limiti relativi ad alcuni pesticidi, come amitraz, bromopropilato, clorfenvinfos, fluvalinate. Tali sostanze possono tuttavia essere rinvenute anche nel miele a seguito del loro utilizzo nella lotta alla varroasi.

Per quanto riguarda i farmaci veterinari va considerato il Regolamento CEE 2377/90 che definisce la procedura per la determinazione dei "Limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale", includendo fra questi anche il miele, con l’obbiettivo di tutelare il consumatore. A partire dal 2000 non saranno immessi sul mercato farmaci veterinari per i quali non si conosca il destino a livello del prodotto alimentare finito.

L’organismo deputato a valutare queste procedure è l’Agenzia Europea per la Valutazione dei Prodotti Medicinali (EMEA) di cui fa parte il Comitato per i Prodotti Medicinali Veterinari (CVMP) che si occupa specificamente dei medicinali veterinari. Sulla base dei risultati di studi tossicologici effettuati dalle case produttrici le sostanze farmacologicamente attive sono state suddivise in quattro diverse classi ed elencate nei rispettivi allegati:

Allegato I: elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate in medicinali veterinari per le quali sono stati stabiliti limiti massimi di residui definitivi;

Allegato II: elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate in medicinali veterinari non soggette ad un limite massimo di residui;

Allegato III: elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate in medicinali veterinari per le quali sono stati stabiliti limiti massimi di residui provvisori in quanto alla scadenza verrà riesaminata la documentazione per stabilire il limite definitivo e il conseguente inserimento nell’Allegato I;

Allegato IV: elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate in medicinali veterinari per le quali non può essere stabilito alcun limite massimo dal momento che i residui delle stesse in alimenti di origine animale costituiscono un rischio per la salute del consumatore indipendentemente da un limite. La somministrazione di tali sostanze è quindi vietata nell’intera Comunità.

Questi elenchi sono soggetti ad un aggiornamento continuo. A partire dal dicembre 1995 sono state introdotte nell’allegato II, cioè fra sostanze non soggette a limiti massimi di residui, composti farmacologicamente attivi di interesse apistico quali acido lattico, canfora, eucaliptolo, acido formico, mentolo, timolo, fluvalinate e flumetrina.

Nell’allegato III sono stati invece introdotti, dall’ottobre 1996, cymiazolo e amitraz con i limiti provvisori nel miele rispettivamente di 1000 e 200 mg/kg. Detti limiti provvisori hanno validità fino al luglio 1999.

Per quanto riguarda gli antibiotici, le tetracicline sono incluse nell’allegato I in quanto sono stati definiti i limiti massimi definitivi dei residui negli alimenti di origine animale quali rene, fegato, muscolo, latte e uova.

Per la streptomicina sono stati individuati limiti provvisori (All. III), con scadenza il 1/6/2000, in alimenti di origine bovina, suina, ovina e nel pollame. Nel latte ad esempio sono ammessi residui fino a 200 mg/kg.

Questi antibiotici vengono utilizzati anche in apicoltura pur non essendo autorizzati.

L’esigenza quindi di effettuare un controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti è stata concretizzata nella Direttiva 96/23/CE in cui vengono definite le procedure e le misure di tali controlli su alimenti tra cui il miele.

In particolare vengono stabilite:

Nel caso specifico del miele (tabella 1) le sostanze da ricercare appartengono alla categoria B, cioè medicinali veterinari e agenti contaminanti, punto 1 (sostanze antibatteriche); punto 2 lett.c), carbammati e piretroidi; punto 3 lett. a), composti organoclorurati compresi PCB, b) composti organofosforati, c) elementi chimici come i metalli pesanti.

Ogni anno il Ministero della Sanità - Dipartimento Nutrizione Alimentazione e Sanità Pubblica Veterinaria definisce il Piano Nazionale per la ricerca dei residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale. Nel 1998, per la prima volta, è stato incluso nel piano anche il miele per il quale è stata stabilita la determinazione dei residui di tetracicline su un numero totale di 100 campioni. La determinazione doveva essere effettuata con metodo HPLC con un limite di rivelazione di 20-50 mg/kg. Per il 1999 invece è stato stabilito il controllo di tutte le categorie di residui stabilite per il miele dalla Direttiva 96/23/CE (tabella 2).

Quanto finora esposto è sintetizzato nella tabella 3 dove vengono elencate alcune delle sostanze che possono essere ritrovate come residui nel miele, sia in seguito a trattamenti farmacologici effettuati direttamente sull’alveare o in agricoltura, sia di derivazione ambientale, nonché la normativa relativa al limite massimo di residui.

Tra i prodotti antivarroa il Regolamento CEE 2377/90 prevede che non ci sia nessun limite per fluvalinate e limiti provvisori per cymiazolo e amitraz (quest’ultimo non registrato in Italia); per altri acaricidi non ancora considerati (es. bromopropilato) si può far riferimento al limite generico di 10 ppb stabilito dall’O.M. 6/6/85.

I prodotti antivarroa cosiddetti "naturali" (acido formico, acido lattico, timolo, eucaliptolo, mentolo, canfora, flumetrina) sono stati inclusi nell’allegato II del Reg. CEE 2377/90.

L’acido ossalico attualmente utilizzato come acaricida in apicoltura non è stato ancora considerato da questo Regolamento. E’ auspicabile un suo inserimento nell’allegato II per analogia con gli altri acaricidi organici già presenti.

Si ricorda inoltre che tra i medicinali veterinari saranno ricompresi i prodotti ad azione antiparassitaria e disinfettante per uso esterno, che precedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 24/02/97 n.47 venivano inquadrati nell’ambito della normativa sui presidi medico-chirurgici.

I pesticidi, sia organofosforati che clorurati, sono senz’altro sostanze tossiche per cui vale quanto stabilito dalla L. 283/62 e L. 753/82 e come limite nel miele si può applicare quello generico di 10 ppb stabilito dall’O.M. 6/6/85. Tali sostanze sono prese in considerazione dalla Direttiva 96/23/CE e solo quest’anno sono state incluse nel Piano Nazionale Residui.

Gli antibiotici sono stati inclusi nel piano residui, ma per il momento solo le tetracicline sono soggette a controllo a livello nazionale. Nessun limite però è stato stabilito per il miele.

Considerate però le caratteristiche di tali sostanze si potrebbe far riferimento all’art. 2 della L. 753/82 che prevede l’assenza di sostanze estranee nel miele.

I metalli pesanti come piombo e cadmio, i cui residui nel miele sono di origine ambientale, sono stati considerati dalla Direttiva 96/23/CE, e solo quest’anno sono stati inseriti nel Piano Nazionale per la ricerca di residui.

Anche in questo caso non sono stati stabiliti dei limiti e, non trattandosi di residui di presidi sanitari o farmaci veterinari, manca qualsiasi riferimento normativo specifico.

Con questa nota si è voluto quindi presentare il quadro normativo riguardante i residui nel miele per sottolineare i rischi che una non corretta gestione sanitaria dell’apiario può determinare.

Infatti quando si effettuano trattamenti degli alveari si deve operare con la consapevolezza che i principi attivi utilizzati possono residuare nel miele e risultare pericolosi per la salute del consumatore.

Per evitare o ridurre al minimo tali rischi è necessaria una corretta applicazione dei principi attivi rispettando modalità e tempi di somministrazione dal momento che un sovradosaggio o un utilizzo in tempi non idonei aumenta sicuramente la probabilità di determinare la presenza nel miele di tali sostanze o dei loro metaboliti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 30/04/1962, n. 283 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande". (G.U. 04/06/62, n.139)

Legge 12/10/1982, n. 753 "Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele". (G.U. 19/10/82, n. 288)

Ordinanza Ministeriale 06/06/85 "Quantità massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all’alimentazione". (G.U. 23/10/85, n. 250 Suppl. Ord.)

Regolamento CEE 2377/90 del Consiglio del 26/06/90 "Limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale". (G.U.C.E. 18/08/90, n. L. 224) e successivi aggiornamenti

Decreto Legislativo 24/02/97, n.47. Attuazione delle direttive 93/40/CEE e 93/41/CEE in materia di medicinali veterinari (G.U. 06/03/97, n.54, Suppl. Ord)

Direttiva 97/23/CE del 29/04/96. Concernente le misure di controllo di talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE. (G.U.C.E. 23/05/96, n. L.125)

Decreto Ministeriale 22/01/98 "Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all’alimentazione" (G.U. 03/04/98, n.78 Suppl. Ord.)


TABELLA 1. ALLEGATO II (Direttiva 96/23/CE)

CATEGORIA DI RESIDUI O DI SOSTANZE DA RICERCARE A SECONDA DEL TIPO DI ANIMALI, LORO ALIMENTI E ACQUA DI ABBEVERAGGIO E DEL TIPO DI PRODOTTI ANIMALI DI ORIGINE PRIMARIA

Tipo di animali

Prodotti animali

Categoria di sostanze

Animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina

Volatili da cortile

Animali d’acquacoltura

Latte

Uova

Carni di coniglio e di selvaggina selvatica

Selvaggina d’allevamento(*)

Miele

A1

X

X

X

X

2

X

X

X

3

X

X

X

X

4

X

X

X

5

X

X

X

6

X

X

X

X

X

X

B1

X

X

X

X

X

X

X

2a

X

X

X

X

X

b

X

X

X

X

c

X

X

X

X

d

X

e

X

X

X

X

f

3a

X

X

X

X

X

X

X

b

X

X

X

c

X

X

X

X

X

X

d

X

X

X

X

e

X

f

(*) La selvaggina selvatica è interessata solo per quanto concerne gli elementi chimici.

TABELLA 2. PIANO NAZIONALE RESIDUI 1999

SETTORE MIELE

FARMACI VETERINARI E CONTAMINANTI AMBIENTALI

CATEGORIA RESIDUI

SOSTANZE

METODI DI SCREENING

METODO DI CONFERMA

LIMITE DI RIVELAZIONE

MATERIALE DA PRELEVARE

NUMERO CAMPIONI

B 1

TETRACICLINE

HPLC

HPLC-DAD

20-50 ppb

MIELE

40

B 2c

PIRETROIDI

GC/ECD

GC/MS

50 ppb

MIELE

30

B 3a

ORGANOCLORURATI

PCB

GC/ECD

GC/MS

5 ppb

MIELE

20

B 3b

ORGANOFOSFORATI

GC/FPD

o GC/NPD

GC/MS

10 ppb

MIELE

20

B 3c

Piombo

Cadmio

AA

20 ppb

2 ppb

MIELE

20

130

TABELLA 3. Sintesi delle principali sostanze che possono residuare nel miele e riferimenti normativi

L. 283/62

L. 753/82

O.M. 6/6/85

Reg. CE 2377/90

Dir. 96/23/CE

assenza di sostanze tossiche

assenza di sostanze tossiche

limite consentito 10 ppb

farmaci veterinari

piano nazionale residui

Bromopropilato

?

Cymiazolo

Reg. CE 2017/96

(LMR = 1000 mg/kg)

Fluvalinate

Reg. CE 2034/96

Amitraz

Reg. CE 1836/97

(LMR = 200 mg/kg)

Acido Formico

Reg. CE 2796/95

Prodotti

Acido Ossalico

antivarroa

Acido Lattico

Reg. CE 2701/94

Canfora

Reg. CE 2796/95

Timolo

Reg. CE 1742/96

Eucaliptolo

Reg. CE 2796/95

Mentolo

Reg. CE 1311/96

Flumetrina

Reg. CE 2686/98

Pesticidi

Clorfenvinfos

?

x

organofosforati

Altri

?

x

Pesticidi

DDT

?

x

organoclorurati

Altri

?

x

Tetracicline

x

Antibiotici

Sulfamidici

x

Streptomicina

x

Metalli

Cadmio

x

pesanti

Piombo

x

x = sostanze oggetto di indagine nell’ambito del piano nazionale dei residui

= sostanze che devono risultare assenti

? = pesticidi per i quali l’O.M. ammette un limite residuale di 10 ppb




da LAPIS rivista di APIcoltura numero 3 Marzo-Aprile 1999